Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10 Interventi sul patrimonio storico-architettonico

1 - Il R.U. individua gli edifici e complessi edilizi di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale.

2 - Vengono attribuiti le seguenti classi:

  1. classe a - agli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 Parte seconda - Titolo I - Capo I;
  2. classe b - agli edifici segnalati;
  3. classe c - agli edifici di interesse documentale.

Per gli edifici di classe a) salvo diversa specifica destinazione, sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro.
Per gli edifici di classe b) sono consentiti interventi fino al risanamento conservativo.
Per gli edifici di classe c) sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo a senza modificazione degli elementi strutturali.

3 - Tutti gli interventi ammessi dovranno comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali, decorativi, delle sistemazioni esterne e vegetazionali, i seguenti criteri:

  • - conservazione delle loro forme, delle membrature architettoniche, dei loro materiali, della loro collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate;
  • - sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del manufatto.

Le pertinenze esterne dovranno essere mantenute integre e conservate nella destinazione originaria. Pertanto in esse è esclusa ogni nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione degli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter comma 3 punti c), d), e), f). Eventuale richiesta di realizzazione nell'area di piccoli impianti sportivi (tennis - piscina) oppure degli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter comma 4 punti b) e c) dovrà essere vagliata dall'Amministrazione Comunale sulla base di valutazioni di carattere paesistico-ambientale e dovrà essere corredata dagli elaborati grafici necessari alla illustrazione dell'intervento.
In caso di edifici colonici ricadenti in Aree agricole eventuali nuove edificazioni o trasformazioni ammesse ai sensi del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 non dovranno intaccare o compromettere la compagine architettonica preesistente.
Tutti gli interventi dovranno attenersi alle indicazione e prescrizioni della "Guida agli interventi".

4 - Ruderi
Per gli edifici di interesse storico-architettonico in cui sono avvenuti crolli di consistente entità sono possibili interventi di recupero.
La ricostruzione avverrà ricomponendo la sagoma dell'edificio quale può essere dedotta dalla documentazione delle parti mancanti. Le parti rimaste andranno generalmente lasciate.
Salvo diversa indicazione, inserimenti di nuove costruzioni complementari potranno avvenire solo per esecuzione di impianti tecnologici.
In caso di complessi edilizi il recupero deve avvenire tramite formazione di Piano di Recupero che investa l'intero complesso.

5 - Altri manufatti

  1. a) - Tabernacoli e fontanili dovranno essere conservati. Gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti garantendo la conservazione dei caratteri originari;
  2. b) - le cannicciaie potranno essere recuperate ad uso di piccole strutture di appoggio alle attività escursionistiche. Gli interventi dovranno garantire il mantenimento dei caratteri originari.