Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 27 AA2 - Aree Agricole a vocazione turistica

1 - Sono aree che per le loro caratteristiche morfologiche e paesistiche, la loro localizzazione, la presenza di nuclei da valorizzare, la presenza di edifici non più utilizzati a scopi agricoli, la agevole accessibilità, vengono riconosciute dal Piano come idonee ad accogliere attività turistico-ricettive e attività di sport all'aperto.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Oltre alle attività agricole sono ammesse attività turistico-ricettive (se già esistenti), compresi campeggi ed aree di sosta; attività sportive all'aperto (equitazione, escursionismo, trekking); residenza.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria "Adeguamento funzionale" (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.).
  2. b) - Interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione
    • - nel caso di destinazione ricettiva degli edifici:
      • - è ammessa la realizzazione di attrezzature di supporto all'aperto quali piscine o campi da tennis nelle immediate vicinanze degli edifici stessi e strettamente commisurate alla loro capacità ricettiva;
      • - non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità di accesso ad accezione, solo quando indispensabili, di modeste integrazioni della viabilità esistente. Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente dovranno tenere conto del nuovo carico urbanistico;
      • - i parcheggi di pertinenza dovranno essere realizzati in materiali permeabili, schermati; prevalentemente alberati ed opportunamente sistemati tenendo conto della morfologia del luogo;
      • - le recinzioni dovranno essere limitate alle aree di stretta pertinenza delle attrezzature ricettive;
    • - è ammessa la realizzazione di piccole strutture di appoggio alle attività sportive all'aperto (H max ml. 3,50). Tali strutture saranno preferibilmente smontabili, realizzate con materiali compatibili con l'ambiente e dovranno essere demolite alla cessazione dell'attività con il ripristino delle condizioni precedenti. Saranno autorizzate sulla base di un progetto unitario di sistemazione dell'area interessata dall'attività sportiva;

È ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo e manufatti per l'agricoltura amatoriale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.