Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 28 AA3 - Aree agricolo-panoramiche

1 - Sono aree di dimensione e qualità paesistica variabile, che rappresentano una testimonianza di alcune sistemazioni tipiche del paesaggio agrario della zona e nelle quali è ancora leggibile il rapporto tradizionale tra i materiali costitutivi.
È obiettivo del Piano la conservazione dei loro caratteri e la tutela dei valori paesistico ambientali.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Oltre all'attività agricola è ammessa unicamente la residenza.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria "Conservazione guidata" (Art. 8 comma 4 delle presenti N.T.A.)
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo e manufatti per l'agricoltura amatoriale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A. Tali interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici, le vedute, i punti panoramici e gli elementi ambientali che costituiscono i caratteri essenziali dell'area.