Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6 PROTEZIONE IDROGEOLOGICA - FATTIBILITA' GEOLOGICA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di tipo edilizio, urbanistico e territoriale sono soggetti alle limitazioni e prescrizioni stabilite dalla normativa "geologica" allegata alla Carta della Fattibilità con riferimento alla classificazione di pericolosità geologica ed idraulica geologica delle diverse zone. Tali indicazioni assumono carattere prescrittivo ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie e d.i.a.

Inoltre tutti gli interventi in previsione sul territorio comunale sono condizionati al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.

Aree vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico.

Le aree soggette a rischio idraulico, mappate nella Carta della pericolosità idraulica (Tav. 2.9.4 Fogli ovest ed est del Piano Strutturale), sotto le Classi "3a", "3b" e "4" sono quelle aree interessate da problematiche idrauliche per fenomeni di inondazione trascorsi e/o potenziali.

Le prescrizioni di seguito dettate per le aree classificate con pericolosità idraulica "3a", "3b" e "4" sono dettate in conformità alle salvaguardie di cui alla Del. C.R. n. 12/2000, D.P.C.M. n. 226/99 e Del. Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 139/1999 ed avranno efficacia fino a quando non saranno realizzati gli interventi previsti nello Studio idrologico-idraulico, allegato al presente RU, e nel PROTOCOLLO D'INTESA sottoscritto in data 11.12.2003 dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, e Comune di Capraia e Limite, per l'individuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio comunale per tempo di ritorno T = 200 anni.

•Nelle aree classificate in pericolosità idraulica "3a", "3b" e "4" ogni intervento edilizio è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a) In attesa della realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico di cui al sopra citato PROTOCOLLO D'INTESA nelle aree C2 di trasformazione urbanistica (ristrutturazione urbanistica con diminuzione di volume e superficie coperta) e nelle zone omogenee "B" di completamento, in tutti i comparti per cui non siano espresse puntuali e specifiche prescrizioni in merito alla relativa scheda di fattibilità geologica, la destinazione a civile abitazione deve essere realizzata con il piano di calpestio del primo solaio ad uso residenza ad una quota superiore di un franco di 50 cm. dalla massima quota di esondazione con tempi di ritorno duecentennale.
  • b) La nuova edificazione nelle zone omogenee C1 (di completamento urbanistico) e D deve essere realizzata in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni.
  • c) Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti, mezzi e beni in caso di allagamento gli interrati ed i seminterrati di nuova costruzione, ove non esclusi dalle salvaguardie sovracomunali, dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
    • - non dovranno essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici a livello di piani interrati e/o seminterrati;
    • - è vietata la chiusura dei piani interrati e/o seminterrati con basculanti in quanto in caso di allagamento l'apertura potrà essere impedita dalla pressione delle acque;
    • - gli impianti elettrici dei piani interrati e/o seminterrati dovranno essere dotati di centralina di allarme per il rilevamento della presenza di acqua che tolga la tensione al piano in caso di allagamento e di dispositivo che impedisca la discesa dell'ascensore a tali piani interrati e/o seminterrati;
    • - poiché, in ogni caso, potrebbero verificarsi fenomeni di ristagno per ridotto funzionamento della rete drenate superficiale, i locali interrati e/o seminterrati dovranno, in ogni caso, essere impermeabilizzati;
    • - tali locali dovranno essere realizzati in modo da impedire l'ingresso delle acque in caso di esondazione;
    • - detti piani interrati e/o seminterrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato a quota di sicurezza, cioè non inferiore a + 50 cm rispetto al teorico battente di piena duecentenaria.
  • d) l'altezza massima degli edifici si calcola a partire dalla massima quota di esondazione con tempi di ritorno duecentennale.
    Negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti nelle aree normative di appartenenza. Per tali interventi nel caso si preveda aumento del carico urbanistico e/o variazione di destinazione d'uso che configuri aumento dell'esposizione a rischio idraulico per l'utenza saranno ammessi interventi purchè realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni.

Aree per il contenimento del rischio idraulico, soggette alle limitazioni e alle salvaguardie stabilite dall'autorità di bacino del Fiume Arno di cui alle norme n. 2 e n. 3 del D.P.C.M. n. 226/99 e aree ad elevata pericolosità e rischio idraulico di cui alla Del. Com. Ist Aut. Bacino Arno n. 139/1999.

Sono definite aree per il contenimento del rischio idraulico, quelle aree destinate alla

realizzazione di casse di laminazione e bacini a bocche tarate previste dal Piano Stralcio sul Rischio Idraulico di Bacino, e quelle disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 139/99.

•In tali aree sono esclusi, fino al raggiungimento delle condizioni di messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni, gli interventi di nuova edificazione e le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso e di deflusso delle acque. Sono ammessi gli interventi previsti dalle stesse deroghe delle sopra citate salvaguardie.

•Negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti nelle aree normative di appartenenza e comunque fino alla ristrutturazione R1 escluso aumento di superficie coperta.

•Nell'area delle Casse di espansione del Fiume Arno in riva destra il nuovo ponte sull'Arno previsto dal PS sarà progettato tenendo conto delle esigenze idrauliche e previa concertazione con gli Enti preposti alla sua realizzazione.

Aree ricadenti negli "ambiti" di cui alla Del. C.R.T. n. 12/2000.

Tali aree, definite nella Carta degli ambiti (Tav. 2.9.1 foglio est ed ovest di Piano Strutturale), corrispondono alle zone di ambito "A1", e "B" sottoposte alle disposizioni contenute nella Del. C.R. 12/2000.

•Nelle aree ricadenti all'interno dell'Ambito "A1", di assoluta protezione del corso d'acqua non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, di manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche; sono consentite solo le opere idrauliche, di attraversamento dei corsi d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque e gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

Negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti nelle aree normative di appartenenza e comunque sino alla ristrutturazione edilizia R2 escluso aumento della superficie coperta purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.

•Nelle aree ricadenti all'interno dell'Ambito "B" valgono le salvaguardie relative a quelle aree classificate in pericolosità idraulica "3a", "3b" e "4" e sono comunque ammessi quegli interventi da realizzarsi in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni.

Aree soggette a problematiche di instabilità.

Tali aree, definite nella "Carta della pericolosità geologica" (Tav. 2.8 foglio est ed ovest di Piano Strutturale) sotto le classi 3 e 4 risultano caratterizzate da instabilità dovuta a fattori geologico-tecnici e geomorfologici.

•Nelle aree in classe di pericolosità geologica 4 qualora si intendano definire ammissibili trasformazioni fisiche morfologiche ed edilizie non puramente conservative e/o ripristinatorie, per le quali risulti classe di fattibilità IV (fattibilità limitata) si dovranno effettuare specifiche indagini geognostiche e quanti altri studi siano necessari per precisare i termini del problema. Sulla base dei risultati degli studi sopra accennati dovrà essere predisposto il progetto di massima degli interventi di consolidamento, di bonifica e di miglioramento dei terreni, dovranno essere prescritte idonee tipologie fondazionali, dovranno essere indicati i costi ritenuti necessari per tali operazioni, dovrà essere previsto un programma di controlli atti a valutare l'esito dei predetti interventi, con specificazione dei relativi metodi e tempistica.

In queste aree sono consentiti, senza particolari limitazioni, le destinazioni a verde prive di infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili con limitato movimenti di terreno ed a condizione che non venga alterata la corretta regimazione delle acque superficiali.

•Nelle aree in classe di pericolosità 3 gli interventi di modificazione del suolo, ed ogni intervento edilizio eccedente la ristrutturazione edilizia sono ammesse sulla base di studi finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti in atto e dell'impiego di particolari tipologie fondazionali.

Le indagini geognostiche devono essere estese ad un adeguato intorno per definire l'area coinvolta nei processi di instabilità.

Per i fronti di scavo dovrà essere calcolata la pendenza idonea per evitare alterazioni delle attuali condizioni geomorfologiche dell'area di intervento.

Nel caso di pendii interessati da accumuli stabilizzati di paleofrane, le indagini dovranno consentire di accertare le profondità delle superfici di scorrimento e se possibile di definire le caratteristiche cinematiche della frana.

Aree soggette alle limitazioni e alle salvaguardie stabilite dall'autorità di bacino del Fiume Arno di cui alle Del. Com. Ist Aut. Bacino Arno n. 135-136/1999 per le aree classificate ad elevata pericolosità e rischio per frana .

Sono le zone perimetrate come "aree a pericolosità di frana molto elevata (PF4)" e come "aree a rischio di frana molto elevato (RF4)" di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 135 del 27 ottobre 1999 cos&igrave come modificata ed integrata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 136 del 10 novembre 1999 in merito a "Adozione delle misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio di frana molto elevato individuate e perimetrate nel Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del Fiume Arno". Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito in Legge 3 agosto 1988, n. 267 e Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in Legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli n. 1 e n. 2.

Per quanto concerne l'ammissibilità di interventi in tale area si rimanda alle precipue salvaguardia sovraccomunali.

Riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo.

Tutti gli interventi che riguardano sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata nonché gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica con aumento di superficie di calpestio al di fuori di quelli previsti nei Piani Attuativi, devono prevedere una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie fondiaria salvo diversa disposizione delle diverse zone omogenee.

Devono inoltre prevedere modalità costruttive atte a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche, evitando, per quanto possibile, il loro convogliamento immediato nel sistema fognario o nei corsi d'acqua. Quando è possibile le acque piovane devono essere convogliate in aree adiacenti con superficie permeabile, senza che si determinino problemi di ristagno.