Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 7 DOTAZIONE DI PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PERTINENZIALI E DOTAZIONE E CARATTERISTICHE DEI PARCHEGGI E DEL VERDE ALBERATO NELLE ATTIVITA COMMERCIALI

1 Gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati a servizio delle costruzioni nei casi di nuova edificazione o di ampliamento dell'esistente, escluso gli edifici artigianali e/o industriali e gli ampliamenti "una tantum", dovranno avere, ai sensi dell'art. 2 della L.122/89, una superficie non inferiore a 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione.

2 Nelle zone interessate da Piano Attuativo normate da Progetti Guida si farà riferimento alla specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi prevalente nei confronti di quanto disposto nel successivo 3° comma.

3 La quantità minima di parcheggi di cui al 1 comma del presente articolo, dovrà comunque soddisfare anche i seguenti parametri:

  • per la residenza 1,5 posti auto (considerando per parcheggi esterni un minimo di mq.25 per posto auto), ogni alloggio di nuova costruzione.
  • per le attività turistico-ricettive almeno 1 posto auto ogni camera ed un posto autobus ogni 40 camere.
  • per le attività agrituristiche almeno 1 posto auto ogni 3 posti letto previsto.
  • per le attività direzionali almeno 1 posto auto ogni 50 mq. di superficie di calpestio.

4 Per le attività produttive artigianali e industriali dovrà essere soddisfatto il solo requisito di un 1 posto auto ogni 150 mq. di superficie di calpestio.

5 Per le attività commerciali la dotazione dei parcheggi e del verde alberato, fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, è determinata nella misura che segue:

  • ˜a)- parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Riguardo ai suddetti parcheggi si applicano le note esplicative di cui al punto 9 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3210 del 28.10.1967;
  • ˜b)- parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

Si considerano come "edifici o unità immobiliari a destinazione commerciale esistenti" quelli che risultano a destinazione commerciale in base a licenza, concessione, autorizzazione, regolarmente approvata, sono inoltre considerate commerciali le unità immobiliari individuate con categoria catastale "C/1, C/2, C/3" che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso risultino già costruiti, in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciata concessione edilizia o autorizzato il cambio di destinazione d'uso.

  • - Per gli esercizi di vicinato:
    • ˜ i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita, mentre i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
    • ˜ nei tessuti ed edifici storici (zone A), nelle zone a traffico limitato o escluso, nonché per gli edifici a destinazione commerciale esistenti compresi quelli in categoria catastale "C/1, C/2, C/3", si prescinde dal dimensionamento di cui al precedente punto, non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l'attivazione o l'ampliamento di esercizi di vicinato.
  • - Per le medie strutture di vendita:
    • ˜ a) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle medie strutture di vendita sono dimensionate nella misura minima di mq.1,50 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori superficie utile lorda (SUL) aperta al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni ecc);
    • ˜ b) le dotazioni indicate al precedente punto a) sono ridotte della metà quando l'esercizio abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell'utenza o struttura scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tali strutture sono identificate in quelle fino a 250 mq. di superficie di vendita per gli esercizi posti in edifici a destinazione commerciale esistenti.

La stessa riduzione si applica quando si verifichi un effetto di riqualificazione ambientale, sociale ed architettonica derivante dall'insediamento proposto che sia dichiarato ed attestato dall'Amministrazione Comunale;

  • ˜ nelle zone a traffico limitato o escluso, si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l'attivazione o l'ampliamento di medie strutture di vendita;
  • ˜ le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 40 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;
  • ˜ il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta e di relazione, non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio;

6- Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230.