Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 11 AREE PER SPAZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DI INTERESSE COMUNE

Definizione e destinazioni d'uso.

Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico, o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi individuate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/68 e ad esse complementari per tipologia d'uso e di fruizione del servizio erogato.

Il RU articola l'area normativa secondo le destinazioni d'uso esistenti o di progetto. La destinazione d'uso di ogni singola area può variare all'interno delle destinazioni previste in questa area normativa senza che sia necessaria l'approvazione di una variante al RU, attraverso la delibera che approva il progetto preliminare dell'opera pubblica ed a condizione che venga assicurata la dotazione minima di standard prevista dal D.M. 1444/68 a livello comunale.

Le destinazione d'uso sono:

G1. Aree per l'istruzione

Sono le aree classificabili secondo il D.M. 1444/68 art. 3 punto a) (standard = 4;5 mq/ab) e sono suddivise in:

  • 1.1 • Asili nido e scuole materne.
  • 1.2 • Scuole dell'obbligo.

G2. Aree per attrezzature d'interesse comune.

Sono le aree classificabili secondo il D.M. 1444/68 art. 3 punto b) (standard = 2 mq/ab) e sono suddivise in:

  • 2.1 • Attrezzature religiose.
  • 2.2 • Centri sociali, culturali e ricreativi.
  • 2.3 • Poliambulatori, centri socio-sanitari.
  • 2.4 • Uffici postali, amministrativi degli enti locali e uffici decentrati dello stato.
  • 2.5 • Musei, biblioteche, centri culturali ed espositivi, teatri e sale cinematografiche.
  • 2.6 • Attrezzature per la protezione civile e l'ordine pubblico.
  • 2.7 • Attrezzature cimiteriali
  • 2.8 • Area ed attrezzature per il canottaggio.

G3. Aree attrezzate a verde pubblico.

Sono le aree classificabili secondo il D.M. 1444/68 art. 3 punto c) (standard = 9,0 mq/ab) e sono le aree destinate a spazio di incontro e di riposo per gli abitanti, al gioco dei ragazzi e alle attività spontanee del tempo libero comprese quelle sportive.

G4. Aree per impianti sportivi

Sono destinate ad attività sportive organizzate in impianti sportivi anche coperti.

G5. Aree a parcheggio

Sono le aree destinate ed attrezzate per il parcheggio dei veicoli e sono classificabili secondo il D.M. 1444/68 art. 3 punto d) (standard = 3,5 mq/ab).

Modalità attuative e Interventi ammessi.

L'intervento su queste aree é riservato in via principale alla Amministrazione Comunale e agli Enti istituzionalmente competenti a cui è demandata di norma la realizzazione, come, ad esempio, i locali di culto, i centri socio sanitari, le strutture espositive e museali ecc.

L'intervento di nuova edificazione, di ampliamento e sopraelevazione e/o di attrezzamento delle aree, che interessino una superficie maggiore di mq. 400, saranno consentiti previa approvazione, con parere della C.E, di un progetto preliminare dell'opera pubblica, nel quale si dovrà evincere la natura ed il dimensionamento delle opere nonché la sua fattibilità anche rispetto ad altre soluzioni progettuali.

E' altres&igrave ammesso l'intervento da parte di privati per la realizzazione di opere a carattere pubblico o di uso pubblico come cinema, sale da ballo, locali per attività ricreative, altre tipologie di impianti sportivi, con relative attrezzature di servizio come bar, ristorazione, ecc. In tal caso il Comune predisporrà un apposito bando che conterrà l'individuazione dell'area, le linee essenziali del progetto, i termini e le modalità di partecipazione, ed i criteri per la scelta del contraente con cui dovrà essere stipulata apposita convenzione che garantisca la natura della concessione, eventuali oneri o canoni da versare al Comune, le caratteristiche del progetto, le garanzie per la sua realizzazione e le modalità per l'uso pubblico.

Nelle aree a verde pubblico sono ammesse unicamente, le piccole attrezzature di arredo per la sosta il gioco bambini e le attrezzature sportive liberamente accessibili, chioschi ed edicole che non superino, di norma i 3,50 mt. di altezza ed i 40 mq. di superficie in numero di norma, non maggiore di uno per area e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.

Nelle aree per impianti sportivi la nuova edificazione dovrà essere compresa nel 20% della superficie fondiaria, nel caso di impianti all'aperto dovrà essere garantita una superficie permeabile non inferiore al 40% della superficie fondiaria.

Gli impianti sportivi esistenti potranno essere concessi in uso da parte del Comune previa approvazione di apposito regolamento in materia.

Interventi sugli edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi salvo diversa classificazione dell'edificio.