Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22 AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE TURISTICA E PER IL TEMPO LIBERO

1.Definizione

L'area comprende l'attuale struttura ricettiva del Campeggio San Giusto, il maneggio ippico e la piscina di Pietramarina con alcuni fabbricati annessi, il Podere Casenuove ed alcune aree libere destinate al completamento delle attività turistiche.

La struttura ricettiva é normata sulla base della L.R. 83/97 e del successivo regolamento di attuazione.

2. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono: campeggio, casa vacanza, albergo, ristorante attività per il tempo libero. L'intervento turistico, nel caso di ristrutturazione e di ampliamento è consentito previa mantenimento della unitarietà del complesso edilizio ad uso turistico, ed è subordinato all'apposizione di un vincolo di destinazione (turistico alberghiero) registrato e trascritto per il periodo che verrà stabilito in sede di convenzione che preveda l'impossibilità alla vendita frazionata.

Nel caso di parziale mantenimento della originaria destinazione residenziale la possibilità di ampliamento a fini turistici dovrà essere calcolata in proporzione.

Dovrà comunque essere garantita la prevalente destinazione a verde.

3. Parametri urbanistici ed edilizi

Per le aree e gli edifici destinate a Campeggio valgono le seguenti prescrizioni:

  • - possibilità di ampliamento della superficie fondiaria del 25%;
  • ˜ la superfice media di ogni piazzola del campeggio = 70 mq
  • - è consentita l'istallazione di n. 8 chalet in prefabbricato in legno di superficie max. mq 25,00.
  • ˜ è consentito di realizzare all'interno dell'area destinata a campeggio una reception con una SUL massima di 150 mq.
  • ˜ è consentito individuare nell'ambito di un progetto unitario esteso a tutta l'area di proprietà, un area per attrezzature di servizio ( negozi, ristorante, aree comuni ecc.) di SUL massima pari a mq.250.
  • ˜ nelle aree a verde naturale , dove è prevalente l'ambiente naturale e/o alberato con alberature autoctone, é consentita la realizzazione soltanto di piccoli spazi attrezzati per il gioco e lo svago di bambini ed adulti e di chioschi che non superino i 3,5 mt. di altezza e la SUL complessiva totale di 50 mq.
  • ˜ la dotazione minima di parcheggi é quella prevista dall'art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 83/97.
  • ˜ nell'area destinata a parcheggio, magazzini ed impianti tecnologici é consentito la realizzazione di volumi seminterrati con una superficie coperta fino ad un massimo di mq 30 e con una altezza interna massima di mt.2.40. Il volume interrato dovrà
  • rispettare l'andamento attuale del terreno ed essere rispetto a questo:
  • ˜ completamente interrato sul lato a monte
  • ˜ nel lato a valle l'altezza massima dei volumi fuori terra non può superare i mt. 1.20
  • ˜ la copertura deve essere a verde
  • - Nell'area del maneggio è possibile la realizzazione di una struttura coperta, per l'attività equestre, da realizzarsi in legno lamellare adeguata all'ambiente circostante di sup. coperta max. di mq. 800.
    Sono inoltre ammessi per attività di sevizio una SUL massima di mq.150.
    L'intervento è subordinato alla eliminazione di tutte le volumetrie precarie esistenti.
  • - Sull'edificio denominato Podere Casenuove è consentita un ampliamento di mq.500 di SUL solo per utilizzazione turistica e ricettiva o casa - vacanza. E' comunque ammessa il mantenimento della destinazione residenziale senza incremento di volume.
  • - Negli edifici annessi alla piscina di Pietramarina è possibile nell'ambito di un progetto unitario un ampliamento della volumetria esistente di mc. 800 solo per utilizzazione turistico-ricettiva. E' comunque ammesso il mantenimento della destinazione residenziale senza incremento di volume.

Interventi ammessi e Modalità attuative.

Gli interventi sono subordinati all'approvazione di un progetto di sistemazione che interessi l'ambito individuato o che verrà ritenuto idoneo dall'Amministrazione Comunale, dove si preveda:

  • ˜ il recupero ambientale dell'area con interventi che garantiscano la continuità morfologica e vegetazionale con l'ambiente circostante
  • ˜ il rispetto delle presenti norme oltre a quanto prescritto dalla L.R. 83/97 e dal successivo regolamento di attuazione, nel caso della struttura a Campeggio.

Inoltre dovranno essere effettuati interventi di ripristino e di sistemazione di sedi viarie e/o percorsi escursionistici da stabilire a cura dell'amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'intervento del Maneggio dovrà essere garantita la fruizione pubblica della parte di bosco adiacente la via vicinale delle Casenove mediante convenzione che ne garantisca l'attrezzatura a parco pubblico e la manutenzione per un periodo da stabilire a cura dell'Amministrazione comunale. Inoltre dovranno essere effettuati interventi di ripristino e sistemazione di sedi viarie e percorsi escursionistici da stabilire a cura dell'Amministrazione Comunale

Per quanto riguarda l'intervento sul podere "Casanova" nel caso di intervento turistico -ricettivo dovrà essere attrezzato ad uso di parco pubblico parte dell'area adiacente a quella dell'intervento del Maneggio e garantita la sua manutenzione per un periodo da stabilire a cura dell'Amministrazione comunale, nel caso di intervento che preveda utilizzazione residenziale dovranno essere cedute al Comune aree per mq. 10.000 per attrezzature pubbliche e/o urbanizzazioni da concordare anche esterne all'area d'intervento. Inoltre dovranno essere effettuati interventi di ripristino e sistemazione di sedi viarie e/o percorsi escursionistici da stabilire a cura dell'Amministrazione Comunale.