Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 27 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

Nelle aree normative contrassegnate con D4 é ammessa l'istallazione di impianti di distribuzione di carburanti secondo la tipologia consentita dalla normativa di settore.

Gli interventi necessari all'istallazione, all'ampliamento od alla trasformazione dei suddetti impianti sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

  • ˜ i manufatti di tipo edilizio, con l'esclusione di impianti tecnologici, di pensiline impianti di autolavaggio, dovranno svilupparsi su un solo piano e con una superficie utile lorda massima di mq.100
  • ˜ l'altezza dei manufatti edilizi e delle strutture di qualsiasi genere (pensiline ed impianti non potrà superare ml. 6,50.