Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37 INTERVENTI SUI TERRENI AGRICOLI

Ad integrazione delle prescrizioni generali di cui al precedente articolo ed al fine di favorire la corretta formulazione dei PMAA vengono dettate le norme che seguono.

Tutti gli interventi di miglioramento fondiario che costituiscono una alterazione permanente dello stato dei luoghi quali le trasformazioni colturali, i reimpianti e nuovi impianti arborei, dovranno rispettare l'orditura della viabilità secondaria e quella poderale e non dovranno determinare sostanziali modificazioni della morfologia dei versanti, rispettando le linee di deflusso delle acque superficiali esistenti e migliorando la regimazione idraulica degli impluvi principali.

Le trasformazioni colturali e le altre opere di miglioramento fondiario dovranno rispettare le piante d'alto fusto e le formazioni vegetali lineari arboree già esistenti ed in particolare gli elementi individuati come emergenze vegetazionali, naturali ed agronomiche nella Carta dello statuto dei luoghi

Negli interventi di movimentazione del terreno si dovranno prevedere le modalità di spandimento a compenso del terreno e gli accorgimenti da adottare per l'eliminazione del pietrame di risulta dello scavo, individuandone la destinazione finale.

L'estirpazioni ed i reimpianti di olivo sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione vigente. Gli interventi che prevedano modificazioni morfologiche dei terreni dovranno essere corredati di studi agronomici e di idraulica agraria che evidenzino i criteri ed i parametri assunti per il calcolo ed il dimensionamento dei drenaggi superficiali e profondi sulla base della specifica capacità

d'infiltrazione delle acque nel terreno, con riferimento a condizioni di saturazione idrica e con piovosità pari a 50 mm di pioggia nelle 24 ore. Tali valutazioni saranno desunte dall'analisi dei parametri fisici del terreno ottenuti per rilievo diretto o attraverso determinazioni analitiche certificate.

Ogni intervento straordinario da eseguire su pendici collinari di qualsiasi pendenza dovrà prevedere la realizzazione di fossi di guardia e scoline trasversali con spiovente efficace non superiore al 2% da realizzare, nel caso di pendici con pendenza superiore al 15%, con interasse minimo di ml 50.

Nei terreni sovrastanti o prospicienti strade di qualunque categoria, al fine di evitare il ruscellamento delle acque su aree pubbliche o di uso pubblico, i nuovi impianti o reimpianti arborei eseguiti a "rittochino" dovranno prevedere, il rilascio di una striscia di terreno lavorabile in senso ortogonale alla linea di massima pendenza di almeno ml 10,00 a partire dal ciglio superiore della strada, fatti salvi i progetti che evidenzino, attraverso elaborati specifici, l'impossibilita al verificarsi degli eventi sopra menzionati.

Sono vietate le lavorazioni del terreno nella fascia a distanza di ml 2.00 dalle strade statali, provinciali e comunali, di ml 1,00 dalle altre strade pubbliche o d'uso pubblico.

Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le trasformazioni colturali che prevedano l'introduzione di ordinamenti soggetti a lavorazione annuali del suolo.