Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 38 INTERVENTI SELVICOLTURALI

Ad integrazione delle prescrizioni generali di cui al precedente articolo 37 ed al fine di favorire la corretta formulazione dei PMAA vengono dettate le norme che seguono. Gli interventi selvicolturali sono disciplinati dalle leggi forestali nazionali e regionali. Il governo dei boschi dovrà contribuire alla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico limitando i fenomeni di erosione superficiale tenendo conto della necessità di ridurre il pericolo di innesco e di sviluppo degli incendi.

Il cambio di destinazione colturale che comporti la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura è eccezionalmente ammesso, con le modalità previste dalle leggi forestali, purchè preveda l'obbligo di rimboschimento e le successive opere di cura e manutenzione per una superficie pari almeno a quella originaria.

Nella cartografia allegata al P.S. e R.U. sono indicati come boschi anche alcuni terreni precedentemente utilizzati per usi agricoli ed abbandonati a seguito dell'esodo dalle campagne.

Questi terreni, se precedentemente censiti al NCT con qualità di coltura diversa dal bosco, se ricadono in classe di pericolosità 1, 2, e con pendenze inferiori al 30% possono essere oggetto di cambio di coltura con le modalità previste dalla Legge Forestale.

Lo sviluppo delle tagliate dovrà prevedere l'estensione lungo le curve di livello anziché lungo la linea di massima pendenza.

Al fine di ridurre i rischi di innesco e diffusione degli incendi boschivi tutti i tagli che fronteggino strade di uso pubblico devono prevedere il rilascio di una fascia di rispetto su ciascun lato della carreggiata da sottoporre a trattamento particolare con riferimento alle finalità antincendio e di protezione paesistica

In tali fasce di rispetto dovranno essere rilasciati gli esemplari arborei dominanti che dovranno essere spalcati per un'altezza minima di ml 2,50 da terra, prevedendo il taglio della vegetazione arbustiva sottostante e comunque tutti gli accorgimenti che concorrano a garantire la copertura dello strato arboreo; tali fasce avranno uno sviluppo minimo di ml 10,00 per ciascun lato della carreggiata nel caso di viabilità vicinale e di ml 20,00 nel caso di strade comunali o di ordine superiore.

Nel caso di estensioni della tagliata superiori ad Ha 1 nei terreni ricadenti in classe di pericolosità 4 e di ha 2 per i terreni ricadenti in classe 3 e 2, si prevedono le seguenti limitazioni:

  • ˜ Il rapporto fra la lunghezza della tagliata lungo le curve di livello e la lunghezza misurata lungo la linea di massima pendenza non dovrà mai essere inferiore a 2 per i terreni classificati in Classe di Pericolosità 3 e 4,
  • ˜ Negli altri casi il rapporto non dovrà mai essere inferiore a 1.