Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 42 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE (E2)

1. Definizione

Sono zone caratterizzate da una maggiore vocazione all'utilizzazione agricola, o caratterizzate da colture prevalentemente produttive a vigneto ed oliveto.

2.Destinazione d'uso del patrimonio edilizio

Sono ammessi le destinazioni d'uso di cui all'art.35.

3.Interventi ammessi e modalità attuative

Sul patrimonio edilizio esistente, salvo diversa specifica classificazione, sono consentiti gli interventi di seguito specificati.

Per le aziende agricole che non raggiungano le minime unità colturali, alla data di adozione del RU, previste dalla LR 64/95, è ammessa la realizzazione di depositi agricoli con struttura in muratura di dimensione massima di mq. 16.00 con altezza massima di ml.2,40.

3.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio delle aziende agricole sono consentiti i seguenti interventi edilizi purché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • ˜ manutenzione,
  • ˜ restauro e risanamento conservativo,
  • ˜ ristrutturazione edilizia,
  • ˜ ristrutturazione urbanistica nei limiti del 10% della SUL dei fabbricati aziendali e fino ad un massimo di 170 mq. di SUL ricostruita,
  • ˜ per gli annessi agricoli ampliamenti una tantum non superiori al 10% della SUL dei fabbricati esistenti, fino ad un massimo di mq 90.
  • ˜ per le residenze rurali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della SUL fino ad un massimo di 35 mq senza aumento delle unità abitative.
  • ˜ nel recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere realizzate nuove unità abitative funzionali alle esigenze abitative dei familiari dell'imprenditore agricolo, cos&igrave come definito dalla normativa europea, anche se non impiegati stabilmente nell'attività agricola.

Per gli interventi di cui ai punti d), e) f) g) il rilascio della concessione edilizia e subordinato alla stipula di atto d'obbligo unilaterale o di convenzione da trascrivere a cura e spese del concessionario nei quali il richiedente si impegna a non modificare la destinazione d'uso dei fabbricati oggetto dell'intervento nei dieci anni successivi alla stipula dell'impegno.

Previa approvazione di un PMAA sono consentiti gli interventi di:

  • ˜ ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti punti d), e), f).
  • ˜ mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.

3.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia R3 fatte salvo le diverse previsioni normative di zona e le limitazioni dovute alla classificazione degli edifici.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo esistenti al momento dell'adozione del presente piano è consentito l'aumento una tantum della SUL del 20% fino a un massimo di 40 mq.

3.3 Nuovi edifici rurali.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole sono consentite quando ricorrono i disposti di cui all'art. 3 della L.R. 64/95.

La superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa é mq 110 di SUL

4 Strutture temporanee

La realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi con pali in legno e copertura leggera in lamiera o rame, è ammessa solo se necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'azienda nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia o per situazioni, limitate nel tempo, che non rientrano nell'attività normale dell'azienda. La loro realizzazione seguirà le procedure di cui all'art. 3 comma 12 della L.R. 64/95.

5. Manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità.

Nelle zone E2 é ammessa la realizzazione di manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità qualora si dimostri che la loro ubicazione non possa essere prevista in altra zona a minor valore produttivo.