Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 44 ZONE BOSCATE

1.Definizione

Sono le zone coperte da vegetazione arborea di origine naturale o artificiale cos&igrave come definite dalla legislazione vigente e dalle N.T.A. del Piano Strutturale.

2. Destinazione d'uso

Legata all'utilizzazione della risorsa, di protezione idrogeologica, paesaggistica ed ambientale

3.Interventi ammessi

Attività agro-silvo-pastorale legata alla conduzione dei fondi agricoli.

4. Interventi sugli edifici esistenti

Sul patrimonio edilizio rurale esistente, salvo gli edifici schedati, sono consentiti i seguenti interventi edilizi purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R3.

Previa approvazione di un PMAA, nei casi in cui non sia possibile prevedere altra localizzazione esterna all'area ed in situazioni che non comportino una sostanziale modificazione degli assetti vegetazionali esistenti, fatta salvo una preventiva verifica di compatibilità con il programma di prevenzione e lotta degli incendi boschivi, sono consentiti gli interventi di:

  • a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 457/78,
  • b) ampliamenti volumetrici, fino ad un massimo di mq 50 di SUL
  • c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici come previsto all'articolo precedente.
  • d) ricostruzione, con le caratteristiche costruttive originarie, di preesistenze insediative.

Sul patrimonio edilio esistente con destinazione d'uso non agricola, salvo gli edifici schedati, sono consentiti gli interventi edilizi di:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R3.

5 Altre costruzioni

E' ammessa la costruzione di piccoli ricoveri di superficie utile massima di mq 12,00 se funzionali alla conduzione dei boschi di estensione minima di ha 2.

La loro costruzione ë ammissibile se compatibile con i programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi, se prevede localizzazioni contigue alla viabilità esistente che non comportino l'abbattimento di piante arboree d'alto fusto.

I manufatti, dovranno essere realizzati in legno privi di allacciamento idrico ed elettrico e dei servizi. Altezza massima di ml 2,40

Tali strutture, a prescindere dalla loro tipologia costruttiva, sono inquadrabili come volumi tecnici con vincolo di destinazione e con durata temporanea di massimo 5 anni.

I progetti per interventi edilizi di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 64/95 dovranno essere integrati da un programma decennale antincendi che descriva in dettaglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla prevenzione e che definisca le principali misure di protezione di competenza privata da programmare nel decennio.

6. Infrastrutture in aree boscate

La realizzazione di nuove infrastrutture a rete dovrà seguire il tracciato della viabilità esistente minimizzando l'abbattimento delle piante di alto fusto. L'eventuale diverso andamento del tracciato dovrà evidenziare, attraverso specifici progetti di dettaglio, gli interventi accessori che concorrano alla effettiva compatibilità ambientale della proposta, specificando le opere e le azioni di valorizzazione da effettuare sulle aree boscate contermini con particolare riferimento alla protezione dal dissesto superficiale e la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, gli altri interventi necessari alla reintegrazione della risorsa.

Nelle aree boscate contermini la viabilità pubblica sono ammessi gli interventi di movimento terra ed abbattimento di alberature funzionali alla realizzazione di piccole aree di parcheggio per i veicoli e zone di scambio.

Nei terreni boscati è ammessa la realizzazione di opere di contenimento delle acque superficiali per la realizzazione di depositi e di bacini di accumulo, fatta salva la preventiva verifica di compatibilità di questi interventi con il programma regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.