Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41 ZONE CON ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (E1)

1. Definizione

Sono le aree caratterizzate da una minore vocazione all'utilizzazione agricola caratterizzate da colture prevalentemente seminative.

2. Interventi ammessi e modalità attuative.

Sul patrimonio edilizio esistente, salvo diversa specifica classificazione, sono consentiti gli interventi di seguito specificati.

Per le aziende agricole che non raggiungano le minime unità colturali, alla data di adozione del RU, previste dalla LR 64/95, è ammessa la realizzazione di depositi agricoli con struttura in muratura di dimensione massima di mq. 12.00 con altezza massima di ml.2,40.

2.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricolo

Sul patrimonio edilizio delle aziende agricole sono consentiti i seguenti interventi edilizi purché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia,
  • d) ristrutturazione urbanistica nei limiti del 10% della SUL dei fabbricati aziendali e fino ad un massimo di 150 mq. di SUL ricostruita,
  • e) per gli annessi agricoli ampliamenti una tantum non superiori al 10% della SUL dei fabbricati esistenti, fino ad un massimo di mq. 60.
  • f) per ogni unità abitativa esistente ampliamenti una tantum fino al 20% della SUL fino ad un massimo di 30 mq senza aumento delle unità abitative.
  • g) nel recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere realizzate nuove unità abitative funzionali alle esigenze abitative dei familiari dell'imprenditore agricolo, cos&igrave come definito dalla normativa europea, anche se non impiegati stabilmente nell'attività agricola.

Per gli interventi di cui ai punti d), e) f) g) il rilascio della concessione edilizia e subordinato alla stipula di atto d'obbligo unilaterale o di convenzione da trascrivere a cura e spese del concessionario nei quali il richiedente si impegna a non modificare la destinazione d'uso dei fabbricati oggetto dell'intervento nei dieci anni successivi alla stipula dell'impegno.

Previa approvazione di un PMAA sono consentiti gli interventi di ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti punti d), e), f),b) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.

2.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia R3 fatte salvo le diverse previsioni normative di zona e le limitazioni dovute alla classificazione degli edifici.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo esistenti al momento dell'adozione del presente piano è consentito l'aumento una tantum della SUL del 20% fino a un massimo di 40 mq.

2.3 Nuovi edifici rurali.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole sono consentite quando ricorrono i disposti di cui all'art. 3 della L.R. 64/95.

La superficie massima ammissibile per ciascuna unità abitativa é mq 110 di SUL.

3 Strutture temporanee

La realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi con pali in legno e copertura leggera in lamiera o rame, è ammessa solo se necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'azienda nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia o per situazioni, limitate nel tempo, che non rientrano nell'attività normale dell'azienda. La loro realizzazione seguirà le procedure di cui all'art. 3 comma 12 della L.R. 64/95.

4. Manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità.

Nelle zone E1 é ammessa la realizzazione di manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità qualora si dimostri che la loro ubicazione non possa essere prevista in altra zona a minor valore produttivo.

Art. 42 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE (E2)

1. Definizione

Sono zone caratterizzate da una maggiore vocazione all'utilizzazione agricola, o caratterizzate da colture prevalentemente produttive a vigneto ed oliveto.

2.Destinazione d'uso del patrimonio edilizio

Sono ammessi le destinazioni d'uso di cui all'art.35.

3.Interventi ammessi e modalità attuative

Sul patrimonio edilizio esistente, salvo diversa specifica classificazione, sono consentiti gli interventi di seguito specificati.

Per le aziende agricole che non raggiungano le minime unità colturali, alla data di adozione del RU, previste dalla LR 64/95, è ammessa la realizzazione di depositi agricoli con struttura in muratura di dimensione massima di mq. 16.00 con altezza massima di ml.2,40.

3.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio delle aziende agricole sono consentiti i seguenti interventi edilizi purché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • ˜ manutenzione,
  • ˜ restauro e risanamento conservativo,
  • ˜ ristrutturazione edilizia,
  • ˜ ristrutturazione urbanistica nei limiti del 10% della SUL dei fabbricati aziendali e fino ad un massimo di 170 mq. di SUL ricostruita,
  • ˜ per gli annessi agricoli ampliamenti una tantum non superiori al 10% della SUL dei fabbricati esistenti, fino ad un massimo di mq 90.
  • ˜ per le residenze rurali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della SUL fino ad un massimo di 35 mq senza aumento delle unità abitative.
  • ˜ nel recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere realizzate nuove unità abitative funzionali alle esigenze abitative dei familiari dell'imprenditore agricolo, cos&igrave come definito dalla normativa europea, anche se non impiegati stabilmente nell'attività agricola.

Per gli interventi di cui ai punti d), e) f) g) il rilascio della concessione edilizia e subordinato alla stipula di atto d'obbligo unilaterale o di convenzione da trascrivere a cura e spese del concessionario nei quali il richiedente si impegna a non modificare la destinazione d'uso dei fabbricati oggetto dell'intervento nei dieci anni successivi alla stipula dell'impegno.

Previa approvazione di un PMAA sono consentiti gli interventi di:

  • ˜ ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti punti d), e), f).
  • ˜ mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.

3.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia R3 fatte salvo le diverse previsioni normative di zona e le limitazioni dovute alla classificazione degli edifici.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo esistenti al momento dell'adozione del presente piano è consentito l'aumento una tantum della SUL del 20% fino a un massimo di 40 mq.

3.3 Nuovi edifici rurali.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole sono consentite quando ricorrono i disposti di cui all'art. 3 della L.R. 64/95.

La superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa é mq 110 di SUL

4 Strutture temporanee

La realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi con pali in legno e copertura leggera in lamiera o rame, è ammessa solo se necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'azienda nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia o per situazioni, limitate nel tempo, che non rientrano nell'attività normale dell'azienda. La loro realizzazione seguirà le procedure di cui all'art. 3 comma 12 della L.R. 64/95.

5. Manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità.

Nelle zone E2 é ammessa la realizzazione di manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità qualora si dimostri che la loro ubicazione non possa essere prevista in altra zona a minor valore produttivo.

Art. 43 ZONE DESTINATE AD AGRICOLTURA AMATORIALE

1.Definizione

Sono aree in prevalenza vicine ai centri urbani in cui nel corso degli anni, a seguito di frazionamenti dei terreni si sono insediate e sviluppate attività destinate ad una agricoltura di tipo amatoriale finalizzata all'autoconsumo ed all'impiego del tempo libero.

2.Destinazione d'uso dei fabbricati e manufatti

Funzioni di servizio all'attività di coltivazione per autoconsumo e non destinata al mercato e quelle previste dall'art. 35.

3. Interventi ammessi

1. Per appezzamenti che raggiungano la superficie minima di mq 1000 e sono privi di manufatti regolarmente autorizzati è ammessa la realizzazione di manufatti con:

  • - dimensioni massima del singolo manufatto di mq 12,00 ed altezza di ml 2,40;
  • - costruiti in appoggio fra loro, ai limiti di due parcelle contigue;
  • - la realizzazione dei nuovi manufatti dovrà contribuire a migliorare e qualificare il contesto ambientale, prevedendo la demolizione delle strutture non congrue,
  • - i progetti dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi estranei esistenti nel lotto prevedendo la sostituzione delle recinzioni in rete o altro materiale inerte con altre di altezza massima di ml 1,20 eseguite mediante la messa a dimora di piante di essenze locali o con stecconate in pali o lanciole di legno grezzo locale o da cannicciati costruiti in loco,
  • - i progetti dovranno prevedere aree per il trattamento dei residui vegetali del lotto e per il recupero della frazione organica dei RSU prodotti nella residenza principale del conduttore.

. Per appezzamenti che abbiano una superficie minima di mq 500:

  • - manufatti semplicemente appoggiati a terra realizzati secondo le specifiche sotto

riportate:

  • - superficie massima di mq 9,00 altezza ml 2,40,
  • - costruiti in appoggio accorpando manufatti pertinenti a 2 - 4 particelle di proprietà

contigue.

. Per i manufatti esistenti regolarmente autorizzati o in corso di autorizzazione sono ammessi gli interventi di riqualificazione utilizzando le caratteristiche costruttive di cui al seguente punto 4.

4. Modalità attuative e Caratteristiche costruttive

I manufatti che si intende realizzare dovranno possedere le seguenti

˜ strutture portanti e tamponamenti in legno omogeneo,

˜ tetto a capanna e copertura con fogli di materiale bituminoso ardesiato o in rame,

˜ una sola porta di accesso e un'unica finestra, ambedue in legno,

˜ pavimento in terra battuta o sopraelevato da terra in doghe di legno.

L'interessato alla realizzazione dei manufatti dovrà dare preventiva comunicazione al Sindaco nella quale dovrà dichiarare:

  • a) la funzione, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto in relazione alla superficie dell'appezzamento di terreno del quale ha titolo;
  • b) il periodo di utilizzazione e il mantenimento del manufatto, comunque non superiore a cinque anni;
  • c) il rispetto delle norme di riferimento;
  • d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di cui alla precedente lettera
  • b), salvo proroga da richiedere prima della scadenza.

La realizzazione del manufatto potrà essere iniziata dopo il 30° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra e resta comunque subordinata, anche oltre il limite indicato, alla eventuale eliminazione di elementi estranei esistenti nel lotto che dovrà essere portata a conoscenza dell'ente con apposita documentazione fotografica nonché nei casi sub. 3.1, alla sostituzione delle eventuali recinzioni, sempre da documentare fotograficamente

Art. 44 ZONE BOSCATE

1.Definizione

Sono le zone coperte da vegetazione arborea di origine naturale o artificiale cos&igrave come definite dalla legislazione vigente e dalle N.T.A. del Piano Strutturale.

2. Destinazione d'uso

Legata all'utilizzazione della risorsa, di protezione idrogeologica, paesaggistica ed ambientale

3.Interventi ammessi

Attività agro-silvo-pastorale legata alla conduzione dei fondi agricoli.

4. Interventi sugli edifici esistenti

Sul patrimonio edilizio rurale esistente, salvo gli edifici schedati, sono consentiti i seguenti interventi edilizi purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R3.

Previa approvazione di un PMAA, nei casi in cui non sia possibile prevedere altra localizzazione esterna all'area ed in situazioni che non comportino una sostanziale modificazione degli assetti vegetazionali esistenti, fatta salvo una preventiva verifica di compatibilità con il programma di prevenzione e lotta degli incendi boschivi, sono consentiti gli interventi di:

  • a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 457/78,
  • b) ampliamenti volumetrici, fino ad un massimo di mq 50 di SUL
  • c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici come previsto all'articolo precedente.
  • d) ricostruzione, con le caratteristiche costruttive originarie, di preesistenze insediative.

Sul patrimonio edilio esistente con destinazione d'uso non agricola, salvo gli edifici schedati, sono consentiti gli interventi edilizi di:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R3.

5 Altre costruzioni

E' ammessa la costruzione di piccoli ricoveri di superficie utile massima di mq 12,00 se funzionali alla conduzione dei boschi di estensione minima di ha 2.

La loro costruzione ë ammissibile se compatibile con i programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi, se prevede localizzazioni contigue alla viabilità esistente che non comportino l'abbattimento di piante arboree d'alto fusto.

I manufatti, dovranno essere realizzati in legno privi di allacciamento idrico ed elettrico e dei servizi. Altezza massima di ml 2,40

Tali strutture, a prescindere dalla loro tipologia costruttiva, sono inquadrabili come volumi tecnici con vincolo di destinazione e con durata temporanea di massimo 5 anni.

I progetti per interventi edilizi di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 64/95 dovranno essere integrati da un programma decennale antincendi che descriva in dettaglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla prevenzione e che definisca le principali misure di protezione di competenza privata da programmare nel decennio.

6. Infrastrutture in aree boscate

La realizzazione di nuove infrastrutture a rete dovrà seguire il tracciato della viabilità esistente minimizzando l'abbattimento delle piante di alto fusto. L'eventuale diverso andamento del tracciato dovrà evidenziare, attraverso specifici progetti di dettaglio, gli interventi accessori che concorrano alla effettiva compatibilità ambientale della proposta, specificando le opere e le azioni di valorizzazione da effettuare sulle aree boscate contermini con particolare riferimento alla protezione dal dissesto superficiale e la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, gli altri interventi necessari alla reintegrazione della risorsa.

Nelle aree boscate contermini la viabilità pubblica sono ammessi gli interventi di movimento terra ed abbattimento di alberature funzionali alla realizzazione di piccole aree di parcheggio per i veicoli e zone di scambio.

Nei terreni boscati è ammessa la realizzazione di opere di contenimento delle acque superficiali per la realizzazione di depositi e di bacini di accumulo, fatta salva la preventiva verifica di compatibilità di questi interventi con il programma regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Art. 45 AREE DI PROTEZIONE PAESISTICA E/O STORICO AMBIENTALE

1. Definizione

Sono le aree individuate dal PS sulla base delle prescrizioni del PTC diseguto elencate:

  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della ex-Chiesa di Conio.
  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della ex-Chiesa di Castra.
  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della Abbazia di San Martino.
  • - Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale del piano di Camaioni.
  • - Area di protezione paesistica e/o ambientale del Rio Granchiaia

In queste zone si applica una normativa specifica ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della L.R. 25/97.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Sul patrimonio edilizio esistente rurale, sono consentiti i seguenti interventi edilizi purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione ediliziafino alla R2. (salvo diversa classificazione)

Nell'ambito di tali tipologie di intervento potranno essere ammessi limitati incrementi di volume funzionali all'adeguamento strutturale degli edifici o, nel caso di adeguamento igienico sanitario degli edifici residenziali, aumenti di SUL fino a un massimo del 10% della superficie utile e fino a 20 mq.

Previa approvazione di un PMAA, solo per le aziende che dimostrino di mantenere a coltura un fondo di estensione minima di superficie agricola accorpata di almeno otto ettari di terreno sono consentiti gli interventi di:

  • a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 457/78,
  • b) la realizzazione di nuove costruzioni solo in ampliamento e completamento dei complessi edilizi esistenti e solo qualora non sia possibile la loro localizzazione esterna all'area di cui al presente articolo.
  • c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dall'art. 3 comma 2 della L.R. 64/95.

Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R2. (salvo diversa classificazione).

Nell'ambito di tali tipologie di intervento potranno essere ammessi limitati incrementi di volume funzionali all'adeguamento strutturale degli edifici o, nel caso di adeguamento igienico sanitario degli edifici residenziali, aumenti di SUL fino a un massimo del 10% della superficie utile e fino a 20 mq.

Art. 46 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE .

1.Definizione

Sono aree che presentano marcate caratteristiche di degrado ambientale per effetto dell'attività antropica, l'abbandono delle attività di lavorazione ha in alcuni casi contribuito alla rinaturalizzazione dell'ambiente.

2. Destinazione d'uso e interventi ammessi

Queste aree sono da sottoporre ad interventi di recupero ambientale, bonifica o consolidamento, in quanto interessate da fenomeni di inquinamento, dissesto idrogeologico, o da cave e discariche dismesse e da impianti di lavorazione inerti. Non sono consentite attività che determinino ulteriore degrado ambientale ed é ammesso e favorito il ripristino delle condizioni originarie con la reintroduzione dell'attività agricola, secondo i disposti di cui alla normativa per le zone agricole di appartenenza.

Sono ammesse altre destinazioni d'uso compatibili con l'ambiente se associate ad azioni di rinaturalizzazione finalizzate alla protezione della fauna autoctona e migratoria, al ripristino della vegetazione spontanea ed alla valorizzazione delle risorse naturali esistenti. Nell'ambito di questi progetti, qualora si preveda la fruizione pubblica dei luoghi, è ammessa l'installazione di strutture stagionali a servizio delle attività programmate. Tali manufatti potranno essere realizzati previa comunicazione al Sindaco nella quale l'interessato dichiari:

  • a) la funzione, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;
  • b) il periodo di utilizzazione e il mantenimento del manufatto, comunque non superiore a cinque anni;
  • c) il rispetto delle norme di riferimento;
  • d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

Il periodo di cui alla lettera b) potrà essere prorogato attraverso nuova comunicazione, contenente gli elementi di cui alle precedenti lettere, inviata prima della scadenza dello stesso.

Norme Particolari

Nelle tavole di azzonamento sono individuate le seguenti aree di recupero ambientale per le quali valgono le relative prescrizioni:

1.Area dell'ex Porto Fluviale e via dell'Esagono, interventi ammessi:

dovrà essere presentato un progetto unitario esteso a tutta l'area che preveda:

il restauro e risanamento conservativo dell'immobile del porto-fluviale, possibilità di recuperare le volumetrie incongrue presenti in prossimità e loro ricostruzione all'interno della perimetrazione di zona con ripristino ambientale della vegetazione di ripa , mantenimento della percorribilità pubblica lungo il corso dell'Arno, ricostituzione del viale alberato di accesso alla Villa di Bibbiani e all'"arco dell'omo" compreso il rondò all'incrocio con la strada provinciale.

Nel caso di recupero delle volumetrie esistenti previste in demolizione, la destinazione d'uso è esclusivamente quella turistico ricettiva con possibiltà di incremento del 20% della volumetria; per il fabbricato del porto fluviale la destinazione d'uso può essere turistico ricettiva, museale, espositiva, e d'interesse pubblico, con possibiltà di incremento del 20% della volumetria.

L'intervento in ampliamento e di recupero delle volumetrie esistenti è consentito previa mantenimento della unitarietà del complesso edilizio, ed è subordinato all'apposizione di un vincolo di destinazione (turistico alberghiero) registrato e trascritto per il periodo che verrà stabilito in sede di convenzione che preveda l'impossibilità alla vendita frazionata.

2.Area Bitossi loc. San Gallo, interventi ammessi, mantenimento della prevalente destinazione agricola esistente ed incremento mediante presentazione di piano esteso a tutta l'area con interventi di ingegneria ambientale che favoriscano l'evoluzione di questa zona. Interventi di naturalizzazione degli spazi contigui che favoriscano il rimboschimento dell'area. I progetti potranno prevedere la realizzazione di percorsi attrezzati per l'avvistamento e l'osservazione della fauna e della flora, realizzazione di piccoli manufatti per l'osservazione e per l'esercizio di attività didattiche e divulgative.

Nell'ambito del progetto può essere prevista la rimozione parziale e/o temporanea di materiale inerte , purchè venga garantito l'intervento di ripristino.

3.Area ex cava loc. Le Rocche.

Interventi ammessi: mantenimento della vegetazione esistente con interventi di ingegneria ambientale che favoriscano la rinaturalizzazione del territorio. I progetti potranno prevedere la realizzazione di percorsi attrezzati per l'avvistamento e l'osservazione della fauna e della flora. E'ammesso il recupero delle volumetrie esistenti se regolarmente concessionate e/o condonate.

Art. 47 LAGHI E CORSI D'ACQUA

1.Definizione

Sono i corsi d'acqua riportati nelle tavole di azzonamento che coincidono con quelli classificati come acque pubbliche di cui alla carta dello statuto dei luoghi. Sono inoltre compresi i laghi e laghetti di dimensioni e caratteristiche ambientali rilevanti. Sotto l'aspetto idraulico sono costituiti dal letto del corso o dello specchio d'acqua, fino al limite superiore della sponda o dell'argine. Per le presenti norme, comprendono anche le aree limitrofe, per una distanza minima di ml 10,00 calcolati dalla linea di sponda o di argine e comunque le aree già coperte dalla vegetazione igrofila, per il loro effettivo sviluppo.

Le norme costituiscono una prescrizione per i laghi e per i torrenti minori, costituiscono un'indicazione per gli interventi sull'asta fluviale dell'Arno.

2.Interventi non ammessi

Non sono ammessi interventi di manomissione o modificazione degli alvei e delle sponde se non per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.

E' vietata la messa a coltura dei terreni nell'ambito della fascia di rispetto di ml 10,00 calcolati dalla linea di sponda e di argine, la vegetazione spondale dei laghi e specchi d'acqua dovrà essere mantenuta e se assente eventualmente introdotta per una fascia di almeno 10 mt.

3.Interventi Ammessi

Opere di regimazione in alveo

Il restauro delle opere idrauliche esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali che instaurino la continuità del fluido e dovranno essere realizzati utilizzando i materiali pre-esistenti o proporre nuove soluzioni che introducano: legno, ferro, pietrame assestato, vegetazione viva.

Gli interventi di regimazione in alveo dovranno garantire il più possibile la continuità del fluido, anche nei periodi di portata minima, dovranno inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta. L'altezza massima delle opere di regimazione in alveo è stabilita in ml 2,00 misurati dal fondo alveo. Le modalità costruttive dovranno prevedere soluzioni tecniche che utilizzino materiali semipermeabili, tipo: briglie in legname, in pietrame assestato e legname o acciaio. Per le opere di fondazione e per gli ammorsamenti di spalla è ammesso l'uso del calcestruzzo, della muratura ordinaria, del ferro.

L'uso del calcestruzzo armato per strutture in elevazione è ammesso solo qualora l'utilizzazione dei materiali inerti sopra descritti non garantisca il raggiungimento di coefficienti di sicurezza adeguati che saranno da dimostrare con dettagliate verifiche comparate.

Consolidamenti spondali

Le sistemazioni delle sponde dovranno favorire la percorribilità e la fruibilità pubblica, in casi particolari dovranno essere previste opere complementari che permettano il facile aggiramento dell'ostacolo.

Il restauro delle opere esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali che reinstaurino la variabilità dell'ambiente, se realizzati utilizzando i materiali pre-esistenti dovranno comunque prevedere soluzioni che permettano l'insediamento della vegetazione ripariale e dove possibile la sostituzione della muratura o del calcestruzzo con massi ciclopici, pietrame assestato, vegetazione viva, gabbionate o materassi riempiti in pietrame.

Le opere di consolidamento delle sponde dovranno essere realizzate utilizzando preferibilmente materiale vivo. E' ammessa l'utilizzazione di materiale inerte: pietrame, massi, legno, se la loro sistemazione definitiva prevede anche rinverdimento.

Art. 48 NORME PARTICOLARI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE.

1.Definizioni

Per "azienda agricola" si intende una proprietà, non sono considerati nell'azienda eventuali terreni in affitto, anche suddivisa in più corpi e/o distribuita anche sul territorio di altri comuni, purchè la porzione maggioritaria sia all'interno del comune di Capraia e Limite, formante un'unica entità economica, di dimensione compresa tra 5 e 20 ettari alla data di adozione del RU e dotata di patrimonio edilizio esistente ad uso abitativo e annesso rurale.

Per "proprietario" si intende uno più soggetti proprietari della azienda agricola.

Prescrizioni.

L'intervento non è consentito nelle Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale, nelle Aree di recupero ambientale e nelle Zone Boscate.

L'intervento è consentito solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

  • * Alle sole "aziende agricole" esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico il cui "proprietario" sia in possesso dei requisiti, come definiti e disciplinati dalla LR 64/95 e successive modificazioni ed integrazioni, che consentono la costruzioni di nuovi edifici rurali.
  • * Alle sole "aziende agricole "già dotate di patrimonio edilizio esistente abitativo rurale e non abitativo, sono espressamente escluse le aziende e comunque tutte le proprietà che alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico sono prive di edifici. Non sono considerati edifici tutti gli immobili, parti di immobili, manufatti, ecc. oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e L.724/95.
  • * All'accertamento della reale impossibilità di utilizzare le volumetrie esistenti per l'uso di casa-vacanza.
  • * All'accertamento della compatibilità ambientale del nuovo intervento sia con il patrimonio edilizio esistente che con l'ambiente ed il paesaggio circostante, nonché con le caratteristiche architettoniche tipiche dell'edilizia rurale toscana a cui deve ispirarsi il nuovo edificio o l'ampliamento, nel rispetto dell'allegato C. Il Comune potrà avvalersi del parere della commissione edilizia o della commissione edilizia integrata.

Destinazioni d'uso, regole edilizie.

La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella di casa-vacanza, (turistico ricettivo).

Per la quantificazione della volumetria ammessa dovrà farsi riferimento alla porzione di territorio dell'Azienda all'interno del comune di Capraia e Limite.

Per la graduazione del dimensionamento delle addizioni volumetriche si applicano i seguenti coefficenti da utilizzare come moltiplicatori della superficie catastale:

  • Per aziende comprese tra 5 e 10 ettari......................0,003
  • Per la parte eccedente i 10 ettari e fino a 15 ettari........0,002
  • Per la parte eccedente i 15 ettari e fino a 20 ettari........0,001
  • La quantità ottenuta è pari alla volumetria massima in mc. ammessa.
  • H. massima = ml. 6,50 (2 piani).

Tipologia edilizia: compatibile con le caratteristiche dei fabbricati esistenti.

L'intervento è soggetto alle prescrizione di cui all'allegato C.

3.Modalità attuative.

Intervento diretto convenzionato preceduto da un piano unitario di valutazione che indichi l'esatta consistenza della azienda agricola, terreni e fabbricati (abitativi e non), e documenti le caratteristiche architettoniche ed ambientali.

Il piano unitario di valutazione dovrà contenere anche il progetto della nuova struttura, che sarà obbligatoriamente realizzata in ampliamento o in prossimità dei fabbricati esistenti, con preferenza dei fabbricati compresi all'interno degli abitati minori.

L'intervento edilizio è consentito previa mantenimento della unitarietà del complesso edilizio ad uso turistico, ed è subordinato all'apposizione di un vincolo di destinazione (turistico alberghiero) registrato e trascritto per il periodo che verrà stabilito in sede di convenzione che preveda l'impossibilità alla vendita frazionata.

In nessun caso l'immobile potrà essere utilizzato per altri usi salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.