Norme di attuazione allegato A

Art. 10 Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono interessare edifici nel loro complesso, singoli appartamenti o parte di essi. Anche le operazioni individuali non possono eccedere le facoltà di modifica concesse come massimo ai vari livelli in cui si articolano le norme di piano. In via generale, e fatto salvo quanto più dettagliatamente consentito nei vari elaborati di piano, esse devono poter avvenire:

  • - nel rispetto delle principali caratteristiche tipologiche originarle;
  • - non devono abbassare le qualità complessive e generali delle preesistenze ne' del punto di vista delle condizioni di abitabilità, ne' dal punto di vista del rispetto del sistema ambientale e neppure infine da quello igienico, funzionale , strutturale;
  • - le opere di ristrutturazione edilizia, per la loro estensione e capacita, operativa, possono essere approvate dalla C.E. a condizione che:

a- le opere di rinnovo siano affiancate e completate da tutti gli interventi che consentano di non riproporre l'uso di superfetazioni e aggiunte incongrue;

b- siano modificate le destinazioni d'uso inadeguate alle caratteristiche peculiari del manufatto e alla sua collocazione urbanistica;

c- le modifiche proposte devono tendere ad eliminare tutte le aggiunte disorganiche rispetto al manufatto considerato nella sua configurazione migliore e più caratterizzante, sia essa quella originaria o quella definitiva;

  • - la commissione edilizia dovrà verificare se al di la del rispetto formale delle norme e delle prescrizioni di piano si tenda a rispettare le finalità di cui sopra nei confronti del manufatto sottoposto ad interventi di ristrutturazione: deve essere infatti verificato se al termine degli interventi non si intenda proporre un ulteriore stato di sfruttamento di ciò che già esiste sia sotto il profilo di un aumento irragionevole della densità abitativa, sia sotto il profilo del mancato rispetto delle qualità ambientali e della fruizione visiva, e sia infine dal punto di vista della stabilità puntuale e complessiva delle strutture. Il rispetto delle verifiche di cui sopra deve essere menzionato per scritto nel verbale di approvazione delle varie concessioni e/o autorizzazioni.

La ristrutturazione edilizia si suddivide a sua volta nelle seguenti sotto-categorie che corrispondono al diversi livelli di estensione delle modalità operative:

1) ristrutturazione edilizia tipo R1

(caratterizzata da intenti che sono di poco superiori alle opere di manutenzione e che non dovrebbero eccedere un’attività di adeguamento igienico e funzionale senza incidere sulla tipologia);

2) ristrutturazione edilizia tipo R2

(caratterizzata da eventuali interventi di incremento di volume o da operazioni di modifica sulle strutture portanti, compreso la demolizione e ricostruzione di volumi secondari.);

3) ristrutturazione edilizia tipo R3

(generalmente caratterizzata da interventi di completa modifica, nell'ambito della struttura volumetrica preesistente, compresa la demolizione con fedele ricostruzione.).

Le schede con le prescrizioni articolate per U.M.I. possono presentare qualche adattamento delle disposizioni normative di fondo, di cui al punti precedenti limitando eventualmente, o perequando se del caso, le facoltà di intervento concesse e categorie di intervento affini, e sempre entro margini di variabilità contenuti.

Tale possibilità e' legata alla specificità delle condizioni dei singoli manufatti e le prescrizioni delle schede per U.M. I. prevalgono sulle norme di carattere generale.