Norme di attuazione allegato A

Art. 11 Ristrutturazione edilizio tipo R1

In questa categoria sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro ed inoltre la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza modifica alle superfici ed ai volumi delle stesse, previa verifica del rispetto di elementi formali e decorativi di pregio, attraverso:

1- diversa distribuzione o nuovo inserimento dei servizi e delle attrezzature quali cucine, bagni, attrezzature tecnologiche e pertinenze di servizio;

2- diversa distribuzione dell'Unita' Immobiliare con demolizione o spostamento di pareti e di altre strutture non portanti;

3- apertura o chiusura di porte o passaggi nelle murature portanti interne purché ciò possa avvenire con piene garanzie statiche e senza fusione o suddivisione di U. I. (sono fatte salve le diverse disposizioni fissate negli altri elaborati di Piano e quelle derivanti da Piani di Recupero);

4- leggeri spostamenti della quota dei solai, quando sia necessario il loro rifacimento, con oscillazioni contenute entro lo spessore dei solai preesistenti (spessore comprensivo, di strutture primarie portanti, di strutture portanti secondarie e del pavimento) e comunque con un massimo di 20 cm. rispetto al piano di calpestio preesistente; queste facoltà non sono consentite quando ci si trovi in presenza di:

  • - soffitti cassettonati in legno o decorati;
  • - volte in muratura ed intonaco, anche volte finte;
  • - solai in legno e laterizio collegati strutturalmente o funzionalmente ad elementi architettonici di rilievo.

5- apertura di prese d'aria o di finestre sulle facciate, o lucernai piatti sul tetto, dove ciò non e' negato dagli altri elaborati di Piano, per soddisfare ad esigenze d&igrave legge ai fin&igrave dell'abitabilità' dei singoli vani delle U.I;

6- salvo diversa disposizione, specificata nei vari elaborati di Piano, per tutte le facciate esterne e per il tetto, non sono consentite modifiche o sostituzioni dei materiali tradizionali in vista con materiali attuali e diversi, con rivestimenti plastici, con piastrelle, ecc.;

7- deve essere conservato lo stesso numero dei piani preesistente e deve essere conservata la loro corrispondenza con l'impianto compositivo delle facciate stesse.

8- Non possono essere aperte terrazze sulle falde del tetto a meno che ciò non sia specificato negli altri elaborati di Piano.