Norme di attuazione allegato A

Art. 19 Murature

In linea generale si prescrive la realizzazione di muratura tradizionale in laterizio o mista in pietrame e laterizio per tutte le parti dell'edificio in cui tali murature siano anche solo parzialmente visibili. Non e' consentito l'uso di marmi e di pietra a vista diversa dalla pietra locale tradizionale.Per i davanzali i materiali ammessi sono costituiti dalla pietra locale arenaria negli spessori originari.

E' prescritta la conservazione, il restauro e, ove se ne riscontri la preesistenza, il ripristino delle riquadrature in pietra delle finestre e/o delle cornici in pietra marcadavanzale o marcapiano e/o del bugnato di spigolo.

Qualora per motivi funzionali sia dimostrata l'impossibilita' di conservare i rapporti dimensionali originali delle aperture di ingresso, ne e'ammessa la modificazione con i seguenti limiti.

1 - nel caso che si tratti di semplici aperture nella superficie del muro e che queste non abbiano alcun risalto ' architettonico e decorativo, ne e' consentita la modificazione nell'ambito della casistica tipica del centro (porta ad arco, ad arco a tutto sesto, ad arco ribassato, a figura rettangolare);

2 - nel caso di porte dotate di mostre in pietra lavorata o di decorazioni sagomate in intonaco, la modifica delle aperture non e' consentita. Infine non e' consentita l'aggiunta di terrazze o simili.