Norme di attuazione allegato A

Art. 23 Coloriture esterne

La tinteggiatura dovrà essere realizzata escludendo materiali e finiture con risultati formali sostanzialmente diversi da quelli tradizionali, nel colori caratteristici della zona, secondo quanto specificato dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dalla Soprintendenza.

E' prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino del fregi e delle decorazioni delle quali restino tracce o altra documentazione, anche fotografica, attendibile, della configurazione anteriore al 1901.

L' A.C., per il tramite dei suoi organi tecnici, dovrà fornire la gamma delle coloriture ammissibili per intonaci ed infissi esterni.