Norme di attuazione allegato A

Art. 29 Ammissibilità della suddivisione dello unità immobiliari destinate alla residenza.

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La modifica, con suddivisione o accorpamento, delle unità immobiliari residenziali esistenti si può realizzare nelle singole U.M.I., a partire dalla categoria R2 o tramite P.d.R. , con i seguenti limiti:

gli appartamenti esistenti che abbiano una superficie utile interna inferiore e mq. 60 non possono essere ulteriormente suddivisi;

gli appartamenti con superficie utile interna superiore a mq. 60 possono essere suddivisi a condizione che i nuovi alloggi non siano inferiori a mq. 60 per l’ appartamento principale e a mq, 30 per quelli di risulta;

tutte le eventuali nuove unità abitative e non abitative, ad esclusione della prima che viene frazionata, dovranno rispettare rigorosamente le condizioni minime fissate dal D.M. della Sanità del 5/7/75 e sono sottoposte all' obbligo dell' ottenimento dell’abitabilità' o agibilità;

e' ammessa la fusione di unità abitative troppo piccole fino al raggiungimento di un massimo di mq. 150, per gli appartamenti che superano questa superficie e' ammesso un ulteriore incremento massimo del 30%;

la suddivisione di appartamenti residenziali per l’ottenimento di unità miste residenziali, per uffici, per il commercio, sono ammissibili e condizione che le nuove destinazioni non residenziali, sommate alle destinazioni non residenziali già esistenti, non rappresentino in superficie più del 50% della superficie utile totale.

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