Norme di attuazione allegato A

Art. 5 Il Piano di Recupero di iniziativa privato

Il Piano di Recupero di iniziativa privata introdotto dagli art. 28, 30 della L.457/1978 è lo strumento preventivo per 1’attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

La competenza a redigere piani di recupero nelle zone A è limitata ai soli architetti, la parte strutturale può essere redatta da ingegneri.

  • - L'Amministrazione Comunale può sempre redigere P. di R. o sostituirsi al proprietari nella redazione dei medesimi in caso di inadempienza.

I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero delimitate ai sensi dell'art.27 della citata L. 457/1978 possono presentare proposte di piani di recupero relativi ad una porzione o alla totalità di dette zone, purché rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore complessivo degli immobili interessati.

  • - Il limite minimo del P. di R. non può essere inferiore alla particella catastale o all'unita' tipologica base o all'U.M.I. secondo quanto indicato nelle tavole grafiche allegate.
  • - Il Piano di Recupero può essere attuato per la presenza di situazioni di particolare complessità derivanti dalla distribuzione della proprietà, dalle caratteristiche morfologiche e tipologiche, storiche, dei manufatti, dai problemi di stabilità dell'edificato e da programmi finalizzati dell'Amministrazione Comunale.
  • - La Giunta Municipale con deliberazione può, sentita la CE, per interventi particolarmente importanti, subordinare anche la concessione onerosa alla stipula della convenzione. In quest'ultimo caso, la convenzione può anche contenere una clausola mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'obbligo di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune, concordando il canone con il Comune ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
  • - Il P.d.R. può perequare diversamente da quanto stabilito per le singole U.M.I. gli incrementi concessi al vari manufatti sia dal punto di vista planimetrico sia dal punto di vista volumetrico e sia dal punto di vista delle destinazioni d'uso ma con rispetto delle altezze massime consentite nelle prescrizioni per U.M.I.
  • - Il P.d.R. può consentire di realizzare interventi previsti dalla categoria immediatamente superiore a quella indicata nelle norme specifiche per U.M.I.
  • - Qualora non si intenda derogare alle norme suindicate, all'interno delle zone sottoposte a P. di R., è sempre consentito di realizzare gli interventi ammessi tramite concessione , autorizzazione, ecc. ( secondo quanto previsto dall'art. 4 ).