Norme di attuazione allegato B

Art. 8 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA R2

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La categoria di ristrutturazione edilizia R2 riguarda gli edifici che non sono compresi negli elenchi.

Gli interventi consentiti da questa categoria sono quelli intesi a "trasformare le unità immobiliari (singolo appartamento con sua pertinenza) mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e della ristrutturazione edilizia R1 che sono sempre consentite, essi sono cos&igrave articolati:

  • - Interventi che, anche in deroga agli artt. 7, 8, 9 del D.l. 2 Aprile 1968 N' 1444, comportino la riorganizzazione funzionale delle singole unità abitative ed il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche anche sulle strutture portanti verticali attraverso:
  • - consolidamento e rifacimento. ove fatiscenti. delle strutture portanti (opere di sottomurazione delle fondazioni, scucitura e ricucitura di paramenti , ricostruzione di pareti e/o murature esterne o interne), apertura e/o chiusura di porte e finestre;
  • - Opere riguardanti il rialzamento della copertura strettamente indispensabili a rendere abitabili i locali sottotetto.

Nel caso di altezze utili dell'ultimo piano che siano, in gronda, inferiori a m. 2,00 é consentito, quando sia documentata l'assenza di valori architettonici, di modificare la quota della linea di gronda fino al raggiungimento dell' altezza minima permessa dalle leggi e regolamenti vigenti: tale innalzamento non può, in ogni caso, superare il limite di ml. 0,50 rispetto alla quota originaria e si applica in ogni caso solo quando i locali sottotetto sono già dotati di finestrature e di riscontro d'aria.

  • - Opere tendenti a conseguire mig1ioramenti igienici e funzionali degli alloggi attraverso l'introduzione di bagni, servizi ed attrezzature di carattere tecnologico anche attraverso la modifica della configurazione planimetrica attuale dell'edificio con incrementi in volume e/o in superficie.

Ai fini sopra richiamati, per tutti gli edifici non compresi..negli elenchi possono essere consentiti aumenti di volume -per esigenze relative ad un migliore standard di vita fino ad un massimo di mc. 30 e sempre nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio. Si deve sottolineare che gli incrementi in superficie e le sopraelevazioni massime sono alternativi fra di loro ; si potrà cioè decidere di sopraelevare l ultimo piano anche di m O,50 ma si dovrà altres&igrave rinunciare agli altri incrementi di mc. 30 o viceversa. Gli incrementi inferiori ai massimi fissati nel presente articolo si possono invece integrare fino al raggiungimento di mc. 60.

Il Comune é tenuto a registrare questi aumenti al momento della loro autorizzazione.

Questi interventi saranno consentiti entro i seguenti limiti ed a seguito della verifica della congruità delle soluzioni tecniche specifiche da parte della Commissione Edilizia:

  • - per gli edifici inseriti in formazioni a schiera con orto o giardino retrostante, gli interventi di integrazione funzionale dovranno riguardare sol tanto la parte posteriore del corpo di fabbrica prospiciente il cortile attraverso l'aggiunta di "dentature" o corpi di fabbrica ortogonali all'edificio principale.

La copertura del nuovo corpo a "L" dovrà essere realizzata attraverso il prolungamento della falda di copertura posteriore esistente e, in questo senso, sarà consentita; nei vani realizzati all'ultimo piano, un'altezza minima interna pari a m. 2,40.

Qualora all'ultimo piano utile del nuovo corpo di fabbrica sia realizzata una terrazza invece di un vano, i relativi parapetti dovranno essere realizzati attraverso il proseguimento dei muri perimetrali.

Le aperture (porta e finestre) nel nuovo corpo aggiunto dovranno riprodurre i rapporti geometrici, i modi di finiture, i tipi di infissi e dei dispositivi di oscuramento di quelle esistenti nell'edificio originario;cos&igrave pure le finiture esterne

delle pareti perimetrali dovranno essere realizzate nei modi e secondo le tecniche costruttive del l'edificio originario.

  • - Nel caso di edifici isolati con uno o due fianchi liberi, oltre alla possibilità di intervento di cui al capoverso precedente, é consentito l'ampliamento dell'edificio secondo l'asse longitudinale, cioé prolungando i fronti principali su! la stessa linea di fondazione.

La copertura del corpo di fabbrica aggiunto dovrà essere realizzata attraverso il prolungamento e con gli stessi materiali, lungo l'asse longitudinale, delle due falde esistenti fino ad arrivare al nuovo fianco realizzato.

Per quanto riguarda aperture, finiture e definizione di dettagli costruttivi si dovranno riprodurre i modi dell'edificio attuale onde realizzare un effettiva integrazione nel contesto, ambientale.

  • -Nel caso di edifici parzialmente crollati é ammessa la demolizione delle strutture superstiti precarie dal punto di vista statico e la loro ricostruzione secondo la planivolumetria esistente prima.

Nella ricostruzione potranno essere utilizzate le possibilità di integrazione igienico-funzionale nei limiti ammessi.

In ogni caso, tuttavia, il nuovo edificio dovrà essere uniformato all'ambiente circostante per

quanto riguarda i materiali e le finiture delle aperture, i tipi di infissi e dei dispositivi di oscuramento.

Le aree inedificate comprese all'interno delle perimetrazioni indicate, fanno parte integrante della struttura architettonica ed urbanistica degli aggregati e, in quanto tali, ad eccezione degli interventi ammessi precedentemente.devono restare inalterate.

Al loro interno sono vietate costruzioni di qualsiasi genere (comprese tettoie) anche provvisorie e prefabbricate.

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