Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 62 Sottosistema V2: I serbatoi di ruralità

1 - Le parti del territorio ricadenti nel Sottosistema V2 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.

2 - Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni e i criteri di cui agli artt. 85, 85.1 e 85.2 delle presenti norme. Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.

3 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:

  • - Attività agricole e funzioni connesse (A) di cui all'art. 57 delle presenti NTA
  • - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 elle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7.

4 - Sono consentiti, in edifici esistenti, in misura non superiore al 20% del totale della superficie territoriale:

  • - Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) di cui all'art. 58.1 delle presenti NTA con esclusione delle seguenti articolazioni:

Sa - servizi amministrativi (di cui all'art. 58.1 comma 4)

Ss - servizi sportivi coperti (di cui all'art. 58.1 comma 10)

  • - Residenza (R) di cui all'art. 51 delle presenti NTA

5 - La destinazione d'uso Attività turistico-ricettive (Tr) di cui all'art.53 delle presenti NTA è consentita, in edifici esistenti, solo se esplicitamente prevista nelle Schede normative (SP) di riferimento per gli interventi degli edifici rurali e delle case sparse di cui all'art. 86 delle presenti norme

6 - Sono altresì consentiti qualora esistenti alla data di adozione del presente RU:

  • - Attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande (Tc) di cui al comma 4 dell'art. 53 delle presenti NTA.

7 - E' ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. secondo le disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.

7bis - All'interno del Sottosistema V2 è altresì ammessa la realizzazione di strutture per il ricovero a scopo amatoriale degli animali di affezione e ricovero equini. Tali manufatti dovranno utilizzare materiali leggeri, eco-sostenibili e coerenti con il contesto paesistico; sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi.

  • - Relativamente agli animali di affezione tali manufatti dovranno avere le caratteristiche di cui al DPGR 38R/2011.
  • - I box per cani dovranno essere realizzati in moduli in legno le cui dimensioni minime saranno conformi a quanto previsto dal DPGR 38R/2011; non sono ammesse installazioni superiori ai mq. 70 di Superficie coperta (Sc); fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
  • - I box per cavalli dovranno essere realizzati in moduli in legno; sono ammesse ricoveri fino ad un massimo di sei (6) cavalli; fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.

8 - E' ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R. 1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.

9 - Valgono, inoltre, le norme operative e le regole di buona pratica agricola volte alla tutela ambientale del Sottosistema di cui all'art. 36 delle norme del Piano Strutturale;