Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 73 Aree permeabili

1 - Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione. Ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle eventuali alberature dovrà essere permeabile.

2 - Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali:

* terra battuta;

* ghiaia;

* erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento;

* legno, doghe o masselli, appoggiati al suolo;

* masselli autobloccanti permeabili;

* pavimentazioni drenanti in genere.

3 - Solo nei casi in cui la categoria di intervento o il Sottosistema di appartenenza previsti lo consentano e salvo diversa specifica indicazione, all'interno delle aree permeabili, individuate nelle Tavole "b - Uso del suolo e modalità di intervento", di pertinenza di una residenza, di un'attività turistico-ricettiva o agrituristica, è ammessa la realizzazione di una piscina, realizzata con le caratteristiche di cui all'art. 85 comma 4 delle presenti norme, purché almeno il 70 % dell'area mantenga le caratteristiche di area permeabile.

4 - All'interno delle aree per il trattamento del suolo (aree permeabili, aree permeabili alberate, barriere vegetali), individuate nelle Tavole "b - Uso del suolo e modalità di intervento", è consentita la realizzazione degli accessi ai vari lotti.