Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 103 Attribuzione della fattibilità per gli interventi in ambito urbano sul patrimonio edilizio esistente, per le aree a servizio di uso pubblico e per gli spazi scoperti d'uso pubblico a verde

1 - Nelle aree denominate Vg - giardini, Vp - parchi, Vs - aree sportive scoperte, la fattibilità dei possibili interventi di cui all'Art.58.2 è stabilita come da tabella.

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2 G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
S.2 S.3 S.4
Inserimento di elementi di arredo, recinzione o strutture
leggere temporanee che non necessitano di
fondamenta o allacciamento a servizi idrici / fognari.
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.1 F.1(1) F.1(1) F.1 F.1 F.1
Piccole strutture < 50 mq per attività commerciali o di
servizio che necessitano di pavimentazioni / fondazioni /
allacciamento a servizi idrici / fognari.
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na(3)
Strutture di servizio o per attività commerciali con
superficie > 50 mq.
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na(3)
Realizzazione/ampliamento di impianti sportivi scoperti F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.2 F.3(4) F.3(5) F.2 F.2 F.2

(1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(3) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(4) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(5) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

2 - La realizzazione di orti urbani può essere attuata senza relazione geologica. Tuttavia si raccomanda di prevedere dei sistemi di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche o irrigue, e su versanti con pendenza media superiore al 15%, di realizzare gradonature per conferire stabilità al pendio. Sono da evitare i depositi idrici interrati se non opportunamente impermeabilizzati al fine di ridurre le infiltrazioni di acqua.

3 - La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di servizi di uso pubblico viene individuata in base alla tipologia di intervento e alle condizioni di pericolosità al contorno secondo la seguente tabella:

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2 G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
S.2 S.3 S.4
interventi di manutenzione ordinaria F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1
Interventi di restauro e risanamento conservativo,
interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche che non prevedano realizzazione di
volumi aggiuntivi
F.1 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2
Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione edilizia, d.1, d.2, d.3 e d.4 interventi
necessari al superamento delle barriere
architettoniche che prevedano adeguamenti
volumetrici minimi
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.1 F.3(4) F.3(5) F.2 F.3 F.3
Ristrutturazione edilizia , d5, sostituzione edilizia,
interventi pertinenziali, addizioni volumetriche.
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na
Realizzazione/ampliamento di impianti/nuove
costruzioni nelle aree dei Servizi di uso pubblico
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na

(1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(3) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(4) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(5) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.