Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18 Altezza degli edifici

1. L'altezza d'interpiano è espressa in luogo del precedente parametro "Altezza interpiano" (come definito all'art. 20 c.1 delle NTA previgenti) in termini di "Altezza interna netta (Hin)" (come definita all'art. 19 del Regolamento Regionale 64/2013).

2. L'altezza interna netta (Hin) è stimata, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

3 - Salvo diversa specifica prescrizione all'interno dei Sottosistemi P1 e P2 vale quanto segue:

  • - l'altezza interna netta (Hin) negli edifici per attività industriali e artigianali è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima, pari a ml. 8,00;
  • - nel caso in cui il parametro relativo al dimensionamento sia espresso in superficie coperta (Sc), è ammessa, all'interno dell'altezza interna netta (Hin) consentita (ml.7,00) e a prescindere dal numero dei piani, la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive;
  • - per la messa in opera di carri-ponte o di altre attrezzature strettamente legate alla produzione l'altezza interna netta (Hin) tipo potrà essere elevata, esclusivamente per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, fino a ml. 16,00;
  • - per la realizzazione di edifici ad uso direzionale, nel caso in cui il parametro relativo al dimensionamento sia espresso in superficie coperta (Sc), sono ammessi fino a tre livelli purché l'altezza massima complessiva non superi ml. 10,70;
  • - nel caso di attività commerciali, se non diversamente specificato e nel caso in cui non viene indicato il numero dei piani, vale quanto specificato al comma 1 del presente articolo.

3 - Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.