Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo XII MODALITA' D'ATTUAZIONE

Art. 95 Disposizioni generali

1 - Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.

2 - Nelle aree di Trasformazione (AT) di cui agli artt. 93, 93.1 e 93.2 delle presenti NTA gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. Nelle aree di riqualificazione (RQ) di cui agli artt. 94, 94.1 e 94.2 delle presenti NTA gli interventi si attuano attraverso intervento diretto.

3 - Gli interventi relativi alle case rurali e alle case sparse contenuti all'interno delle Schede normative (SP), si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata o attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna Scheda di cui all'Allegato 1" alle presenti norme. Nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti fino all'approvazione dello stesso, salvo diversa specifica indicazione, interventi di manutenzione ordinaria e, a esclusione degli edifici sottoposti a intervento di restauro, interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di aree di proprietà pubblica, il Piano di Recupero, potrà essere sostituito da un progetto definitivo, relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo comprensiva di tutti gli spazi aperti.

4 - Gli interventi relativi alle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica si attuano sempre attraverso Piano urbanistico attuativo.

5 - Quando specificamente indicato dalle presenti norme, gli interventi si attuano per intervento diretto previa redazione di Progetto Unitario di Massima (PUM) come definito al comma 4 del successivo articolo 96.

6 - Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti si attuano attraverso intervento edilizio diretto.

Art. 96 Strumenti di attuazione

1 - Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la L.R. 1/2005 (Titolo 5° - Capo IV° - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche.

2 - Ai sensi della L. 1150/42, della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi:

* piani particolareggiati;

* piani di lottizzazione;

* piani per l'edilizia economica e popolare;

* piani per gli insediamenti produttivi;

* piani di recupero del patrimonio edilizio.

3 - Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo (art. 42 L.R. 1/2005), di seguito Programma Aziendale, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 42 della L.R. 1/2005, viene equiparato a Piano attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni:

  • - - preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • - interessi aree, edifici, complessi architettonici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza degli Aggregati e dei Beni storico-architettonici (BSA) individuate dal PTC di Siena (artt. 13.13 e 13.14 Disciplina) e riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di intervento".
  • - interessi aree, edifici, complessi architettonici vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.lgs 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio".

4 - Il Progetto Unitario di Massima (PUM) è lo strumento preventivo, senza valore di piano attuativo, per la realizzazione degli interventi nelle aree specificamente indicate dalle presenti norme. Esso costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente e che, pertanto, subordina il rilascio del Titolo abilitativo alla stipula di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo. In analogia con quanto previsto per i piani attuativi, il PUM può essere richiesto almeno dalla rappresentanza dei proprietari della maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all'imponibile catastale previo invito scritto degli altri proprietari. Il comune ne dà informazione tempestivamente ai proprietari non aderenti alla presentazione della proposta, ai fini dell'eventuale sottoscrizione.

L'intervento si attua previo PUM ogni qualvolta sia espressamente previsto nelle presenti norme. Il PUM è sottoposto all'approvazione della Giunta comunale e contiene almeno i seguenti elaborati:

  • a) - bozza di convenzione o di atto d'obbligo che disciplini in particolare:

o le modalità di realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione e/o di eventuali interventi di trattamento del suolo previsti e l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla loro realizzazione;

o la cessione al Comune entro i termini prestabiliti delle aree indicate;

  • b) - inquadramento urbanistico dell'area di intervento e verifica della corrispondenza con gli assetti progettuali eventualmente contenuti nel Regolamento Urbanistico;
  • c) - eventuale definizione delle unità minime di intervento e programmazione delle fasi degli interventi;
  • d) - il progetto delle opere di urbanizzazione previste;
  • e) - gli elaborati necessari alla comprensione della sistemazione complessiva degli spazi;
  • f) - altri elaborati specificamente richiesti dalle presenti N.T.A. o dall'Amministrazione comunale.
    • - Nei casi in cui sia espressamente previsto nelle presenti norme il ricorso a PUM ma non si richiede l'assunzione di specifici obblighi verso l'Amministrazione comunale non sono richiesti gli elaborati di cui al punto a) e d).

Art. 97 Valutazione d'incidenza

1 - Per ogni tipologia di intervento all'interno o suscettibile di produrre effetti sul SIR 89 "Montagnola Senese", il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione dovrà produrre una apposita Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Tale relazione dovrà prevedere la localizzazione dei siti, l'analisi dello stato di conservazione e dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi previsti e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti.

Art. 98 Disciplina in caso di decadenza delle previsioni in aree di trasformazione

1 - La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio perde efficacia, ai sensi dell'Art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico o dalla modifica che li contempla. Ne consegue che sono dimensionate su tale periodo:

  • - tutte le aree di iniziativa privata sottoposte a piano attuativo, ai sensi dell'art. 157 presenti NTA, nel caso in cui non siano state stipulate le relative convenzioni o atti d'obbligo a favore del Comune dei relativi piani attuativi;
  • - tutte le aree di iniziativa pubblica -nel caso in cui non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi.

2 - In caso di decadenza della disciplina pianificatoria, di cui al comma 1 presente articolo, si applica la disciplina di cui all'Art 63 L.R. 1/2005 distinguendo le aree interne ed esterne al perimetro del centro abitato come definito all'Art. 55 comma 2 b) della L.R.1/2005.

3 - La perimetrazione del centro abitato è evidenziata dalle specifiche tavole c "Perimetrazione dei centri abitati" in scala 1:10.000 del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 99 Disciplina successiva alla realizzazione degli interventi

1 - Il presente articolo indica la disciplina una volta realizzati ed ultimati gli interventi previsti dal presente Regolamento Urbanistico.

2 - Aree di completamento edilizio di cui all'art. 84.1 delle presenti norme: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

3 - Aree realizzate all'interno degli Schemi Direttori SD: se non diversamente indicato, all'interno degli specifici articoli riguardanti gli Schemi Direttori, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

4 - Aree realizzate all'interno di aree di trasformazione AT di cui all'art. 93 delle presenti norme: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

5 - Aree realizzate all'interno di aree di riqualificazione RQ di cui all'art. 94 delle presenti norme: se non diversamente indicato, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

6 - Sono sempre ammessi interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche.

Titolo XIII FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI

Art. 100 Fattibilità geologica

1 - Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico, idraulico e sismico sono subordinate alla classe di fattibilità corrispondente e alle relative prescrizioni. Le fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal Regolamento Urbanistico derivano dalla classificazione delle pericolosità Idraulica, Geologica e Sismica riportate rispettivamente nelle TAVV. d.2.5 - Pericolosità idraulica 1:10.000, d.2.6 - Pericolosità geologica 1:10000 della Variante 3 al Piano Strutturale e le TAVV. g1 - Pericolosità Idraulica delle UTOE in scala 1:2.000 e TAVV. g2 - Pericolosità Sismica delle UTOE in scala 1:2.000 del presente RU.

2 - Per le pericolosità individuate dalla Variante 3 al Piano Strutturale valgono le corrispondenze riportate in tabella, fra le definizioni della normativa vigente alla data di approvazione del PS (D.P.G.R. 26/R 2007) e la normativa attualmente vigente (D.P.G.R. 53/R 2011):

Pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 26/2007 Pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 53/R 2011
Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) Pericolosità geologica molto elevata (G.4)
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3) Pericolosità geologica elevata (G.3)
Pericolosità geomorfologica media (G.2) Pericolosità geologica media (G.2)
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4) Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)
Pericolosità idraulica elevata (I.3) Pericolosità idraulica elevata (I.3)
Pericolosità idraulica media (I.2) Pericolosità idraulica media (I.2)
Pericolosità idraulica bassa (I.1) Pericolosità idraulica bassa (I.1)

3 - La fattibilità geologica, idraulica e sismica dei singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico è riportata nelle Tavv. g3 in scala 1:2.000 e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione, agli interventi diffusi di trasformazione e riqualificazione all'interno delle UTOE.

4 - Le fattibilità per ogni singolo intervento sono distinte, rispetto ai fattori che determinano le pericolosità, in fattibilità geologica, idraulica e sismica.

Art. 100.1 Fattibilità in relazione agli aspetti geologici

1 - Di seguito sono riportate le classi di fattibilità in relazione agli aspetti geologici e le relative prescrizioni.

Art. 100.1.1 Classe di Fattibilità F.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

1 - La classe di Fattibilità F.1 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Art. 100.1.2 Classe di Fattibilità F.2 - Fattibilità con normali vincoli

1 - La classe di fattibilità F.2 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

2 - Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti preposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC3.

3 - Per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, la caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La campagna delle indagini geognostiche dovrà essere programmata in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e/o attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti.

4 - Nelle aree destinate a verde, compatibilmente con le destinazioni progettuali, la sistemazione morfologica dovrà contribuire alla stabilità generale dei terreni, attraverso il rimodellamento del versante, piantumazione di specie vegetali stabilizzanti, regimazione delle acque superficiali.

Art. 100.1.3 Classe di Fattibilità F.3 - Fattibilità condizionata

1 - La classe di fattibilità F.3 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

2 - Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC4.

3 - Per gli interventi in progetto dovrà essere fornita una dettagliata ricostruzione degli assetti geologici, stratigrafici, tettonici, geomorfologici ed idrogeologici dell'intero versante interessato dall'area di intervento. La caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La programmazione delle indagini verrà fatta in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni di imposta delle fondazioni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno, che potranno essere integrate con opportune indagini geofisiche. La tipologia fondazionale dovrà essere valutata anche in funzione del generale assetto geologico del sito e dimensionata in base ai risultati della campagna geognostica.

4 - La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti, la loro realizzazione sarà subordinata all'esecuzione di verifica di stabilità del pendio effettuata con parametri derivanti da indagini geognostiche in situ e/o prove di laboratorio.

5 - La compatibilità degli interventi previsti con il generale equilibrio dell'area di intervento e dei manufatti preesistenti dovrà essere valutata tramite opportune verifiche di stabilità.

6 - Dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata le presenza di falda idrica in grado di interferire con le opere in progetto.

7 - Nelle aree a Pericolosità Geologica/Geomorfologica Elevata (G.3, P.F.E, P.F.3), valgono le seguenti prescrizioni:

  • a) - l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ove ritenuti necessari. Tali interventi, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, non devono pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, e permettere la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni; dovranno essere installati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.
  • b) - Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

8 - Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4, P.F.M.E, P.F.4), sono consentiti i soli interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti, demolizione e ricostruzione configurabile come ristrutturazione edilizia come da punto d3 dell'Art.80; gli interventi non devono comunque determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

Art. 100.1.4 Classe di Fattibilità F.4 - Fattibilità limitata

1 - La classe di fattibilità F.4 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo RU, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 100.2 Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità idraulica

1 - Nelle aree di fondovalle interessate da Pericolosità Idraulica Media I.2, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o nuova edificazione dovranno essere tali da non modificare negativamente il normale deflusso delle acque superficiali, attraverso il mantenimento e, ove ritenuto necessario, il potenziamento del reticolo di drenaggio esistente. La progettazione dovrà essere realizzata in modo da non favorire ristagni ed accumuli di acque superficiali che dovranno essere raccolte in apposite opere di contenimento o allontanate separatamente dalle acque reflue.

2 - Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Elevata e Molto Elevata, in cui non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale; tali studi dovranno costituire elemento di base per la progettazione e il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree in trasformazione e l'attribuzione della classe di fattibilità. Gli studi idraulici e gli eventuali interventi di messa in sicurezza previsti dovranno costituire Variante al vigente Strumento Urbanistico.

3 - Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed Elevata in cui sono stati effettuati studi idraulici specifici valgono le disposizioni di cui agli Art.100.2.1 e 100.2.2.

Art. 100.2.1 Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata

1 - Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011.

2 - Nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Molto Elevata si recepiscono interamente le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012.

3 - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

4 - Possono essere previsti i seguenti interventi purché sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità:

  • a) - opere di difesa e regimazione idraulica;
  • b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente (superamento di barriere architettoniche, restauro e risanamento conservativo, i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, ristrutturazione edilizia, (L.R. 21/2012 - Art.2 comma 3 lettere a), d);
  • c) - quanto previsto all'Art. 2 della L.R. 21 2012.

Art. 100.2.2 Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica Elevata

1 - Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica Elevata valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011 di seguito riassunti.

2 - E' consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, purché siano realizzate assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini e, previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.

3 - Deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni. Gli interventi comunque non dovranno determinare pericolo per persone e beni o aumento delle pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

4 - Nel territorio destinato ad usi agricoli sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguibile anche tramite sistemi di auto sicurezza.

5 - Devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente.

6 - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge, purché sia dimostrato che non determinino pericolo per persone e beni, non aumentino le pericolosità in altre aree; ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

7 - Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq.

8 - Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità.

Art. 100.3 Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità sismica

1 - Su tutto il territorio comunale, si applicano i contenuti del DPGR 36/R 2009 agli interventi di ampliamento e nuova costruzione, con l'esclusione degli interventi di cui all'Art.12 del Decreto stesso.

2 - Per gli interventi di trasformazione ricadenti in aree classificate a pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) oltre alle prescrizioni per le aree a pericolosità geomorfologica G.4, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilità di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni.

3 - Per gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree classificate a pericolosità sismica elevata (S.3), in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

  • a) - nel caso di zone suscettibili di instabilità potenziale o quiescente, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilità di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni;
  • b) - nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad es. profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW da definire a livello di piano attuativo in base all'assetto geologico e alle opere in progetto) e geotecniche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l 'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico.

Art. 101 Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del Fiume Ombrone e Toscana Costa

1 - Il Regolamento Urbanistico comunale recepisce interamente quanto indicato nei PAI del Fiume Ombrone e Toscana Costa.

2 - Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.M.E.) ed Elevata (P.I.E.) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 5 e 6 delle Norme di PAI dell'A.d.B. competente. Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.4) valgono comunque le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012.

3 - Nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (P.F.M.E.) ed Elevata (P.F.E.) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 13 e 14 delle Norme di PAI dell'A.d.B. competente.

4 - Al di fuori delle aree a pericolosità di cui ai commi precedenti, valgono le disposizioni di cui agli art. 17, 18, 19 delle Norme di PAI dell'A.d.B. Competente.

5 - Le aree di pertinenza fluviale definite lungo il corso del Fiume Cecina, ai sensi dell'Art 9 delle Norme del PAI Toscana Costa, potranno essere oggetto di previsioni edificatorie non diversamente localizzabili da realizzarsi comunque nel rispetto degli obiettivi di recupero e rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali.

Art. 102 Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno

1 - Il Regolamento Urbanistico comunale recepisce interamente quanto indicato nel Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno.

2 - Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.4), Elevata (P.I.3), Media e Moderata (P.I.2 e P.I.1) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 6, 7 e 8 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno. Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.4) valgono comunque le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012.

3 - Nelle aree a Pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana Molto Elevata (P.F.4), Elevata (P.F.3) e Media (P.F.2) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 10, 11 e 12 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico Fiume Arno.

Art. 103 Attribuzione della fattibilità per gli interventi in ambito urbano sul patrimonio edilizio esistente, per le aree a servizio di uso pubblico e per gli spazi scoperti d'uso pubblico a verde

1 - Nelle aree denominate Vg - giardini, Vp - parchi, Vs - aree sportive scoperte, la fattibilità dei possibili interventi di cui all'Art.58.2 è stabilita come da tabella.

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2 G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
S.2 S.3 S.4
Inserimento di elementi di arredo, recinzione o strutture
leggere temporanee che non necessitano di
fondamenta o allacciamento a servizi idrici / fognari.
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.1 F.1(1) F.1(1) F.1 F.1 F.1
Piccole strutture < 50 mq per attività commerciali o di
servizio che necessitano di pavimentazioni / fondazioni /
allacciamento a servizi idrici / fognari.
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na(3)
Strutture di servizio o per attività commerciali con
superficie > 50 mq.
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na(3)
Realizzazione/ampliamento di impianti sportivi scoperti F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.2 F.3(4) F.3(5) F.2 F.2 F.2

(1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(3) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(4) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(5) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

2 - La realizzazione di orti urbani può essere attuata senza relazione geologica. Tuttavia si raccomanda di prevedere dei sistemi di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche o irrigue, e su versanti con pendenza media superiore al 15%, di realizzare gradonature per conferire stabilità al pendio. Sono da evitare i depositi idrici interrati se non opportunamente impermeabilizzati al fine di ridurre le infiltrazioni di acqua.

3 - La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di servizi di uso pubblico viene individuata in base alla tipologia di intervento e alle condizioni di pericolosità al contorno secondo la seguente tabella:

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
PERICOLOSITA'
SISMICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2 G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
S.2 S.3 S.4
interventi di manutenzione ordinaria F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1
Interventi di restauro e risanamento conservativo,
interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche che non prevedano realizzazione di
volumi aggiuntivi
F.1 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2
Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione edilizia, d.1, d.2, d.3 e d.4 interventi
necessari al superamento delle barriere
architettoniche che prevedano adeguamenti
volumetrici minimi
F.1 F.2 F.3(1) F.3(1) F.1 F.3(4) F.3(5) F.2 F.3 F.3
Ristrutturazione edilizia , d5, sostituzione edilizia,
interventi pertinenziali, addizioni volumetriche.
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na
Realizzazione/ampliamento di impianti/nuove
costruzioni nelle aree dei Servizi di uso pubblico
F.1 F.2 na(2) na(2) F.2 F.3 na(3) F.2 F.3 na

(1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(3) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(4) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(5) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

Art. 104 Attribuzione della fattibilità per gli interventi in territorio extraurbano

1 - Nel territorio extraurbano l'assegnazione della fattibilità in relazione ai tipi di intervento e alle condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica riscontrate dovrà avvenire secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

FATTIBILIA'
PERICOLOSITA'
IDRAULICA
PERICOLOSITA'
GEOLOGICA
TIPO DI INTERVENTO I.1 I.2 I.3
PIE
PI3
I.4
PIME
PI4
G.2
PF2
G.3
PFE
PF3
G.4
PFME
PF4
Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti e senza
aumento del carico urbanistico, persone o beni. Interventi di
Manutenzione Ordinaria e straordinaria che non comportino
sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. Demolizione senza
ricostruzione.
F.1 F.2 F.2 F.2 F.1 F.2 F.2
Interventi di Restauro, Risanamento Conservativo, e Ristrutturazione
Edilizia sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti eccetto
opere murarie di piccole dimensioni o temporanee anche connesse al
verde attrezzato, piccoli volumi tecnici, di servizio, per funzioni igenico
-sanitarie. Demolizione e ricostruzione come da punti d3, Art.80.
F.1 F.2 F.3(2) F.3(2) F.2 F.3(5) F.3(6)
Nuova edificazione ed interventi sul patrimonio edilizio esistente con
ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che comportino
sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. Demolizione e
ricostruzione configurabile come Sostituzione Edilizia.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, aree
destinate alla tutela e ripristino ambientale.
F.1 F.2 F.3(2) F.3(2) F.1 F.2 F.3(2)
Impianti sportivi all'aperto, piste ciclabili anche con edifici di servizio
(tribune, spogliatoi e costruzioni accessorie).
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) F.3(6)
Ampliamento di sede stradale o realizzazione di nuovi brevi tratti di
viabilità (strade di accesso)
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.2 F.3(6)
Nuova viabilità. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Parcheggi pubblici/privati a raso < 500 mq F.1 F.2 F.3(2) na(3) F.2 F.2 na(4)
Parcheggi pubblici/privati a raso > 500 mq, parcheggi pubblici/privati
con sbancamenti o riporti o in sotterraneo.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq
(acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine di
trasformazione ENEL, impianti di telefonia fissa e mobile). Torri
antiincendio.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Giardini, coltivazioni specializzate, orti, serre con copertura stagionale. F.1 F.2 na(3) na(3) F.1 F.1 F.2
Serre con copertura permanente. F.1 F.2 na(3) na(3) F.1 F.2 na(4)
Annessi agricoli e manufatti per alloggio bestiame, tettoie, scuderie e
altri annessi di servizio precari con funzione agricola e zootecnica con
dimensioni < 50 mq.
F.1 F.2 F.3(2) F.3(2) F.1 F.2 na(4)
Annessi agricoli e manufatti per alloggio bestiame, tettoie, scuderie e
altri annessi di servizio con funzione agricola e zootecnica con
dimensioni > 50 mq.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Depositi all'aperto. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.2 na(4)
Invasi e laghetti collinari. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente < 50 mq. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.2 na(4)
Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente > 50 mq. F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Scavi e riporti planimetricamente superiori a 50 mq o di altezza non
modesta.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.2 F.3(5) na(4)
Scavi e sbancamenti per la messa in opera delle reti di distribuzione;
riporti planimetricamente inferiori a 50 mq.
F.1 F.2 na(3) na(3) F.1 F.3(5) na(4)

(1) - Le aree di pertinenza fluviale definite ai sensi delle A.d.B. competenti, potranno essere oggetto di previsioni edificatorie non diversamente localizzabili da realizzarsi comunque nel rispetto degli obiettivi di recupero e rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali.

(2) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

(3) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

(4)- Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

(5) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

(6) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

Titolo XIV INDICAZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

Art. 105 Aree destinate alla mitigazione del rischio idraulico - disposizioni generali

1 - I successivi articoli 105.1, 105.2 e 105.3 definiscono i criteri generali e il dimensionamento di massima degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale da realizzarsi preventivamente o contestualmente ad alcuni interventi di trasformazione e/o riqualificazione previsti dal Regolamento Urbanistico e dettano, inoltre, i criteri generali per la risoluzione di ulteriori problematiche di natura idraulica risultanti dallo Studio Idraulico di supporto al R.U. che determinano la sospensione di alcune previsioni o ne condizionano l'attuazione, individuando potenziali interventi di messa in sicurezza idraulica da realizzarsi sul territorio.

2 - In entrambi i casi le disposizioni e le indicazioni contenute nei successivi articoli 105.1, 105.2 e 105.3 riguardano l'area produttiva "Il Piano".

3 - Le aree destinate alla mitigazione del rischio idraulico sono rappresentate, con apposita campitura, sulle Tavole b3 e b4 "Usi del suolo e modalità di intervento" e gli interventi in esse previsti sono rappresentati e individuati con le sigle (Amri_1) e (Amri_2) nella Tavola e10 "Interventi di messa in sicurezza idraulica e relative aree allagate allo stato di progetto nell'area industriale Il Piano" allegata allo Studio Idraulico.

Art. 105.1 Area di mitigazione del rischio idraulico 1 (Amri_1)

1 - L'area di mitigazione del rischio idraulico 1 (Amri_1) è finalizzata alla messa in sicurezza di alcuni lotti nella parte nord-ovest dell'area produttiva "Il Piano", in particolare delle aree AT4.1, AT4.3, RQ7.1 e RQ7.3.

2 - La fattibilità degli interventi di trasformazione e riqualificazione previsti è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio collegati all'area Amri_1.

3 - Il risultato atteso di tale opera di mitigazione, in termini di aree esondate e conseguentemente di pericolosità idraulica, è rappresentato nella Tavola e10 dello Studio Idraulico.

4 - Mediante la realizzazione di tali interventi subiranno una parziale deperimetrazione della pericolosità idraulica anche le aree appartenenti ai lotti posti più a valle delle aree AT4.1, AT4.3, RQ7.1 e RQ7.3. Le modifiche delle perimetrazioni saranno comunque valide solo a seguito di specifica variante, dopo la realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza stesse.

5 - Descrizione degli interventi:

  • - tali interventi, constano della realizzazione di una cintura arginale sui lati ovest e nord dei lotti interessati allo scopo di contenere l'afflusso di portata lungo il fosso, privo di toponimo ed indicato con la sigla F_ai nello Studio Idraulico, che attraversa, da ovest verso est, la parte nord dell''area produttiva "Il Piano" e che più a valle, mediante un tratto tombato, è ricondotto al fosso posto lungo la viabilità principale indicato con la sigla F_str (per la descrizione più dettagliata si rimanda alla consultazione degli elaborati dello Studio Idraulico di supporto al R.U.);
  • - l'argine avrà altezza variabile sul piano campagna compresa tra 50 cm e 200 cm;
  • - il nuovo arco viario previsto nella parte ovest dell'area produttiva sarà realizzato in sommità del rilevato arginale, che dovrà avere larghezza minima pari a 3.50 m;
  • - l'area agricola posta a monte di questa arginatura di confine avrà la funzione di invaso e laminazione della portata di piena del fosso F_ai e del contributo idrologico generato da una porzione del versante collinare di Lucciana;
  • - all'altezza dell'argine, lungo il fosso F_ai, sarà realizzato un collegamento idraulico mediante una tubazione circolare di diametro pari a 50 cm.

6 - Prescrizioni specifiche per l'area di mitigazione del rischio idraulico:

  • - all'interno dell'area di mitigazione del rischio idraulico Amri_1 sono esclusi interventi edilizi e trasformazioni morfologiche incompatibili;
  • - è ammesso l'uso agricolo con colture di tipo seminativo, purché senza la realizzazione di serre e/o recinzioni, e/o manufatti, senza l'impianto di alberature di alto fusto e senza la realizzazione di alcuna trasformazione morfologica del terreno in grado di ostacolare il deflusso delle acque e/o limitare la capacità di invaso dell'area stessa.

7 - Prescrizioni specifiche per l'opera idraulica:

  • - la nuova struttura arginale e, in particolare, i due tronchi di fosso di guardia posti esternamente ad essa, atti ad indirizzare il deflusso superficiale verso il fosso F_ai, dovranno essere oggetto di regolare manutenzione e pulizia finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica dell'opera;
  • - l'obbligo di manutenzione è esteso al manufatto di attraversamento dell'argine al fine di mantenere sempre libera la luce della tubazione.

8 - Realizzazione dell'intervento:

  • - la realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico potrà essere effettuata anche per successivi stralci funzionali;
  • - la compatibilità idraulica di una realizzazione in più fasi dovrà essere verificata mediante apposito studio idraulico per eventi alluvionali con tempi di ritorno duecentennali, attraverso cui sia dimostrato il non aggravio del rischio idraulico nelle aree circostanti, se non all'interno dell'area di mitigazione Amri_1, e l'effettiva riduzione del rischio nelle aree beneficiarie del singolo stralcio d'opera, tanto da conservare il carattere di strutturalità dell'intervento, seppur parziale.
  • - gli interventi di mitigazione per i singoli stralci dovranno costituire comunque variante al presente RU.

Art. 105.2 Area di mitigazione del rischio idraulico 2 (Amri_2)

1 - L'area di mitigazione del rischio idraulico 2 (Amri_2) è finalizzata esclusivamente a rendere compatibile, dal punto di vista idraulico, l'intervento di trasformazione previsto nell'area AT4.7.

2 - L'area Amri_2 è destinata alla compensazione di volumi idrici eventualmente sottratti all'esondazione da parte della nuova edificazione, che dovrà limitarsi alle aree classificate a pericolosità idraulica elevata (I.3), o inferiore.

3 - La fattibilità dell'intervento di trasformazione è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio collegato all'area Amri_2.

5 - Descrizione degli interventi:

  • - l'intervento di mitigazione del rischio idraulico consta sostanzialmente della realizzazione di una riprofilatura con sbassamento del terreno, da eseguirsi nella porzione a verde del lotto, in contiguità con l'alveo del corso d'acqua adiacente ad esso (per la descrizione più dettagliata si rimanda alla consultazione degli elaborati dello Studio Idraulico di supporto al R.U.);
  • - la riprofilatura sarà ottenuta mediante sbancamento del terreno per una profondità media di circa 35 cm rispetto al piano campagna attuale e comunque garantendo un'adeguata pendenza del fondo scavo verso il corso d'acqua;
  • - lo scavo dovrà essere eseguito all'interno dell'area Amri_2;
  • - l'area destinata all'edificazione sarà protetta mediante realizzazione di un'arginatura perimetrale, in un primo tratto parallela al corso d'acqua Af1_BMC e successivamente ad esso ortogonale; alle due estremità tale arginatura si attesterà sul rilevato del lotto edificato e sul rilevato stradale;
  • - contestualmente sarà eseguita una risagomatura con allargamento, solo in desta idraulica, dell'alveo dei corsi d'acqua adiacenti il lotto (Af1_BMC e, dopo la confluenza, BMC);
  • - dovrà, inoltre, essere garantito un idoneo collegamento tra l'area di scavo ed il fossetto trasversale che scorre lungo il confine tra l'area AT4.7 e l'area RQ7.14, verso il quale dovranno essere ricondotte le scoline; anche il fossetto di confine dovrà essere adeguato, in sinistra idraulica;
  • - a valle dell'opera di compenso, all'altezza del restringimento di BMC da alveo risagomato ad alveo naturale, dovrà infine essere realizzata un'adeguata opera di protezione spondale sia in destra che in sinistra idraulica.

6 - Prescrizioni specifiche per l'area di mitigazione del rischio idraulico:

  • - all'interno dell'area di mitigazione del rischio idraulico Amri_2 sono esclusi interventi edilizi e trasformazioni morfologiche del terreno in grado di ostacolare il deflusso delle acque e/o limitare la capacità di invaso dell'area stessa;
  • - non sono parimenti ammessi l'uso agricolo né l'impianto di alberature di alto fusto;
  • - è consentita la copertura a verde, purché sia garantita l'idonea manutenzione dell'area.

7 - Realizzazione dell'intervento:

  • - la realizzazione dell'intervento di mitigazione (compensazione) del rischio idraulico potrà essere effettuata preliminarmente o contestualmente agli interventi di trasformazione previsti nell'area AT4.7.

Art. 105.3 Indicazioni per la messa in sicurezza della parte Nord dell'Area Produttiva "Il Piano"

1 - L'intervento di cui all'art. 105.1, non garantisce la completa messa in sicurezza della parte nord dell'area produttiva "Il Piano", ma solo delle aree di trasformazione e riqualificazione legate all'intervento di mitigazione del rischio idraulico 1 (Amri_1), pur consentendo una lieve riduzione del rischio anche nelle aree poste più a valle.

2 - Per la completa risoluzione delle problematiche idrauliche dell'Area Produttiva e garantire di conseguenza la fattibilità degli interventi di trasformazione o riqualificazione sospesi o condizionati, sono necessari interventi articolati e strutturali sul reticolo superficiale.

3 - Di seguito sono sinteticamente riportate le principali indicazioni di intervento per la risoluzione delle criticità idrauliche che caratterizzano l'Area:

  • - realizzazione di un by-pass idraulico, preferibilmente a cielo aperto, del tratto intubato lungo il fosso F_ai, con inizio a monte del l'imbocco del tombamento, passante attraverso le aree RQ7.3 e/o RQ7.4 e collegato al fosso lungo la viabilità principale (F_str);
  • - adeguamento della sezione del fosso F_str e di tutti gli attraversamenti posti in corrispondenza delle intersezioni stradali e delle rampe di accesso agli stabilimenti produttivi fino al tratto tombato terminale;
  • - adeguamento del tratto tombato terminale del fosso F_str, posto a monte dell'attraversamento della S.P. n. 27 di Casole d'Elsa;
  • - utilizzo di una porzione dell'area AT4.6 e dell'area "a verde" ad essa adiacente per la realizzazione di un'opera di laminazione delle portate di piena del Borro di Fontelata.

4 - Gli interventi di messa in sicurezza idraulica, dimensionati e verificati da appositi studi idraulici per eventi alluvionali con tempo di ritorno duecentennale dovranno costituire specifica variante al presente RU.

Titolo XV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 106 Adeguamento del Regolamento Edilizio

1 - Entro sei mesi dall'adozione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione comunale deve provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente, alle norme del Regolamento Urbanistico.

Art. 107 Realizzazioni in corso

1 - Ai sensi dell'art. 61 della L.R.1/2005 dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio dei permessi di costruire e di tutti gli interventi in contrasto con le nuove previsioni.

2 - I Piani attuativi che non abbiano concluso l'iter di adozione debbono adeguarsi alle previsioni del presente Regolamento Urbanistico.

3 - Le previsioni dei Piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del presente Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali Piani.

4 - E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purché siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.

5 - Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal presente Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato. Per le aree oggetto di permesso di costruire valido alla data di adozione del Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza del permesso di costruire valgono le norme del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 108 Inammissibilità di deroghe

1 - Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del presente Regolamento Urbanistico, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

1 Dimensionamento previsto sulla base dell'art. 95 comma 12 delle norme del Piano Strutturale

2 Trasferiti da RQ2 (ex ATPA2 residuo Sn mq. 500)

3 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)

4 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)

??

??

??

??

135

135

Comune di casole d'elsa

Regolamento urbanistico - norme tecniche di attuazione