Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 4 Strumenti di attuazione del regolamento urbanistico

Le previsione di regolamento urbanistico si attuano per intervento diretto, per intervento diretto convenzionato, o subordinato alla formazione di piano attuativo.

Gli strumenti dell'intervento diretto sono: il permesso a costruire e la SCIA.

L'intervento diretto può attuarsi anche previa formazione e approvazione di atto d'obbligo unilaterale.

I piani attuativi sono individuati all'art. 65 della L.R. 1/2005 con i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al Titolo V, Capo IV, Sezione II della legge regionale soprarichiamata.

Le prescrizioni contenute nei capitoli 6.2 "Applicazione di misure di carattere compensativo" e 6.3 "Valutazione quantitativa dei fabbisogni" del Rapporto Ambientale costituiscono parte integrante delle presenti norme e dell'Allegato A "Schede di Trasformazione" in quanto dettano le modalità di carattere ambientale alle quali gli strumenti sopraindicati devono attenersi.

Gli strumenti di intervento diretto o preventivo non sostituiscono autorizzazioni, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri enti.

L'individuazione delle aree nelle quali gli interventi possono attuarsi solo previa formazione di piano attuativo decade se non sia stato approvato e convenzionato il previsto piano entro cinque anni dalla data di approvazione del regolamento urbanistico.

Le aree decadute sono da considerarsi aree non pianificate ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 63 della L.R. 1/05.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51