Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 6 Parcheggi privati e pertinenziali

I parcheggi privati o garage di pertinenza delle singole unità immobiliari sono obbligatori nella misura di 1/3 della Su del fabbricato e altezza massima interna non superiore a m. 2,40 per le tutte le nuove costruzioni a prevalente destinazione residenziale.

In conformità con l'articolo 9 della legge 122/89, è possibile l'adeguamento degli immobili esistenti a tale standard secondo le prescrizioni contenute negli articoli seguenti per le varie zone del territorio comunale.

Gli interventi di cui al comma precedente non sono computabili ai fini del carico urbanistico e la S.C.I.A. è a titolo gratuito.

In carenza di possibilità di realizzazione per ragioni di incompatibilità storico ambientale con l'edificio o con il contesto e con le modalità di cui al 4º comma dell'articolo 9 della legge 122/89, il parcheggi privati pertinenziali possono essere realizzati anche in aree con previsione di parcheggio pubblico, occupando, previa cessione del diritto di superficie, una quota massima del 20% dell'area disponibile, se in superficie, o nel sottosuolo senza vincolo di quota, dimostrata la non interferenza con corpi idrici sotterranei.

I parcheggi pertinenziali di superficie possono essere coperti da tettoia aperta dai quattro lati con struttura in legno da eseguirsi con progetto unitario.

I parcheggi di cui al presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Nel caso di unità per commercio al minuto e per attività terziarie si applica la disciplina prevista dalla normativa regionale in materia.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51