Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 9 Costruzioni oggetto di condono edilizio

Le costruzioni condonate ai sensi della legge 47/85 e sue successive modificazioni e integrazioni si distinguono in due categorie: stabili e precarie.

Sono da considerarsi stabili le costruzioni provviste di copertura chiuse sui quattro lati eseguite organicamente in muratura, calcestruzzo armato tamponato, acciaio o legno, queste ultime stabilmente ancorate ad opere di fondazione. Tutti gli altri tipi di costruzione sono da considerarsi precarie.

Ferme restando la destinazione d'uso condonata, esse possono essere demolite e ricostruite organicamente nel sedime mantenendo la condizione di stabilità ovvero di precarietà con un incremento del 10% della Su.

Le opere condonate che interessano parti di edifici preesistenti, quali manutenzioni straordinarie, ampliamenti, opere interne o di facciata, seguono le destinazioni d'uso degli stessi.

Gli edifici condonati ricadenti all'interno del perimetro di piani attuativi possono assumere le destinazioni d'uso in essi previste.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51