Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 13 Norme generali

Oggetto e obiettivi

È costituito dalle parti di territorio che, per caratteristiche fisiche, limitazioni all'uso antropico, e per i fenomeni che sottendono, sono preposti a garantire equilibrio e corretto funzionamento ai processi fisici e biologici del territorio.

In esse deve essere privilegiata la tutela delle dinamiche naturali, o il loro ripristino al grado più elevato nel caso di una loro compromissione, per ridurre o evitare situazioni di degrado ambientale e garantire corrette condizioni di evoluzione ai processi ambientali.

Comprende i corsi d'acqua, anche se in assetto modificato da interventi umani, e le aree di prima pertinenza fluviale naturali o previste dal piano stralcio di bacino; quelle boscate, cespugliate, a prati stabili e quelle sterili delle balze.

Comprende inoltre: le aree interessate da forme di naturalizzazione in atto su impiantiex agrari o previste in aree agricole marginali o caratterizzate da severe limitazioni, in abbandono non convenientemente recuperabili. Comprende anche le aree con forti limitazioni provocate da intervento umano con necessità di risanamento ambientale (cave, discariche, ecc.).

Comprende inoltre le aree interamente ricadenti nel subsistema con previsione di funzioni ritenute con esso compatibili

Nelle aree naturali (anche se derivate da rinaturalizzazione di aree ex agricole) devono prevalere i processi di evoluzione spontanea e le azioni umane devono essere finalizzate al massimo ottenimento degli obiettivi di subsistema e di area.

In esso gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere pertanto perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - conservazione e tutela dell'assetto fisico e vegetazionale esistente;
  • - adeguamento e, ove occorra, potenziamento dell'assetto vegetazionale finalizzati alla difesa geomorfologica e idrogeologica, al ripristino e la ricostruzione, per quanto compatibile, di condizioni ecologiche e naturalistiche adeguate, all'assetto paesaggistico e visuale, all'uso economico, culturale e funzionale delle risorse presenti compatibile con le finalità di subsistema;
  • - riconfigurazione della morfologia dei suoli e ricostituzione di condizioni idonee in aree oggetto di interventi di risanamento ambientale finalizzate a quanto sopra.

Funzioni ammesse

Salvo quelle specificamente previste nei successivi articoli per le singole aree, le sole funzioni previste sono quelle strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi di subsistema.

Nelle varie aree possono coesistere, in subordine, altre funzioni quali: pratica di attività motorie ed escursionistiche, studi scientifici nei campi archeologico, naturalistico, ecc. e, limitatamente alle aree golenali previste nella "carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico del fiume Arno" (Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 131 del 5.07.99) e nel progetto di messa in sicurezza del T. Faella, agricoltura senza edificazione.

Nelle aree naturali presenti nel comune non sono compatibili la pratica fuori strada dei veicoli a motore ai sensi della L.R. 48/94 e s.m.i..

Nelle sole aree edificate sono ammissibili altre funzioni ritenute compatibili con le finalità di subsistema (area di Gastra, area ex ENI, attività agrituristiche di Praticino e della Casina), normate nei successivi articoli.

Nel patrimonio esistente le funzioni sempre ammesse sono tutte quelle inerenti la manutenzione delle varie articolazioni del subsistema e l'uso delle risorse in esse presenti per le finalità di subsistema (raccolta prodotti, rimessa attrezzi, ecc.). Sono inoltre ammesse funzioni di ricovero animali e di rifugio montano, senza alterazione delle aree esterne.

Modalità di attuazione

Salvo quanto specificamente disposto nei successivi articoli da 14 a 25, le opere consentite si attuano con gli strumenti di intervento diretto.

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51