Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 14 Corsi d'acqua - N f1

Oggetto

Sono le aree occupate dai corsi d'acqua in regime di piena ordinaria di ogni ordine e grado graficizzati o meno nella cartografia allegata al regolamento urbanistico (vedi tavola 3.3 del piano strutturale).

Il ruolo di queste parti di territorio è quello di smaltire correttamente le acque superficiali interne, costituendo al tempo stesso nel proprio ambito l'habitat per specie vegetali e animali.

La funzione e i caratteri ambientali di tali aree non sono compatibili con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi, salvo le strutture di attraversamento.

Funzioni ammesse

Sono ammesse le sole funzioni connesse al ruolo primario del corretto deflusso delle acque e quelle con esso compatibili, che non comportino alterazioni dell'assetto geometrico e ambientale delle sezioni di deflusso.

Interventi ammessi

Nell'area non esiste patrimonio edilizio.

Non sono ammessi interventi edilizi o urbanistici ad esclusione degli attraversamenti preventivamente autorizzati dai soggetti competenti.

Sono ammessi i soli interventi connessi al miglioramento del regime idraulico.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto.

Prescrizioni

Non sono ammesse immissioni di scarichi diretti se non previa depurazione come prescritta nell'articolo 28 del piano strutturale o aggiornamenti normativi successivi.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51