Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 15 Formazioni riparie - N f2

Oggetto

Sono le aree in perialveo colonizzate da vegetazione ripariale che si sviluppa lungo i corsi d'acqua in forma continua e quelle dove, mancando, deve essere ripristinata. Dove esistente è costituita da una forma evoluta di bosco di latifoglie di elevato pregio ambientale compresi nella carta della natura della provincia di Arezzo.

Tale vegetazione svolge un'azione di difesa del suolo nei confronti dell'erosione dei corsi d'acqua, in particolare nell'alto corso del Faella, dove le pendenze sono più elevate, e costituisce un significativo ambiente ecologico da proteggere e potenziare, ove carente. La funzione e i caratteri ambientali di tali aree non sono compatibili con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi.

Funzioni ammesse

Non sono ammesse altre funzioni rispetto a quelle naturali di area.

Interventi ammessi

Nell'area non esiste patrimonio edilizio.

Non sono ammessi interventi edilizi o urbanistici ad esclusione degli attraversamenti preventivamente autorizzati dai soggetti competenti.

Sono ammessi i soli interventi connessi alla manutenzione delle essenze vegetazionali esistenti e al reimpianto delle essenze tipiche dell'area dove carenti o assenti.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto attuabile dai soli soggetti competenti o proprietari.

Prescrizioni

Gli interventi sulle formazioni boschive devono essere attuati in conformità con il regolamento forestale della provincia di Arezzo.

Se non esplicitamente autorizzato dalle autorità forestali per quelli malati, non è ammesso il taglio degli esemplari arborei adulti, con particolare riferimento a quelli di quercus robur.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51