Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 16 Aree di espansione fluviale - N f3

Oggetto

Sono le aree di prima pertinenza fluviale esistenti o di previsione predisposte per contenere le piene con tempi di ritorno periodico prefissato. Comprendono pertanto anche le aree di golena previste dal Piano di bacino del Fiume Arno (Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 131 del 5.07.99) e dalle opere per la messa in sicurezza del T. Faella.

La funzione connessa a tali aree non è compatibile con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi.

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le funzioni naturali di area e quelle connesse al contenimento delle acque in occasione degli eventi di piena straordinaria.

È ammessa anche la funzione agricola, così come definita nel successivo articolo 26, che non comporti l'introduzione di nuove opere di carattere urbanistico o edilizio.

Nel patrimonio esistente

Sono ammesse le sole funzioni agricole e residenziali negli edifici rurali adibiti ad abitazione, senza incremento di unità abitative.

Interventi ammessi

Nel territorio

Non sono ammesse opere di trasformazione urbanistica o edilizia, neanche in forma precaria.

Sono ammesse tutte le opere finalizzate agli interventi di messa in sicurezza dell'Arno e degli affluenti previsti dal piano di bacino.

Nel patrimonio esistente

Sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia finalizzata al cambio d'uso come disciplinato nelle "Funzioni ammesse" del presente articolo.

Modalità di attuazione

L'attuazione degli interventi ammessi è diretta.

Prescrizioni

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51