Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 21 Aree dei castagneti residui - N t5

Oggetto

Sono le aree interessate dalle antiche coltivazioni ancora riconoscibili di castagneto da frutto o per altro uso.

Costituiscono aree di qualità ambientale e di memoria storica della civiltà della castagna spesso testimoniata da opere di sistemazione finalizzata dei versanti; al tempo stesso esse svolgono attualmente un'importante funzione di tutela geomorfologica in tutto simile alle aree articolo 16, cui si affiancano localizzate buone capacità produttive.

In relazione alle differenziate caratteristiche fisiografiche, differenziate sono anche le limitazioni all'uso presenti. Nel loro complesso tutta l'area è caratterizzata dalla massima intolleranza alle trasformazioni.

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le sole funzioni naturali di area, la raccolta dei prodotti e l'escursionismo nei percorsi esistenti.

Edifici esistenti

Salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammesse le sole funzioni di servizio del castagneto o assimilabile.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

È consentita la manutenzione della sentieristica e delle mulattiere.

Edifici esistenti

Per gli eventuali edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto attuabile dai soli soggetti competenti o proprietari.

Prescrizioni

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51