Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 26 Norme generali

Oggetto

Comprende le parti di territorio:

  • attualmente finalizzate ad esclusiva o prevalente funzione agricola, che sono state riconfermate tali dal piano strutturale in conseguenza dei loro caratteri fisici, funzionali e storici;
  • che, per caratteri fisici, attitudinali, storici possono essere produttivamente suscettibili di analoga destinazione.

Esse sono pertanto destinate a produrre beni prevalentemente alimentari di prima necessità attraverso la coltivazione della terra, l'allevamento del bestiame e le altre attività collaterali e integrative dei redditi ad esse connesse.

Il subsistema può comprendere altre funzioni non agricole esistenti al momento dell'adozione del piano strutturale o che potranno essere legittimamente introdotte in conformità con esso.

Il subsistema produttivo agricolo è articolato in ambiti omogenei (aree agronomiche) coerenti con i caratteri e le previsione del piano strutturale e del P.T.C. della Provincia di Arezzo. Pertanto, in coerenza con il Titolo IV, Capo III della L.R. 1/05 e con il P.T.C. della Provincia di Arezzo, è disciplinato da norme generali riguardanti tutto il territorio individuato come tale nella tavola 3.1 e da norme specifiche per le varie aree agronomiche contenute negli articoli da 27 a 35.

Secondo quanto prescritto dal piano strutturale e per la corretta applicazione delle norme, le azioni di intervento dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

  • - sviluppo dell'attività produttiva agricola commisurata alle limitazioni proprie di ciascun subsistema ambientale. L'obiettivo sarà conseguito con azioni dirette o indirette mirate alla ricomposizione, ristrutturazione e ampliamento aziendale in termini di efficienza e di ottimizzazione produttiva;
  • - sviluppo di attività integrative di redditi agrari connesse o compatibili con l'attività produttiva agricola e con i problemi di tutela e valorizzazione delle risorse territoriali;
  • - ferma restando la possibilità di recupero e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente ove consentito dalle norme, massima compressione della nuova edificazione per scopo residenziale ivi compresa quella rurale. L'edificazione di annessi è da sottoporre alle limitazioni poste dalle norme vigenti.
  • - massima utilizzazione del patrimonio edilizio esistente per finalità connesse alla conduzione dei fondi e, per gli edifici non più utilizzati o utilizzabili per lo stesso fine, per altre funzioni, in primo luogo quella di residenza stabile, cui può essere connessa una congrua ricettività turistica.

Funzioni ammesse

Le funzioni ammissibili si applicano e si verificano sul territorio e sugli edifici.

Le funzioni ammissibili sul territorio si applicano automaticamente anche sugli edifici in esso ricadenti.

Quelle inerenti gli edifici si applicano ad essi, o ad una loro porzione, e all'area di stretta pertinenza.

La pertinenza si forma su limiti fisici o costruiti, anche storicamente documentabili, non necessariamente coincidenti con l'intera area di proprietà, in un ambito connesso all'edificio o al complesso di estensione non superiore a mq. 2000.

Nel territorio

Nei limiti definiti a seguito e nei successivi articoli da 27 a 35, nel territorio compreso nel subsistema produttivo agricolo sono ammesse tutte le funzioni dell'attività agricola così come definita dall'articolo 2135 del Codice Civile e dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Fermo restando l'agriturismo quale parte integrante dell'attività agricola, sono da considerarsi attività connesse a quelle agricole, e pertanto sempre ammissibili, le seguenti attività:

  1. a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  2. b) le attività faunistico venatorie;
  3. c) tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Per la valorizzazione dell'economia rurale nelle varie aree agronomiche possono essere ammesse e disciplinate negli articoli da 27 a 35 altre funzioni e settori produttivi compatibili con gli obiettivi specifici che il piano strutturale ha individuato per ciascuna di esse: piccole attrezzature ricreative, per il tempo libero e per attività motorie non comportanti strutture edilizie fisse (maneggi, pesca sportiva in invasi di raccolta di acqua, golf e simili).

Nelle fasce di protezione ai nastri stradali, di cui al D.M. 1404/68 e al D.M. 285/92, ricadenti nel subsistema produttivo agricolo possono essere installati impianti per la distribuzione di carburante con le prescrizioni e modalità di cui all'articolo 57.

Nel patrimonio esistente

Di norma, oltre le funzioni connesse all'attività agricola, sono ammissibili le seguenti funzioni disciplinate a seguito e, per le varie aree, nei seguenti articoli da 27 a 35:

  • residenza stabile e residenza temporanea;
  • - attività produttive limitatamente a quelle esistenti fino al loro trasferimento, che dovrà essere comunque da perseguire.

Oltre le funzioni ammesse per il territorio e al fine di valorizzare l'economia rurale, negli edifici esistenti possono essere ammesse e disciplinate negli articoli da 27 a 35 perle varie aree, quando consentito anche in ampliamento di Sul, altre funzioni compatibili con gli obiettivi specifici che il piano strutturale ha individuato per ciascuna di esse, quali strutture ricettive (E1a/b e E2a/c) e ricettività domestica per la residenza agricola e non (E2b), pubblici esercizi come ristoranti e trattorie (A5), attività di commercio al minuto legato alle produzioni agricole o alle produzioni derivate dalle attività artigianali di servizio (A4), piccole attività terziarie connesse alla residenza (F1 e F4), punti per la commercializzazione di prodotti agricoli, servizi di pubblica utilità, in particolare quelli socio-assistenziali, riabilitativi e sanitari (I9) e quelli tecnologici (I13).

Sono inoltre considerate compatibili le strutture di piccolo artigianato di servizio (A4), che necessitino di interventi coerenti con le specifiche norme di tutela dell'edificio nel quale dette attività vengono insediate.

Per gli edifici condonati resta fermo quanto definito nel precedente articolo 9 e nelle specifiche norme di area agronomica.

Interventi ammessi e parametri per l'edificazione e per gli interventi sugli edifici esistenti

Costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (art. 41 comma 3 della L.R. 1/2005) e di nuovi annessi agricoli (art. 41 comma 4 della L.R. 1/2005)

Nuovi edifici rurali, ivi compresi gli annessi agricoli, e l'ampliamento di quelli esistenti in misura superiore a quella più sotto prescritta sono consentiti, nei limiti e con i parametri previsti dai successivi articoli da 27 a 35, in relazione alla capacità produttiva del fondo e previa approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.d.M.A.A.), presentato dall'Imprenditore agricolo professionale (IAP), secondo le modalità di cui all'art. 41 della L.R. 01/2005 e degli articoli 3 e 4 del Regolamento Regionale del 09.02.2007 n. 5/R, nei quali è fatto obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti ai fini agricoli.

Per le specifiche aree agronomiche, i parametri e i criteri per l'edificazione anche in merito alle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, i criteri di redazione e valutazione dei P.A.P.d.M.A.A. e degli interventi da prevedere in essi, gli interventi di sistemazione ambientale da prevedere in collegamento al recupero di edifici che comporti il cambiamento della destinazione agricola, salvo quanto espressamente previsto e prescritto negli articoli da 27 a 35, sono quelli indicati nell'allegato C alle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

Se ammessa nei successivi articoli per le varie zone agronomiche, la costruzione di annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie per le aziende agricole che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o l'acquacoltura.

In particolare la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita per far fronte alle esigenze abitative degli imprenditori agricoli professionali (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia. Le esigenze devono essere dimostrate dal P.A.P.d.M.A.A., dimensionati sulla necessità di almeno 1728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa.

Gli alloggi non potranno superare la dimensione massima di mq. 125 di Sua e, se consentiti per le varie zone agronomiche comunali, dovranno rispettare le prescrizioni specifiche contenute nei successivi articoli per ciascuna di esse.

I materiali e gli elementi tipologici degli edifici ad uso abitativo e degli annessi dovranno essere confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale delle strutture da realizzare, mediante il ricorso all'architettura rurale tipica di zona, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili mediante il rispetto delle specifiche norme del Regolamento Edilizio. Inoltre la loro localizzazione dovrà essere attentamente valutata nel rispetto dei caratteri tipici del territorio e del paesaggio.

L'utilizzo delle tecnologie prefabbricate in legno è ammesso purché le soluzioni tecnologiche dell'involucro esterno e della copertura siano riconducibili all'architettura rurale di zona.

Altre costruzioni

Costruzione di nuovi annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. (articolo 41 comma 5 L.R. 1/2005)

Sono autorizzati a presentare la richiesta di permesso per la costruzione degli annessi agricoli di cui al presente comma, tutti i proprietari dei terreni con le caratteristiche descritte di seguito ed eventualmente precisate negli articoli da 27 a 35, ivi comprese le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime, così come definite dall'art. 2 del regolamento regionale 5/R del 9 febbraio 2007.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli da 27 a 35, la costruzione di nuovi annessi agricoli è ammessa nei limiti a seguito specificati nei fondi che ne siano privi o previa demolizione di eventuali baracche e altre costruzioni precarie presenti e che abbiano una superficie fondiaria minima al momento dell'adozione del presente Regolamento Urbanistico, anche se frazionata, inferiore a quella prescritta per l'accesso a nuova edificazione, ma comunque superiore a mq. 5000, è disciplinata come segue:

  • - superficie dei fondi compresa fra mq. 5000 e mq. 10.000: Su non superiore a mq. 12;
  • - superfici dei fondi superiori a mq. 10.000: mq. 18 di Su incrementabili di mq. 6 ogni 5000 mq. fino ad una Su massima di mq. 42;

La tipologia dovrà strettamente attenersi alle seguenti norme generali:

  • - unico vano di altezza media interna inferiore a m. 2,40; altezze superiori possono essere ammesse senza soppalcature previa dimostrazione (previa presentazione del contratto) della dimensione delle attrezzature o mezzi di proprietà da collocare all'interno;
  • - oltre il vano di accesso, unica apertura lucifera posta ad altezza non inferiore a m. 1,80;
  • - servizi igienici delle dimensioni minime tecnicamente ammissibili potranno essere realizzati in annessi amatoriali a servizio di fondi con estensione complessiva superiore a 1 ettaro e con sistema di smaltimento con sistema a sub-irrigazione o fitodepurazione;
  • - assenza di punti cottura;
  • - costruzione esclusivamente in legno, di colore naturale, senza opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio;
  • - copertura a capanna o, se di Su inferiore a mq. 18, anche a una falda.

Indipendentemente dalle superfici di proprietà possono inoltre essere realizzate le seguenti strutture:

  • - tettoie aperte su tutti i lati, completamente in legno (è consentita la guaina impermeabilizzante e/o un manto di copertura in laterizio) e senza opere di fondazione aventi una superficie dettata dalla proiezione a terra delle strutture verticali di sostegno pari a 12 mq e altezza non superiore a mt. 2,70. È ammessa la delimitazione su un massimo di tre lati con strutture lignee a supporto di elementi vegetali di chiusura;
  • - ricoveri per animali: al fine di agevolare l'allevamento finalizzato al consumo domestico è consentita la realizzazione di ricoveri in legno o con materiali leggeri e con le seguenti caratteristiche:
    • - copertura in legno o materiali leggeri (è consentita comunque la guaina impermeabilizzante e/o un manto di copertura in laterizio) aventi altezza massima pari a mt. 2,00;
    • - struttura priva di elementi di fondazione che può essere chiusa su tutti i lati garantendo un solo lato di accesso. Le pareti possono prevedere aperture per l'areazione ed essere dotate di griglie in rete;
    • - devono comunque essere rispettate tutte le norme igienico sanitarie vigenti in materia.

La destinazione d'uso degli annessi agricoli costruiti al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. non può essere cambiata.

Eventuali costruzioni esistenti o regolarmente autorizzate per lo stesso uso dovranno essere detratte dalla Sul ammessa.

Gli annessi di cui al presente comma non possono fruire dell'ampliamento una tantum e dei trasferimenti di Sul previsti per gli annessi esistenti.

In caso di fondi frazionati e ricadenti in aree agricole con diversa classificazione ai sensi del presente Regolamento Urbanistico, la superficie del fondo risulterà dalla semplice somma delle superfici di tutte le aree e l'ubicazione dell'annesso verrà lasciata alla discrezionalità del richiedente, fermo restando che dovranno essere applicate le normative dell'area in cui si intende ubicare l'annesso stesso.

Nel conteggio delle superfici possono essere inserite anche quelle insistenti nelle aree disciplinate dal capo II delle presenti NTA.

Nel caso di fondi derivanti da frazionamenti o vendite parziali di altri fondi effettuati successivamente alla data di prima adozione del Regolamento Urbanistico, dovrà essere dimostrato che, dal momento dell'adozione del primo Regolamento Urbanistico le superfici atte a generare un nuovo annesso, non siano state utilizzate per scopi similari. Nel contempo risulterà vietata l'edificazione sulle porzioni di fondo non trasferite per 10 anni dalla data dei contratti di compravendita e/o di affitto di fondi rustici.

Installazione di manufatti precari (art.41 c.8 L.R. 01/2005)

Consentita alle sole aziende agricole, per lo svolgimento delle attività proprie dell'azienda stessa, è assentibile nella misura di un manufatto per ciascuna di esse, previa demolizione di tutti i manufatti precari incongrui presenti nel fondo e alle seguenti condizioni:

  • - periodo di mantenimento non superiore ad un anno;
  • - manufatti realizzati in legno con colorazioni naturali e semplicemente appoggiati a terra, senza alcun tipo di fondazione;
  • - dimensioni determinate in base a motivate esigenze produttive e comunque mai superiori a mq. 42.
  • - localizzazioni e tecnologie costruttive devono essere valutate in modo da limitare l'impatto visivo, adottando tutti gli accorgimenti necessari a favorire un corretto inserimento nel contesto. È da privilegiare la localizzazione degli stessi in prossimità del centro aziendale, salvaguardando però le visibilità degli eventuali edifici classificati fino alla classe 4 dal presente regolamento urbanistico.
  • - tali manufatti non possono essere usati quali ricovero per animali da cortile.

Per le sole aziende agricole, così come individuate dall'art. 41 comma 8 della L.R.01/2005, è consentita l'installazione, oltre ai manufatti precari di cui sopra, anche di serre temporanee e serre con copertura stagionale, che possono essere mantenute per un periodo di tempo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno. Le serre temporanee o con copertura stagionale possono essere realizzate alle seguenti condizioni:

  • - Il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  • - L'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e 7 al culmine. Nel caso di serre a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  • - Le distanze minime non siano inferiori a :
    • - 5 metri dalle abitazioni presenti sul fondo
    • - 10 metri da tutte le altre abitazioni
    • - 5 metri dai confini di proprietà
    • - Distanza dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

Interventi per altre destinazioni compatibili ammesse

Gli interventi ammessi sono disciplinati per le varie aree agronomiche negli articoli seguenti.

Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse

Nelle aree ricadenti nel subsistema produttivo agricolo è ammessa la costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse di carattere tecnologico.

La costruzione, salvo quanto prescritto per le varie aree agronomiche, è disciplinata come segue:

  1. a) impianti e linee di trasporto di energia elettrica
    Sono ammesse cabine di trasformazione e distribuzione e linee di trasporto dell'energia elettrica.
    La localizzazione delle cabine dovrà essere scelta mediante uno studio preventivo di valutazione ambientale, che tenga conto della visibilità (dalle aree emergenti del territorio e dalle strade), della distribuzione e dell'incidenza dei campi magnetici in relazione anche agli insediamenti esistenti e non dovranno interessare complessi ed edifici classificati fino alla classe 4 e nelle altre classi in contesti di pregio ambientale.
    La localizzazione delle linee dovrà dimostrare di privilegiare la minima visibilità (valli e infossamenti), evitando dossi e crinali. Quando questi dovessero essere inevitabili, le linee dovranno essere interrate.
  2. b) impianti di estrazione, deposito e trattamento acque potabili
    Fermo il rispetto dei complessi ed edifici classificati fino alla classe 4 e altre classi in contesti di pregio ambientale è ammessa la costruzione nelle aree funzionalmente favorevoli alla localizzazione. Dovranno essere in tutto o in parte interrati e inerbiti superiormente e dovrà essere visibile il solo lato di accesso agli impianti, che dovrà presentarsi con le finiture superficiali tipiche dell'area agronomica.
  3. c) ripetitori per telecomunicazioni
    Non è ammessa l'installazione di ulteriori strutture per ripetitori.

Interventi finalizzati alla bioedilizia e al contenimento energetico

Fermo restando quanto detto all'articolo 3 per il calcolo della Sul, sono consentite, anche se comportanti nuovi corpi di fabbrica e manufatti edilizi, opere strettamente finalizzate alla bioedilizia, al contenimento energetico e alla produzione e all'uso di fonti energetiche alternative. Tali opere non costituiscono aumento di carico urbanistico e non sono soggette al pagamento di oneri di cui all'articolo 119 e seguenti della L.R. 1/2005.

Nei successivi articoli sono previsti gli ambiti nei quali l'edificazione è comunque preclusa all'interno di ciascuna zona agronomica.

Patrimonio edilizio esistente

Edifici agricoli

Negli edifici individuati nella tavola 5 sono ammissibili gli interventi indicati nelle Norme di attuazione 2.2.

Negli altri edifici, sempreché non comportino cambiamento della destinazione d'uso agricola, sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, ristrutturazione edilizia con possibilità di demolizione e ricostruzione nel sedime o con trasferimento totale o parziale del carico urbanistico all'interno del complesso rurale esistente.

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli per le aree agronomiche, i trasferimenti di carico urbanistico possono avvenire al di fuori dei P.A.P.d.M.A.A., nel limite del 10% della Sul degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 200 mq di Sul, solo all'interno del complesso rurale esistente e, quando ammesso nelle norme 2.2, può interessare singoli edifici in complessi oggetto delle stesse norme specifiche.

Ampliamento di edifici agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A.

Salvo quanto specificamente prescritto negli articoli seguenti per le varie aree agronomiche, al di fuori dei P.A.P.d.M.A.A. sono ammessi ampliamenti una tantum nella misura di:

  • - mq. 35 di Sul per residenze rurali senza aumento del numero di alloggi;
  • - 10% della Sul degli annessi agricoli esistenti fino ad un massimo di mq. 80.

Tutti gli ampliamenti "una tantum" sono comunque assoggettati a sottoscrizione di atto d'obbligo nel quale il richiedente, oltre a segnalare l'identificativo catastale, si impegna a non modificare la destinazione d'uso degli edifici ampliati per i successivi 10 anni.

Edifici non agricoli

Sono i fabbricati che per procedura urbanistica hanno cambiato la loro originaria destinazione agricola e quelli edificati per funzioni diverse da quelle agricole, così come definite nel presente articolo.

Fermo restando quanto previsto nelle norme 2.2, in tutti gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, opere interne funzionali alla destinazione d'uso in atto o al cambio di destinazione fra quelle consentite nell'area agronomica e gli ampliamenti a seguito specificati. Dove non in contrasto con gli articoli da 27 a 35 e con le eventuali prescrizioni in esse contenute, per le specifiche destinazioni sono ammessi anche:

  1. a) edifici ad uso produttivo
    • - possibilità di ampliamento una tantum fino al 15% della Sul esistente con un massimo di mq. 200 di Sul;
    • - in mancanza di definizione del lotto, i suoi confini sono da intendersi posti a 5,00 metri dal perimetro del fabbricato esistente o da quello ampliato, misurato al lordo di eventuali impianti tecnici, che possono trovarsi a distanza minore;
    • - H massima non superiore a quella del fabbricato esistente.
  2. b) edifici ad uso residenziale
    • - senza un aumento del numero degli alloggi, è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti fino al 20% di Sul con un massimo di 35 mq di Sul
    • - se inesistente, è ammessa la costruzione di annesso di mq. 15 di Sul a servizio del fabbricato con le stesse caratteristiche di cui ai nuovi annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A.
    Per le altre destinazioni consentite non sono ammessi ampliamenti.

Modalità di attuazione

Gli interventi ammessi, anche se comportanti cambiamento di destinazione d'uso, si attuano con intervento diretto con o senza P.A.P.d.M.A.A. come a seguito specificato.

Nuovi edifici rurali e ampliamenti degli edifici esistenti (art. 41 commi 3 e 4 della L.R. 01/2005).

I nuovi edifici rurali e gli ampliamenti degli edifici esistenti, con esclusione dei casi di cui al precedente comma, nonché i cambiamenti di destinazione d'uso per aziende con superfici minime superiori a quelle previste dal PTCP della Provincia di Arezzo, possono avvenire solo dietro formazione a approvazione di P.A.P.d.M.A.A. redatti nella forma e nei contenuti in conformità con le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato C alle Norme di attuazione del P.T.C. della Provincia di Arezzo e dietro la stipula di convenzione o atto d'obbligo a garanzia degli impegni in essi contenuti.

Disciplina dei cambiamenti di destinazione d'uso di edifici agricoli

Il cambiamento delle destinazioni d'uso da rurale ad un'altra consentita per aziende di dimensione superiore alle minime avviene esclusivamente nell'ambito dei P.A.P.d.M.A.A.. Nei casi in cui il cambiamento della destinazione d'uso sia conseguente a interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello per cui siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'articolo L.R. 10/79 e art. 4 della 64/95 e s.m.i., comporta la sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente, in cui si individuano le aree di pertinenza degli edifici e si definiscono:

  • - nel caso di pertinenze non inferiori a 1 ha, gli interventi di sistemazione ambientale non strettamente funzionali alla nuova destinazione e l'impegno per la loro realizzazione dietro congrue garanzie finanziarie, con le modalità di cui 45 comma 2 della L.R. 1/2005
  • - nel caso di pertinenze inferiori a 1 ha si applicano, in luogo della convenzione di cui sopra, oneri in misura e con le modalità di cui all'articolo 45 comma 3 della L.R. 1/2005.

Il cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli ad uso speciale come quelli costituiti da capannoni per allevamento, rimessaggio fieno, stalle, maneggio e similari caratterizzati da ampie superfici libere da attuarsi in presenza o meno di P.A.P.d.M.A.A. può avvenire con il recupero di una quota non superiore al 10% della Sul esistente o non più necessaria all'azienda mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di parziale o totale demolizione e ricostruzione. Il recupero di quote superiori al 10% della Sul esistente potrà avvenire esclusivamente previa approvazione di un piano di recupero.

Disciplina dei cambiamenti di destinazione d'uso di edifici non agricoli

Il cambiamento di destinazione d'uso di edifici non agricoli è sempre ammesso verso destinazioni agricole.

Per altre destinazioni fra quelle consentite nell'area agronomica il cambiamento è ammesso senza incremento di Sul fra le destinazioni A, F1, F4 e E1a/b e E2a/c, I9. Per destinazioni da B alle altre consentite esso può avvenire tramite demolizione e ricostruzione in unico corpo di una quota di Sul non superiore al 40% dell'esistente localizzata in tutto o in parte nell'originaria area di sedime. Il recupero di quote superiori al 40% della Sul esistente potrà avvenire esclusivamente previa approvazione di un piano di recupero.

Annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. (art. 41 c.5 della L.R. 01/2005).

Per la costruzione di annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione dell'impegno a non cambiare la destinazione d'uso dell'immobile, la consistenza catastale relativa al fondo interessato e la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento, anche parziale, del fondo.

I contenuti della richiesta di Permesso di Costruire sono desumibili dall'art. 6 comma 4 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007.

Nuovi annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (art. 41 comma 7 della L.R. 01/2005).

La costruzione di annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie per le aziende agricole che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 5 comma 1 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007. La realizzazione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime purché i fondi abbiano superficie pari almeno a 10.000 mq.

L'impresa dovrà risultare in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); l'azienda inoltre non dovrà avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

La verifica della commisurazione degli annessi eventualmente richiesti ai sensi del presente comma, deve essere sottoposta comunque al parere dell'Ente competente dal punto di vista agronomico, per controllare la congruità delle richieste con l'azienda in essere, nonché a quello della Provincia sotto l'aspetto di tutela paesaggistica. La richiesta dovrà essere valutata non in base ai parametri dettati dal PTCP, ma a fronte di dati inerenti la descrizione del ciclo delle lavorazioni aziendale connesse alle produzioni, nonché delle prospettive di sviluppo dell'azienda legate alle richieste presentate.

Installazione di manufatti precari (art. 41 c. 8 L.R.01/2005)

L'installazione di manufatti precari è subordinata alla presentazione di una comunicazione al Comune, con i contenuti previsti dall'art. 7 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007.

Installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale (art. 41 c. 8 L.R.01/2005)

L'installazione di delle serre, nelle tipologie previste dal presente comma ` subordinata alla presentazione di una comunicazione al Comune, con i contenuti previsti dall'art. 8 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007.

Prescrizioni

Nuovi edifici rurali

Gli interventi di nuova edificazione previsti all'interno di P.A.P.d.M.A.A. o quelli previsti dall'articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005, approvati dall'organo competente dal punto di vista agronomico, dovranno essere localizzati nei complessi rurali esistenti e dovranno essere ad essi integrati per proporzioni, tecnologie e materiali usati.

Per gli interventi sui complessi comprendenti edifici classificati fino alla classe 4 e nelle altre classi se in contesti di pregio ambientale, ove consentito dalle norme 2.2, i nuovi fabbricati dovranno essere localizzati nella parte del complesso edificato non visibile dalla viabilità privata di accesso e dalla eventuale viabilità pubblica. Dove, per conformazione del terreno, quanto sopra sia irrealizzabile, dovranno essere ricercate localizzazioni esterne al complesso aventi gli stessi requisiti. Qualora permanga la condizione di visibilità, dovranno essere previste idonee schermature vegetazionali.

Gli ampliamenti di edifici esistenti ricadenti nei complessi di cui al comma, ferme restando le specifiche previsioni contenute nelle norme 2.2, dovranno essere posti nella parte tergale o lato monte dell'edificio interessato.

Ferma restando la possibilità di percorsi per equitazione anche di nuovo impianto per raccordo con altri esistenti nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'impianto agrario delle varie aree agronomiche, i circuiti per maneggio non potranno interessare le aree terrazzate individuate nella tavola 10.2 del piano strutturale e quelle con pendenza superiore al 10% indicate nella tavola 3.2 dello stesso piano.

Gli interventi di miglioramento fondiario e di sistemazione ambientale da prevedere in collegamento al recupero di edifici che comporti il cambiamento della destinazione agricola sono in generale quelli individuati negli articoli 2 e 3 dell'allegato C delle norme di attuazione del P.T.C. della Provincia di Arezzo integrati e precisati nei successivi articoli per le varie aree agronomiche.

Per quanto non espressamente previsto nelle norme, si intendono fatte salve le prescrizioni contenute nella L.R. 01/2005 e nel conseguente Regolamento di Attuazione del titolo IV, capo III (il territorio rurale) della stessa legge, contenuto nel DPGR 09.02.2007 n. 5/R.

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51