Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 27 Aree di fondovalle - A ci1

Oggetto

Sono le aree a prevalente destinazione agricola, in parte non utilizzate, su suoli alluvionali recenti limosi e limoso sabbiosi con pendenze generalmente inferiori al 5%. L'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni - talvolta è presente un moderato rischio idraulico - ne fanno aree ad elevata capacità agricola (classe I), caratterizzate tuttavia dalla limitazione legata vulnerabilità dell'acquifero superficiale.

Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 1. Fondovalle stretti di cui all'articolo 21 delle Norme di progetto di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azione sul territorio sono:

  • - Messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo dell'attività agricola, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche.
  • - Riduzione del pericolo di inquinamento della risorsa idrica sotterranea.
  • - Integrazione ambientale e funzionale delle attività manifatturiere esistenti.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole con edificabilità connessa (servizi agricoli e serre) nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi;
  • - Funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale, che possono interessare anche l'area di cui al successivo articolo 28, quali maneggio, pesca sportiva, ecc..

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse alla pratica agricola come definita nel precedente articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - residenze turistico alberghiere (E1 b);
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto con le specifiche di cui all'art. 26 (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9);
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

L'edificazione di nuovi fabbricati è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26.

Salvo dove non ammesso nelle norme 2.2 per gli edifici classificati, per la funzione agricola l'ampliamento degli edifici esistenti è sempre consentito nei limiti di cui al successivo comma.

Per le funzioni non agricole sono ammessi:

  • - interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con costruzioni prefabbricate in legno di altezza interna non superiore a m. 3,00 e tetto a capanna e superficie non superiore a mq. 40 per i locali strettamente connessi alla funzione (magazzini, servizi igienici, punto ristoro) e da demolire alla cessazione dell'attività; per la funzione di maneggio la superficie è incrementata di mq. 15 per selleria e 7,50 per ricovero di ciascun cavallo.
  • - interventi di ampliamento nei limiti di cui al precedente articolo 26 per le attività produttive esistenti;

Parametri per l'edificazione

La possibilità di costruzione di nuovi edifici e di ampliamenti per residenza agricola e per annessi è consentita in prossimità delle aree edificate e con i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo.

Prescrizioni

  • - Fermo restando che pozzi non provvisti della necessaria autorizzazione dovranno essere chiusi nel rispetto del T.U. 1775/33, le emungizioni dalla falda idrica dovranno strettamente attenersi a quanto prescritto nell'articolo 30 del piano strutturale.
  • - Oltre la superficie coperta degli edifici, le impermeabilizzazioni non potranno superare l'area corrispondente a quella di rigiro l'edificio residenziale per uno spessore medio di ml. 1,50 ed eventuali piazzali e aree di lavorazione relative a tutte le funzioni ammesse potranno essere pavimentate solo con materiali messi in opera su letto di sabbia.
  • - Per le aree ricadenti in zona di perialveo (aree FV-A1 della tavola 9.1 del Piano Strutturale) il R.U. non dovrà prevedere forme di edificazione.
  • - Gli annessi agricoli, sia all'interno di P. d. M.A.A. che in sua assenza, dovranno essere realizzati a non meno di 50 metri dal bordo del terrazzo fluviale con copertura a capanna e pareti intonacate, o secondo altre forme consolidate nella cultura locale.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati e saranno individuati da canaletti di scolo dei campi e da alberature di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.
  • - La realizzazione degli annessi di cui all'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005 è consentita, esternamente all'ANPIL, anche distante dai centri edificati, purché opportunamente schermata e fuori dalle visuali pubbliche principali.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51