Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 28 Aree pianeggianti della bassa collina - Aci2

Oggetto

Sono costituite dalle aree a prevalente bassa pendenza (sempre inferiore al 10%) poste in continuità con le aree agricole di fondovalle (art. 27) caratterizzate da suoli impermeabili prive tuttavia di sostanziali limitazioni all'uso (prevalente classe I).

L'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni ne fanno aree ad elevata capacità agricola di limitate dimensioni.

Queste aree corrispondono, come quelle di cui al precedente articolo e a suo completamento, al tipo di paesaggio 1. Fondovalle stretti di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - Messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo dell'attività agricola, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche.
  • - Compressione della funzione di residenza secondaria e delle attività ricettive.
  • - Integrazione ambientale e funzionale delle attività manifatturiere esistenti.

Funzioni ammesse, interventi ammessi e parametri per l'edificazione

Come per le aree di cui al precedente articolo 27.

Prescrizioni

Le impermeabilizzazioni, quando dimostrata la necessità, possono superare i limiti prescritti per l'area di cui al precedente articolo 27.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51