Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 29 Aree di tutela geomorfologica - A ci3

Oggetto

Sono le aree a prevalente destinazione agricola in parte non utilizzate situate nella zona collinare compresa fra i fondovalle e il pianalto su suoli di origine fluvio-lacustre caratterizzate da prevalente rischio geomorfologico. Comprendono più in particolare:

  1. a) le aree a prevalente matrice argillosa (CB-A2 del P.S.) con pendenze comprese fra il 10 e il 35% e suoli di scarso spessore estremamente vulnerabili al dilavamento. Tali caratteri ne fanno aree a bassa e bassissima capacità d'uso, ma di elevata caratterizzazione, quali naturale base delle balze;
  2. b) le aree marginali a matrice sabbiosa e ciottolosa di raccordo con il pianalto (CB-A4 del P.S.) e di crinale con pendenze, paesaggio agrario e capacità d'uso diversificati.

Tutta l'area è particolarmente sensibile all'instabilità e al rischio di erosione, che si aggravano con la pendenza e in presenza di pratiche colturali inadatte: arature profonde, colture a rittochino (prevalentemente vigneti), carenze di inerbimenti.

Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 5. Colline argillose del Valdarno di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - mantenimento della funzione agricola finalizzata alla tutela dell'ambiente, ivi favorendo per quanto possibile, accorpamenti e ampliamenti aziendali;
  • - nelle aree a capacità agricola III (tav. 6.3 del piano strutturale) mantenimento o riconversione delle colture in prati permanenti e pascoli;
  • - mantenimento/riconversione delle colture in oliveto su prati permanenti e colture a rotazione (per BC-A4);
  • - tutela dell'ambiente collinare nelle sue forme, nelle tessiture dei campi (aperti in BC- A2, a mosaico o a terrazzamento in BC-A4) e nelle colture suddette anche in presenza di residenza secondaria;
  • - recupero e pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, compreso quello attualmente allo stato di rudere, per residenza stabile agricola e non.

L'area ricade in gran parte nell'area naturale protetta di interesse locale delle Balze del Valdarno come al precedente articolo 12 ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole, ivi comprese quelle per zootecnia in stabulazione o allo stato brado, con edificabilità connessa nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma e per soli annessi nelle aree ricadenti nell'A.N.P.I.L.. Per la zootecnia è prescritto un carico massimo di 40 quintali di peso vivo per ettaro di superficie aziendale, comprese le eventuali parti non ricadenti nel territorio comunale;
  • - funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale; nelle aree CB-A2 del Piano Strutturale non sono ammessi i circuiti di maneggio cavalli e le altre funzioni nelle aree in cui la realizzazione comporti movimenti di terra e la modifica del profilo naturale dei versanti;
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Nelle stesse aree CB-A2 del Piano Strutturale non sono ammesse attività agricole comportanti coltivazioni sotto serra e altre opere su pendenze superiori al 10%.

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse all'agricoltura come definita nell'articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto con le specifiche di cui all'art. 26 (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9);
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Ferme restando le norme 2.2 per gli edifici in esse compresi, per gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione.

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

Fermo restando quanto prescritto per le aree ricadenti nell'A.N.P.I.L., l'edificazione di nuovi fabbricati e l'ampliamento di quelli esistenti è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26 nei limiti di cui al successivo comma e, per gli edifici classificati, quando ammesso nelle norme 2.2.

Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati per residenza agricola relativa alla formazione di nuove aziende. Nuovi fabbricati anche di residenza agricola possono essere consentiti, solo in presenza di ampliamenti e accorpamenti aziendali e, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 22 e 35 del P.T.C. della Provincia di Arezzo, nuovi annessi per fienili, annessi agricoli e tettoie per rimessa mezzi solo in corrispondenza delle aree edificate esistenti.

Sono ammessi ampliamenti rispettivamente fino a mq. 40 e mq. 25 per i soli edifici di cui è prevista la conservazione con possibilità di ampliamento nelle norme 2.2.

Per le funzioni non agricole sono ammessi nelle sole aree classificate CB-A4 di Piano Strutturale interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con tecnologie di prefabbricazione in legno di altezza interna non superiore a m. 3,00 e tetto a capanna e superficie non superiore a mq. 30 per i locali strettamente connessi alla funzione (magazzini, servizi igienici, punto ristoro) e da demolire alla cessazione dell'attività.

Per le funzioni non agricole sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento nei limiti di cui al precedente articolo 26 per le attività produttive esistenti.

Parametri per l'edificazione

Secondo i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo e i disposti del titolo IV della L.R. 01/2005.

Prescrizioni

  • - Il rilascio dei Permessi di Costruire e le S.C.I.A. sono subordinate alla stipula di atto d'obbligo per il mantenimento in efficienza dell'ambiente collinare.
  • - Nell'area agronomica aree per orti familiari con i caratteri e le prescrizioni di cui all'articolo 35 possono essere individuate solo in corrispondenza delle aree di crinale e nelle pendenze inferiori al 10% individuate nella tavola 3.2 del piano struttura le. Tali aree non possono essere comprese in nessun caso fra quelle di cui al D.M. 1444/68.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati. Nel caso di recinzioni sono prescritte siepi di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51