Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 33 Aree terrazzate - A vp1

Oggetto

Sono le aree a prevalentemente funzione agricola, in parte segnate dall'abbandono e dall'uso temporaneo, che si sviluppano sui versanti dei primi contrafforti del Pratomagno nei bacini del T. Faella e del borro Spina sull'originario substrato arenaceo, caratterizzate in prevalenza da pendenze da medie a elevate (raramente superiori al 50%) e rimodellate con opere di ciglionamento e terrazzamento. Le aree più acclivi, specie in assenza di manutenzione, risultano vulnerabili all'erosione e all'instabilità dei terrazzamenti.

Per l'effetto congiunto di tali caratteri, cui si affianca una generale favorevole esposizione e una buona infrastrutturazione, le aree sono adatte e moderatamente adatte a colture specializzate tipiche di zona (oliveto) (classi II e III).

Sono le aree di più antico insediamento rurale del comune e conservano le stratificazioni dei vari periodi della storia urbanistica comunale, costituendo un tessuto fortemente integrato per continuità, morfologia, tecnologie e materiali usati da tutelare. Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 7. Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - politica integrata volta al conseguimento del massimo sviluppo agricolo compatibile con la tutela dell'ambiente fisico-paesaggistico attraverso incentivi economici e normativi volti al riordino e all'ampliamento della superficie aziendale e alla valorizzazione del prodotto di alta qualità;
  • - valorizzazione dell'economia rurale attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili;
  • - tutela, ripristino e valorizzazione del paesaggio rurale ed edificato e delle sue componenti (terrazzamenti, viabilità e percorsi storici, muri di sostegno, ecc.);
  • - massimo recupero del patrimonio edilizio esistente.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - attività agricole, ivi comprese quelle agrituristiche, da localizzare in complessi edilizi compatibili con questo uso (vedi norme 2.2);
  • - residenza.

Negli edifici

Oltre le funzioni ammesse nel territorio, sono consentite funzioni di:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2). Gli ampliamenti potranno avvenire solo al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici con esclusione dei soli annessi agricoli previsti e ammissibili all'interno di P.d.M.A.A. con previsione di riaccorpamenti fondiari e quelli per le attività agrituristiche. Non sono tuttavia ammissibili nelle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche di cui alla tavola 10.2 del piano strutturale.

Nuovi piccoli annessi agricoli (disciplinati dall'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005) per ricovero attrezzi, possono essere ammessi nel numero di uno per fondo agricolo avente superficie, anche se frazionata, superiore a 1,5 ettari e che ne siano privi, al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Gli stessi dovranno avere la caratteristiche di cui all'art.26 delle presenti norme

Parametri per l'edificazione

Secondo i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo e i disposti del titolo IV della L.R. 01/2005.

Prescrizioni

Interventi di sistemazione ambientale

Gli interventi di sistemazione ambientale connessi o meno ai P.d.M.A.A. consistono in:

  • - copertura vegetale continua nelle aree a rischio potenziale di erosione 3 (severo) in assenza di terrazzamenti e in ogni caso nelle aree a rischio 4 (molto severo) (vedi tavola 6.2 del piano strutturale;
  • - ripristino dei ciglionamenti e dei muri a secco in continuità con le parti esistenti da eseguire con le stesse tecnologie e materiali:

Altre prescrizioni e indirizzi prescrittivi

  • - per aree insediate significative il R.U. potrà prevedere norme disegnate volte a definire i rapporti e i significati formali e funzionali. Per tali aree il comune potrà anche assumersi, con diritto di rivalsa, l'obbligo di redigere il piano o il progetto di recupero, indicandovi le eventuali aree e gli immobili pubblici o ad uso pubblico.
  • - gli interventi di ristrutturazione e i nuovi inserimenti, quando ammessi, dovranno essere eseguiti con i materiali locali e in uso nell'architettura del luogo o compatibili con essi.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51