Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 35 Aree periurbane o intercluse - A pu1

Oggetto

Comprendono le aree ortive periurbane a trama minuta strettamente integrative dei centri e dei nuclei abitati, o in essi intercluse, e quelle da prevedere in relazione alla idonea localizzazione e accessibilità per gli abitanti e alla necessità di prevedere aree verdi a tutela degli stessi abitati.

Essendo la pratica ortiva fortemente radicata e la popolazione caratterizzata da crescente indice di vecchiaia, tali aree assumono anche una funzione sociale e di servizio.

In esse gli obiettivi che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - promozione e consolidamento della funzione agricola integrativa dei centri e dei nuclei, da perseguire con il potenziamento della residenza stabile in essi e con interventi attivi, che incidano sulla qualità e sul grado di utilizzazione delle aree.

Le aree di cui al presente articolo non sono da considerare fra quelle disciplinate dal Capo III (il territorio rurale) della L.R. 01/2005.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - coltivazioni ortive;
  • - percorsi pubblici attrezzati e verde di arredo;
  • - piccole aree di socializzazione e attrezzature ludiche, ivi comprese funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale quali maneggio, pesca sportiva, ecc.. che dovranno essere distanti dai centri abitati al fine di non recare pregiudizio alla funzione residenziale

Negli edifici

Oltre eventuali annessi che insistono nella zona, negli edifici esistenti è ammessa la sola residenza.

Ferme restando le funzioni compatibili con gli edifici classificati nelle norme 2.2, per i fabbricati ricadenti in tali aree sono ammessi i soli cambiamenti di destinazione d'uso a residenza o ad un suo annesso non abitabile.

Interventi ammessi e parametri per l'edificazione

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2). Gli ampliamenti potranno avvenire solo al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Nuovi edifici

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici, ivi compresi quelli per residenza rurale.

Nuovi annessi a servizio degli orti

Previa demolizione di eventuali baracche e altre costruzioni precarie presenti e per appezzamenti di estensione superiore a mq. 1000, sono ammessi nuovi piccoli annessi perla rimessa degli attrezzi a servizio delle aree ortive con Su non superiore a mq. 12 e H interna inferiore a m. 2,40.

Eventuali costruzioni esistenti o regolarmente autorizzate per lo stesso uso dovranno essere detratte dalla Su ammessa.

Modalità di attuazione

Edifici esistenti

Per gli interventi sui fabbricati esistenti la modalità di attuazione è diretta.

Nuovi annessi a servizio degli orti

L'installazione di detti annessi è assoggettata a Permesso di Costruire e a ad atto d'obbligo contenente l'impegno alla rimozione al momento della cessazione dell'attività e/o della cessione di parte del fondo.

Nel caso di annessi esistenti di cui deve essere prevista la demolizione è prescritto la sottoscrizione di atto d'obbligo con l'impegno alla preventiva demolizione.

Prescrizioni

L'edificazione di piccoli annessi per rimessa attrezzi ha obbligo di conformità con le seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento integrale dei terrazzamenti e dei ciglioni e loro ripristino in caso di deterioramento o crollo;
  • - indicazione dei manufatti esistenti da demolire contestualmente al rilascio dell'atto amministrativo;
  • - unica tipologia edilizia e costruttiva in strutture di legno isolate; divieto di accorpamento di annessi in unità di dimensione maggiore; assenza di spazi cottura e di servizi igienici; unica apertura di accesso;
  • - localizzazione dell'annesso lato monte del terrazzamento, garantendo la possibilità di scolo del muro a secco;
  • - è da escludere l'apertura di nuove strade per il collegamento con il centro abitato.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51