Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 56 Servizi e attrezzature di interesse comune esistenti - F1.1

Oggetto

Comprendono le parti di territorio insediato riservate ai servizi e alle attrezzature di interesse comune insediate di proprietà pubblica o privata, non comprese fra quelle che riguardano il patrimonio di interesse storico, e delle attività ad esse strettamente complementari.

In particolare:
servizi e attrezzature collettive pubbliche e private (I3), servizi amministrativi (I4), servizi culturali (I5), servizi ricreativi e/o associativi (I6), servizi sanitari/assistenziali (I9), servizi religiosi (I10), servizi di protezione civile (I11), servizi di pubblica accoglienza (I12), altri servizi (I14).

Funzioni e interventi ammessi

Per tutti i servizi e attrezzature collettive riguardanti il patrimonio edilizio esistente non compreso fra quello di cui alle norme 2.2 sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere interne, ristrutturazione edilizia R1 (art. 9 elab. 2.2). Per le aree parzialmente edificate o di nuova previsione per servizi pubblici e di interesse collettivo senza fine di lucro il carico urbanistico ammesso, fermo restando il rispetto dei caratteri ambientali e paesistici del contesto, è quello emergente dal progetto coerente delle esigenze funzionali e comunque con un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a 0,60 mq/mq.

H: non superiore a 6,50 m.; distanza dalla strada: 5 m.; distanze dai confini: 5 m. o, ove si verifichino dimostrate necessità, in aderenza o, se staccate, comunque non inferiori a quelle previste dal Codice civile; distanza da pareti finestrate: 10 m..

Per attrezzature e servizi speciali quali auditorium, sale per manifestazioni collettive,ecc, sono consentite altezze superiori a quelle prescritte, ma compatibili con quelle di area.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51