Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 11 Aree di lavaggio materiali inerti – A li

Oggetto e obiettivi

Comprende le aree in degrado per ragioni antropiche occupate dall'attività di trattamento inerti poste in area di perialveo in stretta prossimità del torrente Faella presso il Ponte del Bernino.

Funzioni ammesse

Proseguimento dell'attività produttiva di trattamento inerti in genere (lavaggio di materiali inerti naturali, stoccaggio di rifiuti inerti, recupero di rifiuti inerti tramite messa in riserva, lavaggio, trattamento, stoccaggio e commercializzazione di materiali inerti) fino all'approvazione del progetto di risanamento ambientale.

Naturalizzazione di parte dell'area e funzione residenziale per l'altra parte nel caso di cessazione dell'attività di trattamento inerti.

Interventi ammessi

Per lo svolgimento dell'attività sono consentiti:

  • interventi sull'edificio esistente:
    manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d'uso;
  • installazione di attrezzature mobili per la conduzione delle attività consentite;
  • realizzazione di tettoie per il ricovero dei materiali inerti fino ad un massimo di 1.000 mq di superficie coperta;
  • realizzazione di edificio per le attrezzature e per i locali legati allo svolgimento delle attività ammesse
    • - SUL massima: mq. 1.000;
    • - H massima: m. 7,00;
    • - Distanza minima dai confini: 5 metri;

Nel caso di riconversione complessiva dell'area, è ammessa la costruzione di un massimo di tre alloggi in corpo edilizio di due piani da attuare mediante demolizione delle strutture presenti e ricostruzione con i seguenti parametri:

  • Su massima: mq. 360;
  • H massima: m. 6,50;
  • Distanza minima dai confini: 10 metri;
  • Distanza minima dalla strada degli Urbini: 20 metri.

Non sono ammessi locali interrati di qualsiasi natura e per qualsiasi uso.

Sono ammessi tutti gli interventi anche di modificazione della geometria del suolo strettamente necessari al risanamento ambientale.

Modalità di attuazione

Gli interventi consentiti per lo svolgimento dell'attività sono soggetti ad intervento diretto previa stipula di atto d'obbligo che disciplini le modalità di rimozione degli edifici e dei macchinari alla cessazione dell'attività produttiva di trattamento inerti in genere, ivi compresa l'attivazione di idonee garanzie finanziarie commisurate agli obblighi assunti.

Le previsioni di riconversione dell'area si attuano con intervento diretto previa la stipula di atto d'obbligo che preveda l'assunzione degli obblighi di risanamento ambientale previsti nel progetto e congrue garanzie finanziarie commisurate agli obblighi assunti.

Prescrizioni

Non è consentita l'impermeabilizzazione delle aree salvo quelle occupate dalle strutture edilizie consentite.

Gli interventi di naturalizzazione di parte dell'area per area naturale di perialveo devono essere previsti e attuati con le tecniche della bioingegneria naturalistica.

L'attuazione dell'area residenziale è connessa esclusivamente alla dismissione della funzione produttiva e al completo risanamento ambientale.

Nel progetto dovrà essere definita l'area di riferimento (lotto) e studiate, mediante specifico studio di fattibilità, la localizzazione e la morfologia più adatte a garantire il minimo impatto ambientale e paesaggistico. Con gli stessi criteri in esso dovranno essere definite inoltre la sistemazione dell'area di pertinenza e delle delimitazioni, compresa quella con la strada degli Urbini, che dovranno essere costituite da vegetazione di essenze locali.

Estratto della Carta della fattibilità in relazione agli aspetti geologici: area di lavaggio materiali inerti

Carta della fattibilità in relazione agli aspetti geologici (scala 1:2.000)

Estratto della Carta della fattibilità in relazione agli aspetti idraulici: area di lavaggio materiali inerti

Carta della fattibilità in relazione agli aspetti idraulici (scala 1:2.000)

Art. 12 Area naturale protetta di interesse locale "Le Balze del Valdarno"

La porzione dell'A.N.P.I.L. "Le balze del Valdarno" ricadente nel comune di Castelfranco di Sopra, definita nella zonizzazione e negli obiettivi dalla Del. del C.P. n. 100 del 25.06.1997 e poi dalla Del. del CR n. 256 del 16.07.1997, è determinata con l'atto istitutivo Del. CC n. 33 del 12.07.2001. Il perimetro è riportato nelle tavola 8.

Nell'intera area compresa nel perimetro la tutela sarà indirizzata al contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno; a regolamentare gli interventi di taglio della vegetazione ripariale e legata a eventuali aree umide.

Salvo quanto ulteriormente previsto e prescritto negli specifici articoli di subsistema e di zona interessati dall'A.N.P.I.L., al fine di prevenire danni sotto il profilo idrogeologico, in tutta l'area è vietato:

  • - l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia;
  • - i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede e le attività estrattive, confermando anche per il futuro le previsioni del P.R.A.E. approvato con Del. del CR n. 200/95;
  • - la demolizione anche parziale delle formazioni verticali;
  • - la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante (se non per introdurre miglioramenti ambientali e a condizione che non alterino la struttura generale originaria), dei terrazzamenti e dei ciglionamenti, la sostituzione delle colture tradizionali;
  • - i tagli boschivi senza preventiva autorizzazione e in difformità a quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni;
  • - nuovi indirizzi colturali negli appezzamenti che non siano già destinati a seminativo.

Salvo quanto diversamente previsto e prescritto nei sopra citati articoli e in quelli concernenti il patrimonio edilizio classificato nelle norme 2.2, sono in generale ammessi:

  • - nuovi annessi agricoli in prossimità di complessi rurali esistenti;
  • - interventi di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici esistenti quando ammesso nelle norme 2.2 per gli edifici di interesse architettonico e ambientale;
  • - la possibilità di creare spazi e attrezzature per attività ricrative in ambito rurale, producendo, in fase attuativa, normative specifiche per ridurre l'impatto visivo e morfologico;
  • - l'attività venatoria;
  • - l'attuazione dei piani di miglioramento agricolo e ambientale (P.d.M.A.A.).
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51