Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 13 Norme generali

Oggetto e obiettivi

È costituito dalle parti di territorio che, per caratteristiche fisiche, limitazioni all'uso antropico, e per i fenomeni che sottendono, sono preposti a garantire equilibrio e corretto funzionamento ai processi fisici e biologici del territorio.

In esse deve essere privilegiata la tutela delle dinamiche naturali, o il loro ripristino al grado più elevato nel caso di una loro compromissione, per ridurre o evitare situazioni di degrado ambientale e garantire corrette condizioni di evoluzione ai processi ambientali.

Comprende i corsi d'acqua, anche se in assetto modificato da interventi umani, e le aree di prima pertinenza fluviale naturali o previste dal piano stralcio di bacino; quelle boscate, cespugliate, a prati stabili e quelle sterili delle balze.

Comprende inoltre: le aree interessate da forme di naturalizzazione in atto su impiantiex agrari o previste in aree agricole marginali o caratterizzate da severe limitazioni, in abbandono non convenientemente recuperabili. Comprende anche le aree con forti limitazioni provocate da intervento umano con necessità di risanamento ambientale (cave, discariche, ecc.).

Comprende inoltre le aree interamente ricadenti nel subsistema con previsione di funzioni ritenute con esso compatibili

Nelle aree naturali (anche se derivate da rinaturalizzazione di aree ex agricole) devono prevalere i processi di evoluzione spontanea e le azioni umane devono essere finalizzate al massimo ottenimento degli obiettivi di subsistema e di area.

In esso gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere pertanto perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - conservazione e tutela dell'assetto fisico e vegetazionale esistente;
  • - adeguamento e, ove occorra, potenziamento dell'assetto vegetazionale finalizzati alla difesa geomorfologica e idrogeologica, al ripristino e la ricostruzione, per quanto compatibile, di condizioni ecologiche e naturalistiche adeguate, all'assetto paesaggistico e visuale, all'uso economico, culturale e funzionale delle risorse presenti compatibile con le finalità di subsistema;
  • - riconfigurazione della morfologia dei suoli e ricostituzione di condizioni idonee in aree oggetto di interventi di risanamento ambientale finalizzate a quanto sopra.

Funzioni ammesse

Salvo quelle specificamente previste nei successivi articoli per le singole aree, le sole funzioni previste sono quelle strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi di subsistema.

Nelle varie aree possono coesistere, in subordine, altre funzioni quali: pratica di attività motorie ed escursionistiche, studi scientifici nei campi archeologico, naturalistico, ecc. e, limitatamente alle aree golenali previste nella "carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico del fiume Arno" (Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 131 del 5.07.99) e nel progetto di messa in sicurezza del T. Faella, agricoltura senza edificazione.

Nelle aree naturali presenti nel comune non sono compatibili la pratica fuori strada dei veicoli a motore ai sensi della L.R. 48/94 e s.m.i..

Nelle sole aree edificate sono ammissibili altre funzioni ritenute compatibili con le finalità di subsistema (area di Gastra, area ex ENI, attività agrituristiche di Praticino e della Casina), normate nei successivi articoli.

Nel patrimonio esistente le funzioni sempre ammesse sono tutte quelle inerenti la manutenzione delle varie articolazioni del subsistema e l'uso delle risorse in esse presenti per le finalità di subsistema (raccolta prodotti, rimessa attrezzi, ecc.). Sono inoltre ammesse funzioni di ricovero animali e di rifugio montano, senza alterazione delle aree esterne.

Modalità di attuazione

Salvo quanto specificamente disposto nei successivi articoli da 14 a 25, le opere consentite si attuano con gli strumenti di intervento diretto.

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Capo I Aree di pertinenza fluviale

Art. 14 Corsi d'acqua - N f1

Oggetto

Sono le aree occupate dai corsi d'acqua in regime di piena ordinaria di ogni ordine e grado graficizzati o meno nella cartografia allegata al regolamento urbanistico (vedi tavola 3.3 del piano strutturale).

Il ruolo di queste parti di territorio è quello di smaltire correttamente le acque superficiali interne, costituendo al tempo stesso nel proprio ambito l'habitat per specie vegetali e animali.

La funzione e i caratteri ambientali di tali aree non sono compatibili con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi, salvo le strutture di attraversamento.

Funzioni ammesse

Sono ammesse le sole funzioni connesse al ruolo primario del corretto deflusso delle acque e quelle con esso compatibili, che non comportino alterazioni dell'assetto geometrico e ambientale delle sezioni di deflusso.

Interventi ammessi

Nell'area non esiste patrimonio edilizio.

Non sono ammessi interventi edilizi o urbanistici ad esclusione degli attraversamenti preventivamente autorizzati dai soggetti competenti.

Sono ammessi i soli interventi connessi al miglioramento del regime idraulico.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto.

Prescrizioni

Non sono ammesse immissioni di scarichi diretti se non previa depurazione come prescritta nell'articolo 28 del piano strutturale o aggiornamenti normativi successivi.

Art. 15 Formazioni riparie - N f2

Oggetto

Sono le aree in perialveo colonizzate da vegetazione ripariale che si sviluppa lungo i corsi d'acqua in forma continua e quelle dove, mancando, deve essere ripristinata. Dove esistente è costituita da una forma evoluta di bosco di latifoglie di elevato pregio ambientale compresi nella carta della natura della provincia di Arezzo.

Tale vegetazione svolge un'azione di difesa del suolo nei confronti dell'erosione dei corsi d'acqua, in particolare nell'alto corso del Faella, dove le pendenze sono più elevate, e costituisce un significativo ambiente ecologico da proteggere e potenziare, ove carente. La funzione e i caratteri ambientali di tali aree non sono compatibili con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi.

Funzioni ammesse

Non sono ammesse altre funzioni rispetto a quelle naturali di area.

Interventi ammessi

Nell'area non esiste patrimonio edilizio.

Non sono ammessi interventi edilizi o urbanistici ad esclusione degli attraversamenti preventivamente autorizzati dai soggetti competenti.

Sono ammessi i soli interventi connessi alla manutenzione delle essenze vegetazionali esistenti e al reimpianto delle essenze tipiche dell'area dove carenti o assenti.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto attuabile dai soli soggetti competenti o proprietari.

Prescrizioni

Gli interventi sulle formazioni boschive devono essere attuati in conformità con il regolamento forestale della provincia di Arezzo.

Se non esplicitamente autorizzato dalle autorità forestali per quelli malati, non è ammesso il taglio degli esemplari arborei adulti, con particolare riferimento a quelli di quercus robur.

Art. 16 Aree di espansione fluviale - N f3

Oggetto

Sono le aree di prima pertinenza fluviale esistenti o di previsione predisposte per contenere le piene con tempi di ritorno periodico prefissato. Comprendono pertanto anche le aree di golena previste dal Piano di bacino del Fiume Arno (Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 131 del 5.07.99) e dalle opere per la messa in sicurezza del T. Faella.

La funzione connessa a tali aree non è compatibile con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi.

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le funzioni naturali di area e quelle connesse al contenimento delle acque in occasione degli eventi di piena straordinaria.

È ammessa anche la funzione agricola, così come definita nel successivo articolo 26, che non comporti l'introduzione di nuove opere di carattere urbanistico o edilizio.

Nel patrimonio esistente

Sono ammesse le sole funzioni agricole e residenziali negli edifici rurali adibiti ad abitazione, senza incremento di unità abitative.

Interventi ammessi

Nel territorio

Non sono ammesse opere di trasformazione urbanistica o edilizia, neanche in forma precaria.

Sono ammesse tutte le opere finalizzate agli interventi di messa in sicurezza dell'Arno e degli affluenti previsti dal piano di bacino.

Nel patrimonio esistente

Sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia finalizzata al cambio d'uso come disciplinato nelle "Funzioni ammesse" del presente articolo.

Modalità di attuazione

L'attuazione degli interventi ammessi è diretta.

Prescrizioni

Capo II Aree naturali di tutela

Art. 17 Balze e aree naturali basali - N t1

Oggetto

Sono le aree fortemente pendenti formate dall'erosione dei sedimenti fluvio-lacustri nelle quali sono riconoscibili e prevalenti i tratti dell'evoluzione naturale del territorio, costituiti dalle balze nude e caratterizzate da movimenti gravitativi e processi erosivi costantemente attivi. Comprendono anche le aree in forte pendenza del piano di accumulo che ne formano il naturale basamento un tempo in gran parte coltivate, oggi abbandonate per forti limitazioni fisiche e coperte generalmente da cespuglieti e macchie.

Le aree sono caratterizzate dalla massima instabilità e rischio d'erosione, elevate sensibilità alla trasformazione e valore paesaggistico.

I processi naturali in atto sono manifestazioni di evoluzione spontanea, incompatibili con forme antropiche presenti o eventuali.

In esse gli obiettivi di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio, sono:

  • - Tutela dell'intero processo evolutivo naturale e controllo dei fenomeni che ne possano accelerare l'evoluzione;
  • - compressione delle modificazioni antropiche, che possono interagire negativamente nei confronti dei fenomeni geomorfologici, ivi compresi, dove necessario, il taglio del bosco, l'apertura di strade anche aziendali a fondo naturale, movimenti di terra;
  • - tutela e "incentivazione" con processi attivi dell'evoluzione naturale del manto vegetale, ove la sua carenza possa essere causa di accelerazione dei fenomeni geomorfologici.

Sono aree dove ogni tipo di intervento urbanistico ed edilizio è incompatibile e dove, pur riconoscendo la necessità di interventi conservativi delle sole opere umane esistenti (viabilità pubblica e percorsi storici) dovrà essere garantita l'assenza da ogni interferenza con i processi naturali in atto.

L'area ricade interamente nell'area naturale protetta di interesse locale delle Balze del Valdarno (area di valore monumentale) (articolo 12) ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le sole funzioni naturali di area e l'escursionismo nei percorsi esistenti.

Edifici esistenti

Le funzioni sono definite dalle norme sul patrimonio edilizio esistente.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

Per gli eventuali edifici esistenti, salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, possono essere ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza ampliamento.

Modalità di attuazione

L'attuazione degli interventi ammessi è diretta.

Prescrizioni

La ceduazione, dove compatibile, e gli altri interventi sul bosco potranno essere ammessi nei modi di cui al Regolamento forestale della Provincia di Arezzo.

Art. 18 Boschi e macchie di tutela geomorfologica della bassa collina - N t2

Oggetto

Sono le aree a prevalente forte pendenza della bassa collina non ricadenti nella morfologia delle balze interamente coperte da boschi e macchie dense di latifoglie, in cui sono riconoscibili e prevalenti i tratti dell'evoluzione naturale.

Data la forte acclività e fragilità del suolo il manto di copertura svolge funzione di tutela geomorfologica in aree caratterizzate da instabilità potenziale e rischio di erosione ed elevata sensibilità alla trasformazione.

In esse gli obiettivi di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio, sono:

  • - Tutela del processo evolutivo naturale e del manto di copertura vegetale, dato anche che tali boschi sono considerati di pregio nel P.T.C. della provincia di Arezzo;
  • - compressione delle modificazioni antropiche, che possono interagire negativamente nei confronti dei fenomeni geomorfologici ivi compresi, dove necessario, il taglio del bosco, l'apertura di strade anche aziendali a fondo naturale, movimenti di terra.

Sono aree dove ogni tipo di intervento urbanistico ed edilizio è incompatibile e dove, pur riconoscendo la necessità di interventi conservativi delle sole opere umane esistenti (viabilità pubblica e percorsi storici) dovrà essere garantita l'assenza da ogni interferenza con i processi naturali in atto.

L'area ricade in gran parte nell'area naturale protetta di interesse locale delle Balze del Valdarno (articolo 12) ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le sole funzioni naturali di area e l'escursionismo nei percorsi esistenti.

Edifici esistenti

Le funzioni sono definite dalle norme sul patrimonio edilizio esistente.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

Per gli eventuali edifici esistenti, salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza ampliamento.

Modalità di attuazione

L'attuazione degli interventi ammessi è diretta.

Prescrizioni

La ceduazione, dove compatibile, e gli altri interventi sul bosco potranno essere ammessi nei modi di cui al Regolamento forestale della Provincia di Arezzo.

Art. 19 Boschi di tutela geomorfologica del Pratomagno e dei bacini montani - N t3

Oggetto

Comprende le aree su suoli prevalentemente arenacei dei versanti fortemente acclivi del Pratomagno coperte da boschi e macchie prevalentemente di latifoglie, con caratteristiche fisiche varie dove, anche se in presenza di interventi di impianto e governo dell'assetto vegetazionale condotti dall'uomo, è riconoscibile nel tempo un analogo stato ambientale. Comprende anche aree naturali ad elevata capacità funzionale costituite da boschi ugualmente caratterizzati in zone prive o con scarso rischio idrogeomorfologico e buone caratteristiche di stabilità.

Queste aree, per le complessive condizioni ambientali e per la ricchezza delle essenze presenti, costituiscono un importante habitat di forme vegetali e animali, ampiamente segnalati dagli studi di settore (Carta della natura della provincia di Arezzo, area Bioitaly). La presenza di una rete di percorsi di antico impianto, talvolta di elevato valore ambientale, rende necessaria la tutela delle deboli ma significative forme antropiche.

Gran parte delle aree sono caratterizzate da forti limitazioni all'uso antropico, compreso anche quello del bosco, per rischi e vulnerabilità del suolo per fenomeni geomorfologici e idrogeologici e da conseguente elevata intolleranza alle trasformazioni, che rendono necessaria la permanenza di un manto continuo di copertura vegetazionale.

In tali aree gli obiettivi principali di piano strutturale da perseguire con le azioni sul territorio sono:

  • - tutela del manto boschivo nella sua complessità e del ciclo evolutivo e riproduttivo spontaneo dell'ecosistema compatibile con un modestissimo uso antropico del bosco nelle parti meno acclivi;
  • - recupero dei percorsi di antico impianto per funzioni di tempo libero (trekking a piedi, a cavallo e in bici).

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le sole funzioni naturali di area e l'escursionismo nei percorsi esistenti.

Edifici esistenti

Salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammesse le sole funzioni di servizio del bosco o assimilabile.

È consentita la permanenza della funzione residenziale negli edifici esistenti ove presente.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

È consentita la manutenzione della sentieristica.

Edifici esistenti

Per gli eventuali edifici esistenti, salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto attuabile dai soli soggetti competenti o proprietari.

Prescrizioni

È prescritta la tutela assoluta degli alberi censiti fra quelli monumentali e individuati nella tavola 8.1 del piano strutturale.

L'uso delle risorse è disciplinato dal regolamento forestale della provincia di Arezzo e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 20 Praterie sommitali e arbusteti - N t4

Oggetto

Comprende le aree su suoli prevalentemente arenacei posti sulle dorsali primarie e secondarie del Pratomagno coperte da praterie e arbusteti di elevato valore naturalistico, ambientale e panoramico.

La parte sommitale di Poggio Castelluccio è stata occupata da una fortificazione medievale dei conti Guidi, i cui resti del crollo sono stati rinvenuti sotto la cima.

Tutta l'area è caratterizzata dalla massima intolleranza alle trasformazioni.

In esse gli obiettivi di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio, sono:

  • - Tutela del ciclo evolutivo e riproduttivo spontaneo dello strato vegetale e dell'ecosistema;
  • - Limitazione e controllo dei processi erosivi e di instabilità potenziale da realizzarsi con la tutela del manto vegetazionale continuo.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Funzioni naturali di subsistema in tutta l'area;
  • - Funzioni di tempo libero (trekking in ogni forma) in tutta l'area.

Non è presente patrimonio edilizio.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità e non sono consentite altre forme di intervento, salvo quelli connessi allo studio storico archeologico.

È consentita la manutenzione della sentieristica.

Art. 21 Aree dei castagneti residui - N t5

Oggetto

Sono le aree interessate dalle antiche coltivazioni ancora riconoscibili di castagneto da frutto o per altro uso.

Costituiscono aree di qualità ambientale e di memoria storica della civiltà della castagna spesso testimoniata da opere di sistemazione finalizzata dei versanti; al tempo stesso esse svolgono attualmente un'importante funzione di tutela geomorfologica in tutto simile alle aree articolo 16, cui si affiancano localizzate buone capacità produttive.

In relazione alle differenziate caratteristiche fisiografiche, differenziate sono anche le limitazioni all'uso presenti. Nel loro complesso tutta l'area è caratterizzata dalla massima intolleranza alle trasformazioni.

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le sole funzioni naturali di area, la raccolta dei prodotti e l'escursionismo nei percorsi esistenti.

Edifici esistenti

Salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammesse le sole funzioni di servizio del castagneto o assimilabile.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

È consentita la manutenzione della sentieristica e delle mulattiere.

Edifici esistenti

Per gli eventuali edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto attuabile dai soli soggetti competenti o proprietari.

Prescrizioni

Capo III Aree naturali di trasformazione

Art. 22 Aree di potenziamento del manto di copertura naturale - N tr1 e N tr2

Oggetto

Sono le aree naturali a copertura vegetale carente in zone ad elevata vulnerabilità geomorfologica e/o idrogeologica caratterizzate da forme di criticità localizzate per abbandono di antica data, per erosione accelerata in aree a forte pendenza o per azioni antropiche invasive.

In esse è severo e molto severo il rischio di erosione.

Sono caratterizzate dalle massime limitazioni all'uso antropico e da elevata intolleranza alle trasformazioni.

In esse gli obiettivi di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio, sono:

  • - limitazione e controllo dei processi erosivi e di instabilità potenziale da realizzarsi attraverso il potenziamento del manto di copertura continuo;
  • - tutela e sviluppo controllato del ciclo evolutivo e riproduttivo spontaneo dello strato vegetale.

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le sole funzioni naturali di area e l'escursionismo nei percorsi esistenti.

Edifici esistenti

Salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammesse le sole funzioni di servizio del bosco o assimilabile.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

È consentita la manutenzione della sentieristica e delle mulattiere che talvolta possono necessitare di opere di ripristino.

Edifici esistenti

Per gli eventuali edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto attuabile dai soli soggetti competenti o proprietari.

Prescrizioni

Il processo di potenziamento del manto vegetazionale e di naturalizzazione dovrà essere guidato con le metodologie naturalistiche.

Art. 23 Aree ex agricole della bassa collina da naturalizzare - N tr3

Oggetto

Sono costituite dalle aree su suoli di natura prevalentemente argillosa agricole o ex agricole che per abbandono non reversibile o per eccessive limitazioni all'uso hanno subito una progressiva degradazione fino alla rinaturalizzazione in corso. Tali aree non sono più utilizzabili per fini agricoli a causa delle limitazioni fisiche (pendenze, scarso suolo pedologico, ecc.).

Queste aree sono interessate da processi erosivi diffusi e localizzati e da instabilità in atto e potenziale, che rende indispensabile un processo di naturalizzazione guidato che garantisca un manto di copertura vegetale continuo adeguato alla zona e alla tipologia di suolo.

Gran parte della zona ricade nell'area naturale protetta di interesse locale delle Balze del Valdarno (area di valore monumentale) (articolo 12) ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le sole funzioni naturali di area e l'escursionismo nei percorsi esistenti.

Edifici esistenti

Salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammesse le sole funzioni di servizio del bosco o assimilabile.

È consentita la permanenza della funzione residenziale negli edifici esistenti ove presente al momento dell'adozione del primo Regolamento Urbanistico.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

È consentita la manutenzione della sentieristica e sulla viabilità ex campestre a fondo naturale, per la quale sono da escludere interventi per manti bituminosi.

In tutta l'area devono essere promosse le forme di naturalizzazione guidata, che può comportare interventi mirati sulla geometria e sulla natura del suolo.

Edifici esistenti

Per gli eventuali edifici esistenti, salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico.

Modalità di attuazione

Gli interventi ammessi sono diretti.

Prescrizioni

Il processo di potenziamento del manto vegetazionale e di naturalizzazione dovrà essere guidato con le metodologie naturalistiche.

Art. 24 Aree ex agricole del versante del Pratomagno da naturalizzare - N tr4

Oggetto

Sono costituite dalle aree agricole terrazzate in abbandono dell'alta collina e da quelle nelle quali sono ormai prevalenti i processi di evoluzione naturale ritenuti irreversibili in conseguenza delle limitazioni fisiche in esse presenti (pendenza, altitudine, marginalità urbanistica, ecc.).

Tali aree, un tempo capillarmente coltivate e governate, sono oggi portatrici di ampi segni urbanistici ed edilizi della civiltà contadina, ma al tempo stesso particolarmente vulnerabili al franamento dei terrazzamenti abbandonati e in nessuna misura recuperabili, se non in stretta prossimità degli insediamenti.

In esse è necessaria una naturalizzazione guidata allo scopo di limitare i rischi derivanti dal crollo dei terrazzamenti in abbandono (frane ed erosione del suolo).

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le seguenti funzioni:

  • - funzioni naturali di area e escursionismo nei percorsi esistenti;
  • - agriturismo presso gli insediamenti di Praticino e La Casina con le attrezzature connesse e strettamente indispensabili ivi compresa acquacoltura

Edifici esistenti

Salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammesse le sole funzioni di servizio del bosco o assimilabile.

È consentita la permanenza della funzione residenziale negli edifici esistenti ove presente al momento dell'adozione del regolamento urbanistico.

Interventi ammessi

In tutta l'area è prescritta l'inedificabilità.

È consentita la manutenzione della sentieristica e sulla viabilità ex campestre a fondo naturale, per la quale sono da escludere interventi per manti bituminosi.

In tutta l'area devono essere promosse le forme di naturalizzazione guidata, che può comportare interventi mirati sulla geometria e sulla natura del suolo.

Edifici esistenti

Per gli eventuali edifici esistenti, salvo quanto prescritto nelle norme 2.2, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico.

Modalità di attuazione

Gli interventi ammessi sono diretti.

Prescrizioni

Negli interventi di ristrutturazione edilizia sui fabbricati esistenti è fatto obbligo della manutenzione dei terrazzamenti esistenti nell'area di pertinenza. Il processo di potenziamento del manto vegetazionale e di naturalizzazione dovrà essere guidato con le metodologie naturalistiche.

Art. 25 Aree per trasformazioni antropiche compatibili - N tr5 e N tr6

Oggetto

Sono le aree modificate dall'uomo per scopi differenziati (monastici, produttivi, insediamenti agricoli, ecc.) completamente inserite in un contesto ambientale in condizione prevalente di evoluzione naturale, che sono attualmente produttive sotto forma di agriturismo o comunque potenzialmente suscettibili di accogliere una funzione economica e sociale significativa in ampia compatibilità con il contesto.

Tali aree sono localizzate in situazioni particolarmente favorevoli dal punto di vista fisiografico, espositivo, panoramico e, talvolta, storico (Gastra) da rendere opportuna una utilizzazione funzionale compatibile con le caratteristiche specifiche.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - agricola e funzioni connesse;
  • - impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili nell'area Ex-ENI;
  • - ricettività di tipo turistico naturalistico qualificato o sociale (giovanile, associazionistico o assimilabile) a Gastra, e funzioni strettamente connesse ad essa quali colture orticole e fruttifere, ricoveri e rifugi, ecc..

Interventi ammessi

Non è ammessa la nuova edificazione.

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono quelli prescritti nelle norme 2.2.

Modalità di attuazione

Gli interventi ammessi sono diretti.

Prescrizioni

Gli interventi nelle aree esterne dovranno rispettare i ciglionamenti presenti.

Negli interventi dovranno essere utilizzati i materiali lapidei del luogo e quelli con essi compatibili

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51