Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 14 Corsi d'acqua - N f1

Oggetto

Sono le aree occupate dai corsi d'acqua in regime di piena ordinaria di ogni ordine e grado graficizzati o meno nella cartografia allegata al regolamento urbanistico (vedi tavola 3.3 del piano strutturale).

Il ruolo di queste parti di territorio è quello di smaltire correttamente le acque superficiali interne, costituendo al tempo stesso nel proprio ambito l'habitat per specie vegetali e animali.

La funzione e i caratteri ambientali di tali aree non sono compatibili con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi, salvo le strutture di attraversamento.

Funzioni ammesse

Sono ammesse le sole funzioni connesse al ruolo primario del corretto deflusso delle acque e quelle con esso compatibili, che non comportino alterazioni dell'assetto geometrico e ambientale delle sezioni di deflusso.

Interventi ammessi

Nell'area non esiste patrimonio edilizio.

Non sono ammessi interventi edilizi o urbanistici ad esclusione degli attraversamenti preventivamente autorizzati dai soggetti competenti.

Sono ammessi i soli interventi connessi al miglioramento del regime idraulico.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto.

Prescrizioni

Non sono ammesse immissioni di scarichi diretti se non previa depurazione come prescritta nell'articolo 28 del piano strutturale o aggiornamenti normativi successivi.

Art. 15 Formazioni riparie - N f2

Oggetto

Sono le aree in perialveo colonizzate da vegetazione ripariale che si sviluppa lungo i corsi d'acqua in forma continua e quelle dove, mancando, deve essere ripristinata. Dove esistente è costituita da una forma evoluta di bosco di latifoglie di elevato pregio ambientale compresi nella carta della natura della provincia di Arezzo.

Tale vegetazione svolge un'azione di difesa del suolo nei confronti dell'erosione dei corsi d'acqua, in particolare nell'alto corso del Faella, dove le pendenze sono più elevate, e costituisce un significativo ambiente ecologico da proteggere e potenziare, ove carente. La funzione e i caratteri ambientali di tali aree non sono compatibili con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi.

Funzioni ammesse

Non sono ammesse altre funzioni rispetto a quelle naturali di area.

Interventi ammessi

Nell'area non esiste patrimonio edilizio.

Non sono ammessi interventi edilizi o urbanistici ad esclusione degli attraversamenti preventivamente autorizzati dai soggetti competenti.

Sono ammessi i soli interventi connessi alla manutenzione delle essenze vegetazionali esistenti e al reimpianto delle essenze tipiche dell'area dove carenti o assenti.

Modalità di attuazione

L'intervento è diretto attuabile dai soli soggetti competenti o proprietari.

Prescrizioni

Gli interventi sulle formazioni boschive devono essere attuati in conformità con il regolamento forestale della provincia di Arezzo.

Se non esplicitamente autorizzato dalle autorità forestali per quelli malati, non è ammesso il taglio degli esemplari arborei adulti, con particolare riferimento a quelli di quercus robur.

Art. 16 Aree di espansione fluviale - N f3

Oggetto

Sono le aree di prima pertinenza fluviale esistenti o di previsione predisposte per contenere le piene con tempi di ritorno periodico prefissato. Comprendono pertanto anche le aree di golena previste dal Piano di bacino del Fiume Arno (Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 131 del 5.07.99) e dalle opere per la messa in sicurezza del T. Faella.

La funzione connessa a tali aree non è compatibile con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi.

Funzioni ammesse

Nel territorio

Sono ammesse le funzioni naturali di area e quelle connesse al contenimento delle acque in occasione degli eventi di piena straordinaria.

È ammessa anche la funzione agricola, così come definita nel successivo articolo 26, che non comporti l'introduzione di nuove opere di carattere urbanistico o edilizio.

Nel patrimonio esistente

Sono ammesse le sole funzioni agricole e residenziali negli edifici rurali adibiti ad abitazione, senza incremento di unità abitative.

Interventi ammessi

Nel territorio

Non sono ammesse opere di trasformazione urbanistica o edilizia, neanche in forma precaria.

Sono ammesse tutte le opere finalizzate agli interventi di messa in sicurezza dell'Arno e degli affluenti previsti dal piano di bacino.

Nel patrimonio esistente

Sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia finalizzata al cambio d'uso come disciplinato nelle "Funzioni ammesse" del presente articolo.

Modalità di attuazione

L'attuazione degli interventi ammessi è diretta.

Prescrizioni

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51