Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 26 Norme generali

Oggetto

Comprende le parti di territorio:

  • attualmente finalizzate ad esclusiva o prevalente funzione agricola, che sono state riconfermate tali dal piano strutturale in conseguenza dei loro caratteri fisici, funzionali e storici;
  • che, per caratteri fisici, attitudinali, storici possono essere produttivamente suscettibili di analoga destinazione.

Esse sono pertanto destinate a produrre beni prevalentemente alimentari di prima necessità attraverso la coltivazione della terra, l'allevamento del bestiame e le altre attività collaterali e integrative dei redditi ad esse connesse.

Il subsistema può comprendere altre funzioni non agricole esistenti al momento dell'adozione del piano strutturale o che potranno essere legittimamente introdotte in conformità con esso.

Il subsistema produttivo agricolo è articolato in ambiti omogenei (aree agronomiche) coerenti con i caratteri e le previsione del piano strutturale e del P.T.C. della Provincia di Arezzo. Pertanto, in coerenza con il Titolo IV, Capo III della L.R. 1/05 e con il P.T.C. della Provincia di Arezzo, è disciplinato da norme generali riguardanti tutto il territorio individuato come tale nella tavola 3.1 e da norme specifiche per le varie aree agronomiche contenute negli articoli da 27 a 35.

Secondo quanto prescritto dal piano strutturale e per la corretta applicazione delle norme, le azioni di intervento dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

  • - sviluppo dell'attività produttiva agricola commisurata alle limitazioni proprie di ciascun subsistema ambientale. L'obiettivo sarà conseguito con azioni dirette o indirette mirate alla ricomposizione, ristrutturazione e ampliamento aziendale in termini di efficienza e di ottimizzazione produttiva;
  • - sviluppo di attività integrative di redditi agrari connesse o compatibili con l'attività produttiva agricola e con i problemi di tutela e valorizzazione delle risorse territoriali;
  • - ferma restando la possibilità di recupero e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente ove consentito dalle norme, massima compressione della nuova edificazione per scopo residenziale ivi compresa quella rurale. L'edificazione di annessi è da sottoporre alle limitazioni poste dalle norme vigenti.
  • - massima utilizzazione del patrimonio edilizio esistente per finalità connesse alla conduzione dei fondi e, per gli edifici non più utilizzati o utilizzabili per lo stesso fine, per altre funzioni, in primo luogo quella di residenza stabile, cui può essere connessa una congrua ricettività turistica.

Funzioni ammesse

Le funzioni ammissibili si applicano e si verificano sul territorio e sugli edifici.

Le funzioni ammissibili sul territorio si applicano automaticamente anche sugli edifici in esso ricadenti.

Quelle inerenti gli edifici si applicano ad essi, o ad una loro porzione, e all'area di stretta pertinenza.

La pertinenza si forma su limiti fisici o costruiti, anche storicamente documentabili, non necessariamente coincidenti con l'intera area di proprietà, in un ambito connesso all'edificio o al complesso di estensione non superiore a mq. 2000.

Nel territorio

Nei limiti definiti a seguito e nei successivi articoli da 27 a 35, nel territorio compreso nel subsistema produttivo agricolo sono ammesse tutte le funzioni dell'attività agricola così come definita dall'articolo 2135 del Codice Civile e dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Fermo restando l'agriturismo quale parte integrante dell'attività agricola, sono da considerarsi attività connesse a quelle agricole, e pertanto sempre ammissibili, le seguenti attività:

  1. a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  2. b) le attività faunistico venatorie;
  3. c) tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Per la valorizzazione dell'economia rurale nelle varie aree agronomiche possono essere ammesse e disciplinate negli articoli da 27 a 35 altre funzioni e settori produttivi compatibili con gli obiettivi specifici che il piano strutturale ha individuato per ciascuna di esse: piccole attrezzature ricreative, per il tempo libero e per attività motorie non comportanti strutture edilizie fisse (maneggi, pesca sportiva in invasi di raccolta di acqua, golf e simili).

Nelle fasce di protezione ai nastri stradali, di cui al D.M. 1404/68 e al D.M. 285/92, ricadenti nel subsistema produttivo agricolo possono essere installati impianti per la distribuzione di carburante con le prescrizioni e modalità di cui all'articolo 57.

Nel patrimonio esistente

Di norma, oltre le funzioni connesse all'attività agricola, sono ammissibili le seguenti funzioni disciplinate a seguito e, per le varie aree, nei seguenti articoli da 27 a 35:

  • residenza stabile e residenza temporanea;
  • - attività produttive limitatamente a quelle esistenti fino al loro trasferimento, che dovrà essere comunque da perseguire.

Oltre le funzioni ammesse per il territorio e al fine di valorizzare l'economia rurale, negli edifici esistenti possono essere ammesse e disciplinate negli articoli da 27 a 35 perle varie aree, quando consentito anche in ampliamento di Sul, altre funzioni compatibili con gli obiettivi specifici che il piano strutturale ha individuato per ciascuna di esse, quali strutture ricettive (E1a/b e E2a/c) e ricettività domestica per la residenza agricola e non (E2b), pubblici esercizi come ristoranti e trattorie (A5), attività di commercio al minuto legato alle produzioni agricole o alle produzioni derivate dalle attività artigianali di servizio (A4), piccole attività terziarie connesse alla residenza (F1 e F4), punti per la commercializzazione di prodotti agricoli, servizi di pubblica utilità, in particolare quelli socio-assistenziali, riabilitativi e sanitari (I9) e quelli tecnologici (I13).

Sono inoltre considerate compatibili le strutture di piccolo artigianato di servizio (A4), che necessitino di interventi coerenti con le specifiche norme di tutela dell'edificio nel quale dette attività vengono insediate.

Per gli edifici condonati resta fermo quanto definito nel precedente articolo 9 e nelle specifiche norme di area agronomica.

Interventi ammessi e parametri per l'edificazione e per gli interventi sugli edifici esistenti

Costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (art. 41 comma 3 della L.R. 1/2005) e di nuovi annessi agricoli (art. 41 comma 4 della L.R. 1/2005)

Nuovi edifici rurali, ivi compresi gli annessi agricoli, e l'ampliamento di quelli esistenti in misura superiore a quella più sotto prescritta sono consentiti, nei limiti e con i parametri previsti dai successivi articoli da 27 a 35, in relazione alla capacità produttiva del fondo e previa approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.d.M.A.A.), presentato dall'Imprenditore agricolo professionale (IAP), secondo le modalità di cui all'art. 41 della L.R. 01/2005 e degli articoli 3 e 4 del Regolamento Regionale del 09.02.2007 n. 5/R, nei quali è fatto obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti ai fini agricoli.

Per le specifiche aree agronomiche, i parametri e i criteri per l'edificazione anche in merito alle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, i criteri di redazione e valutazione dei P.A.P.d.M.A.A. e degli interventi da prevedere in essi, gli interventi di sistemazione ambientale da prevedere in collegamento al recupero di edifici che comporti il cambiamento della destinazione agricola, salvo quanto espressamente previsto e prescritto negli articoli da 27 a 35, sono quelli indicati nell'allegato C alle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

Se ammessa nei successivi articoli per le varie zone agronomiche, la costruzione di annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie per le aziende agricole che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o l'acquacoltura.

In particolare la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita per far fronte alle esigenze abitative degli imprenditori agricoli professionali (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia. Le esigenze devono essere dimostrate dal P.A.P.d.M.A.A., dimensionati sulla necessità di almeno 1728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa.

Gli alloggi non potranno superare la dimensione massima di mq. 125 di Sua e, se consentiti per le varie zone agronomiche comunali, dovranno rispettare le prescrizioni specifiche contenute nei successivi articoli per ciascuna di esse.

I materiali e gli elementi tipologici degli edifici ad uso abitativo e degli annessi dovranno essere confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale delle strutture da realizzare, mediante il ricorso all'architettura rurale tipica di zona, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili mediante il rispetto delle specifiche norme del Regolamento Edilizio. Inoltre la loro localizzazione dovrà essere attentamente valutata nel rispetto dei caratteri tipici del territorio e del paesaggio.

L'utilizzo delle tecnologie prefabbricate in legno è ammesso purché le soluzioni tecnologiche dell'involucro esterno e della copertura siano riconducibili all'architettura rurale di zona.

Altre costruzioni

Costruzione di nuovi annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. (articolo 41 comma 5 L.R. 1/2005)

Sono autorizzati a presentare la richiesta di permesso per la costruzione degli annessi agricoli di cui al presente comma, tutti i proprietari dei terreni con le caratteristiche descritte di seguito ed eventualmente precisate negli articoli da 27 a 35, ivi comprese le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime, così come definite dall'art. 2 del regolamento regionale 5/R del 9 febbraio 2007.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli da 27 a 35, la costruzione di nuovi annessi agricoli è ammessa nei limiti a seguito specificati nei fondi che ne siano privi o previa demolizione di eventuali baracche e altre costruzioni precarie presenti e che abbiano una superficie fondiaria minima al momento dell'adozione del presente Regolamento Urbanistico, anche se frazionata, inferiore a quella prescritta per l'accesso a nuova edificazione, ma comunque superiore a mq. 5000, è disciplinata come segue:

  • - superficie dei fondi compresa fra mq. 5000 e mq. 10.000: Su non superiore a mq. 12;
  • - superfici dei fondi superiori a mq. 10.000: mq. 18 di Su incrementabili di mq. 6 ogni 5000 mq. fino ad una Su massima di mq. 42;

La tipologia dovrà strettamente attenersi alle seguenti norme generali:

  • - unico vano di altezza media interna inferiore a m. 2,40; altezze superiori possono essere ammesse senza soppalcature previa dimostrazione (previa presentazione del contratto) della dimensione delle attrezzature o mezzi di proprietà da collocare all'interno;
  • - oltre il vano di accesso, unica apertura lucifera posta ad altezza non inferiore a m. 1,80;
  • - servizi igienici delle dimensioni minime tecnicamente ammissibili potranno essere realizzati in annessi amatoriali a servizio di fondi con estensione complessiva superiore a 1 ettaro e con sistema di smaltimento con sistema a sub-irrigazione o fitodepurazione;
  • - assenza di punti cottura;
  • - costruzione esclusivamente in legno, di colore naturale, senza opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio;
  • - copertura a capanna o, se di Su inferiore a mq. 18, anche a una falda.

Indipendentemente dalle superfici di proprietà possono inoltre essere realizzate le seguenti strutture:

  • - tettoie aperte su tutti i lati, completamente in legno (è consentita la guaina impermeabilizzante e/o un manto di copertura in laterizio) e senza opere di fondazione aventi una superficie dettata dalla proiezione a terra delle strutture verticali di sostegno pari a 12 mq e altezza non superiore a mt. 2,70. È ammessa la delimitazione su un massimo di tre lati con strutture lignee a supporto di elementi vegetali di chiusura;
  • - ricoveri per animali: al fine di agevolare l'allevamento finalizzato al consumo domestico è consentita la realizzazione di ricoveri in legno o con materiali leggeri e con le seguenti caratteristiche:
    • - copertura in legno o materiali leggeri (è consentita comunque la guaina impermeabilizzante e/o un manto di copertura in laterizio) aventi altezza massima pari a mt. 2,00;
    • - struttura priva di elementi di fondazione che può essere chiusa su tutti i lati garantendo un solo lato di accesso. Le pareti possono prevedere aperture per l'areazione ed essere dotate di griglie in rete;
    • - devono comunque essere rispettate tutte le norme igienico sanitarie vigenti in materia.

La destinazione d'uso degli annessi agricoli costruiti al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. non può essere cambiata.

Eventuali costruzioni esistenti o regolarmente autorizzate per lo stesso uso dovranno essere detratte dalla Sul ammessa.

Gli annessi di cui al presente comma non possono fruire dell'ampliamento una tantum e dei trasferimenti di Sul previsti per gli annessi esistenti.

In caso di fondi frazionati e ricadenti in aree agricole con diversa classificazione ai sensi del presente Regolamento Urbanistico, la superficie del fondo risulterà dalla semplice somma delle superfici di tutte le aree e l'ubicazione dell'annesso verrà lasciata alla discrezionalità del richiedente, fermo restando che dovranno essere applicate le normative dell'area in cui si intende ubicare l'annesso stesso.

Nel conteggio delle superfici possono essere inserite anche quelle insistenti nelle aree disciplinate dal capo II delle presenti NTA.

Nel caso di fondi derivanti da frazionamenti o vendite parziali di altri fondi effettuati successivamente alla data di prima adozione del Regolamento Urbanistico, dovrà essere dimostrato che, dal momento dell'adozione del primo Regolamento Urbanistico le superfici atte a generare un nuovo annesso, non siano state utilizzate per scopi similari. Nel contempo risulterà vietata l'edificazione sulle porzioni di fondo non trasferite per 10 anni dalla data dei contratti di compravendita e/o di affitto di fondi rustici.

Installazione di manufatti precari (art.41 c.8 L.R. 01/2005)

Consentita alle sole aziende agricole, per lo svolgimento delle attività proprie dell'azienda stessa, è assentibile nella misura di un manufatto per ciascuna di esse, previa demolizione di tutti i manufatti precari incongrui presenti nel fondo e alle seguenti condizioni:

  • - periodo di mantenimento non superiore ad un anno;
  • - manufatti realizzati in legno con colorazioni naturali e semplicemente appoggiati a terra, senza alcun tipo di fondazione;
  • - dimensioni determinate in base a motivate esigenze produttive e comunque mai superiori a mq. 42.
  • - localizzazioni e tecnologie costruttive devono essere valutate in modo da limitare l'impatto visivo, adottando tutti gli accorgimenti necessari a favorire un corretto inserimento nel contesto. È da privilegiare la localizzazione degli stessi in prossimità del centro aziendale, salvaguardando però le visibilità degli eventuali edifici classificati fino alla classe 4 dal presente regolamento urbanistico.
  • - tali manufatti non possono essere usati quali ricovero per animali da cortile.

Per le sole aziende agricole, così come individuate dall'art. 41 comma 8 della L.R.01/2005, è consentita l'installazione, oltre ai manufatti precari di cui sopra, anche di serre temporanee e serre con copertura stagionale, che possono essere mantenute per un periodo di tempo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno. Le serre temporanee o con copertura stagionale possono essere realizzate alle seguenti condizioni:

  • - Il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  • - L'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e 7 al culmine. Nel caso di serre a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  • - Le distanze minime non siano inferiori a :
    • - 5 metri dalle abitazioni presenti sul fondo
    • - 10 metri da tutte le altre abitazioni
    • - 5 metri dai confini di proprietà
    • - Distanza dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

Interventi per altre destinazioni compatibili ammesse

Gli interventi ammessi sono disciplinati per le varie aree agronomiche negli articoli seguenti.

Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse

Nelle aree ricadenti nel subsistema produttivo agricolo è ammessa la costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse di carattere tecnologico.

La costruzione, salvo quanto prescritto per le varie aree agronomiche, è disciplinata come segue:

  1. a) impianti e linee di trasporto di energia elettrica
    Sono ammesse cabine di trasformazione e distribuzione e linee di trasporto dell'energia elettrica.
    La localizzazione delle cabine dovrà essere scelta mediante uno studio preventivo di valutazione ambientale, che tenga conto della visibilità (dalle aree emergenti del territorio e dalle strade), della distribuzione e dell'incidenza dei campi magnetici in relazione anche agli insediamenti esistenti e non dovranno interessare complessi ed edifici classificati fino alla classe 4 e nelle altre classi in contesti di pregio ambientale.
    La localizzazione delle linee dovrà dimostrare di privilegiare la minima visibilità (valli e infossamenti), evitando dossi e crinali. Quando questi dovessero essere inevitabili, le linee dovranno essere interrate.
  2. b) impianti di estrazione, deposito e trattamento acque potabili
    Fermo il rispetto dei complessi ed edifici classificati fino alla classe 4 e altre classi in contesti di pregio ambientale è ammessa la costruzione nelle aree funzionalmente favorevoli alla localizzazione. Dovranno essere in tutto o in parte interrati e inerbiti superiormente e dovrà essere visibile il solo lato di accesso agli impianti, che dovrà presentarsi con le finiture superficiali tipiche dell'area agronomica.
  3. c) ripetitori per telecomunicazioni
    Non è ammessa l'installazione di ulteriori strutture per ripetitori.

Interventi finalizzati alla bioedilizia e al contenimento energetico

Fermo restando quanto detto all'articolo 3 per il calcolo della Sul, sono consentite, anche se comportanti nuovi corpi di fabbrica e manufatti edilizi, opere strettamente finalizzate alla bioedilizia, al contenimento energetico e alla produzione e all'uso di fonti energetiche alternative. Tali opere non costituiscono aumento di carico urbanistico e non sono soggette al pagamento di oneri di cui all'articolo 119 e seguenti della L.R. 1/2005.

Nei successivi articoli sono previsti gli ambiti nei quali l'edificazione è comunque preclusa all'interno di ciascuna zona agronomica.

Patrimonio edilizio esistente

Edifici agricoli

Negli edifici individuati nella tavola 5 sono ammissibili gli interventi indicati nelle Norme di attuazione 2.2.

Negli altri edifici, sempreché non comportino cambiamento della destinazione d'uso agricola, sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, ristrutturazione edilizia con possibilità di demolizione e ricostruzione nel sedime o con trasferimento totale o parziale del carico urbanistico all'interno del complesso rurale esistente.

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli per le aree agronomiche, i trasferimenti di carico urbanistico possono avvenire al di fuori dei P.A.P.d.M.A.A., nel limite del 10% della Sul degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 200 mq di Sul, solo all'interno del complesso rurale esistente e, quando ammesso nelle norme 2.2, può interessare singoli edifici in complessi oggetto delle stesse norme specifiche.

Ampliamento di edifici agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A.

Salvo quanto specificamente prescritto negli articoli seguenti per le varie aree agronomiche, al di fuori dei P.A.P.d.M.A.A. sono ammessi ampliamenti una tantum nella misura di:

  • - mq. 35 di Sul per residenze rurali senza aumento del numero di alloggi;
  • - 10% della Sul degli annessi agricoli esistenti fino ad un massimo di mq. 80.

Tutti gli ampliamenti "una tantum" sono comunque assoggettati a sottoscrizione di atto d'obbligo nel quale il richiedente, oltre a segnalare l'identificativo catastale, si impegna a non modificare la destinazione d'uso degli edifici ampliati per i successivi 10 anni.

Edifici non agricoli

Sono i fabbricati che per procedura urbanistica hanno cambiato la loro originaria destinazione agricola e quelli edificati per funzioni diverse da quelle agricole, così come definite nel presente articolo.

Fermo restando quanto previsto nelle norme 2.2, in tutti gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, opere interne funzionali alla destinazione d'uso in atto o al cambio di destinazione fra quelle consentite nell'area agronomica e gli ampliamenti a seguito specificati. Dove non in contrasto con gli articoli da 27 a 35 e con le eventuali prescrizioni in esse contenute, per le specifiche destinazioni sono ammessi anche:

  1. a) edifici ad uso produttivo
    • - possibilità di ampliamento una tantum fino al 15% della Sul esistente con un massimo di mq. 200 di Sul;
    • - in mancanza di definizione del lotto, i suoi confini sono da intendersi posti a 5,00 metri dal perimetro del fabbricato esistente o da quello ampliato, misurato al lordo di eventuali impianti tecnici, che possono trovarsi a distanza minore;
    • - H massima non superiore a quella del fabbricato esistente.
  2. b) edifici ad uso residenziale
    • - senza un aumento del numero degli alloggi, è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti fino al 20% di Sul con un massimo di 35 mq di Sul
    • - se inesistente, è ammessa la costruzione di annesso di mq. 15 di Sul a servizio del fabbricato con le stesse caratteristiche di cui ai nuovi annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A.
    Per le altre destinazioni consentite non sono ammessi ampliamenti.

Modalità di attuazione

Gli interventi ammessi, anche se comportanti cambiamento di destinazione d'uso, si attuano con intervento diretto con o senza P.A.P.d.M.A.A. come a seguito specificato.

Nuovi edifici rurali e ampliamenti degli edifici esistenti (art. 41 commi 3 e 4 della L.R. 01/2005).

I nuovi edifici rurali e gli ampliamenti degli edifici esistenti, con esclusione dei casi di cui al precedente comma, nonché i cambiamenti di destinazione d'uso per aziende con superfici minime superiori a quelle previste dal PTCP della Provincia di Arezzo, possono avvenire solo dietro formazione a approvazione di P.A.P.d.M.A.A. redatti nella forma e nei contenuti in conformità con le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato C alle Norme di attuazione del P.T.C. della Provincia di Arezzo e dietro la stipula di convenzione o atto d'obbligo a garanzia degli impegni in essi contenuti.

Disciplina dei cambiamenti di destinazione d'uso di edifici agricoli

Il cambiamento delle destinazioni d'uso da rurale ad un'altra consentita per aziende di dimensione superiore alle minime avviene esclusivamente nell'ambito dei P.A.P.d.M.A.A.. Nei casi in cui il cambiamento della destinazione d'uso sia conseguente a interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello per cui siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'articolo L.R. 10/79 e art. 4 della 64/95 e s.m.i., comporta la sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente, in cui si individuano le aree di pertinenza degli edifici e si definiscono:

  • - nel caso di pertinenze non inferiori a 1 ha, gli interventi di sistemazione ambientale non strettamente funzionali alla nuova destinazione e l'impegno per la loro realizzazione dietro congrue garanzie finanziarie, con le modalità di cui 45 comma 2 della L.R. 1/2005
  • - nel caso di pertinenze inferiori a 1 ha si applicano, in luogo della convenzione di cui sopra, oneri in misura e con le modalità di cui all'articolo 45 comma 3 della L.R. 1/2005.

Il cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli ad uso speciale come quelli costituiti da capannoni per allevamento, rimessaggio fieno, stalle, maneggio e similari caratterizzati da ampie superfici libere da attuarsi in presenza o meno di P.A.P.d.M.A.A. può avvenire con il recupero di una quota non superiore al 10% della Sul esistente o non più necessaria all'azienda mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di parziale o totale demolizione e ricostruzione. Il recupero di quote superiori al 10% della Sul esistente potrà avvenire esclusivamente previa approvazione di un piano di recupero.

Disciplina dei cambiamenti di destinazione d'uso di edifici non agricoli

Il cambiamento di destinazione d'uso di edifici non agricoli è sempre ammesso verso destinazioni agricole.

Per altre destinazioni fra quelle consentite nell'area agronomica il cambiamento è ammesso senza incremento di Sul fra le destinazioni A, F1, F4 e E1a/b e E2a/c, I9. Per destinazioni da B alle altre consentite esso può avvenire tramite demolizione e ricostruzione in unico corpo di una quota di Sul non superiore al 40% dell'esistente localizzata in tutto o in parte nell'originaria area di sedime. Il recupero di quote superiori al 40% della Sul esistente potrà avvenire esclusivamente previa approvazione di un piano di recupero.

Annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. (art. 41 c.5 della L.R. 01/2005).

Per la costruzione di annessi agricoli al di fuori del P.A.P.d.M.A.A. il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione dell'impegno a non cambiare la destinazione d'uso dell'immobile, la consistenza catastale relativa al fondo interessato e la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento, anche parziale, del fondo.

I contenuti della richiesta di Permesso di Costruire sono desumibili dall'art. 6 comma 4 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007.

Nuovi annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie (art. 41 comma 7 della L.R. 01/2005).

La costruzione di annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie per le aziende agricole che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 5 comma 1 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007. La realizzazione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime purché i fondi abbiano superficie pari almeno a 10.000 mq.

L'impresa dovrà risultare in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); l'azienda inoltre non dovrà avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda.

La verifica della commisurazione degli annessi eventualmente richiesti ai sensi del presente comma, deve essere sottoposta comunque al parere dell'Ente competente dal punto di vista agronomico, per controllare la congruità delle richieste con l'azienda in essere, nonché a quello della Provincia sotto l'aspetto di tutela paesaggistica. La richiesta dovrà essere valutata non in base ai parametri dettati dal PTCP, ma a fronte di dati inerenti la descrizione del ciclo delle lavorazioni aziendale connesse alle produzioni, nonché delle prospettive di sviluppo dell'azienda legate alle richieste presentate.

Installazione di manufatti precari (art. 41 c. 8 L.R.01/2005)

L'installazione di manufatti precari è subordinata alla presentazione di una comunicazione al Comune, con i contenuti previsti dall'art. 7 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007.

Installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale (art. 41 c. 8 L.R.01/2005)

L'installazione di delle serre, nelle tipologie previste dal presente comma ` subordinata alla presentazione di una comunicazione al Comune, con i contenuti previsti dall'art. 8 del regolamento regionale 5/R del 09 febbraio 2007.

Prescrizioni

Nuovi edifici rurali

Gli interventi di nuova edificazione previsti all'interno di P.A.P.d.M.A.A. o quelli previsti dall'articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005, approvati dall'organo competente dal punto di vista agronomico, dovranno essere localizzati nei complessi rurali esistenti e dovranno essere ad essi integrati per proporzioni, tecnologie e materiali usati.

Per gli interventi sui complessi comprendenti edifici classificati fino alla classe 4 e nelle altre classi se in contesti di pregio ambientale, ove consentito dalle norme 2.2, i nuovi fabbricati dovranno essere localizzati nella parte del complesso edificato non visibile dalla viabilità privata di accesso e dalla eventuale viabilità pubblica. Dove, per conformazione del terreno, quanto sopra sia irrealizzabile, dovranno essere ricercate localizzazioni esterne al complesso aventi gli stessi requisiti. Qualora permanga la condizione di visibilità, dovranno essere previste idonee schermature vegetazionali.

Gli ampliamenti di edifici esistenti ricadenti nei complessi di cui al comma, ferme restando le specifiche previsioni contenute nelle norme 2.2, dovranno essere posti nella parte tergale o lato monte dell'edificio interessato.

Ferma restando la possibilità di percorsi per equitazione anche di nuovo impianto per raccordo con altri esistenti nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'impianto agrario delle varie aree agronomiche, i circuiti per maneggio non potranno interessare le aree terrazzate individuate nella tavola 10.2 del piano strutturale e quelle con pendenza superiore al 10% indicate nella tavola 3.2 dello stesso piano.

Gli interventi di miglioramento fondiario e di sistemazione ambientale da prevedere in collegamento al recupero di edifici che comporti il cambiamento della destinazione agricola sono in generale quelli individuati negli articoli 2 e 3 dell'allegato C delle norme di attuazione del P.T.C. della Provincia di Arezzo integrati e precisati nei successivi articoli per le varie aree agronomiche.

Per quanto non espressamente previsto nelle norme, si intendono fatte salve le prescrizioni contenute nella L.R. 01/2005 e nel conseguente Regolamento di Attuazione del titolo IV, capo III (il territorio rurale) della stessa legge, contenuto nel DPGR 09.02.2007 n. 5/R.

Fattibilità geologica

Secondo l'abaco di cui all'elaborato 7.2 "Relazione di fattibilità".

Capo I Aree agricole della conca intermontana

Art. 27 Aree di fondovalle - A ci1

Oggetto

Sono le aree a prevalente destinazione agricola, in parte non utilizzate, su suoli alluvionali recenti limosi e limoso sabbiosi con pendenze generalmente inferiori al 5%. L'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni - talvolta è presente un moderato rischio idraulico - ne fanno aree ad elevata capacità agricola (classe I), caratterizzate tuttavia dalla limitazione legata vulnerabilità dell'acquifero superficiale.

Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 1. Fondovalle stretti di cui all'articolo 21 delle Norme di progetto di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azione sul territorio sono:

  • - Messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo dell'attività agricola, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche.
  • - Riduzione del pericolo di inquinamento della risorsa idrica sotterranea.
  • - Integrazione ambientale e funzionale delle attività manifatturiere esistenti.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole con edificabilità connessa (servizi agricoli e serre) nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi;
  • - Funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale, che possono interessare anche l'area di cui al successivo articolo 28, quali maneggio, pesca sportiva, ecc..

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse alla pratica agricola come definita nel precedente articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - residenze turistico alberghiere (E1 b);
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto con le specifiche di cui all'art. 26 (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9);
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

L'edificazione di nuovi fabbricati è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26.

Salvo dove non ammesso nelle norme 2.2 per gli edifici classificati, per la funzione agricola l'ampliamento degli edifici esistenti è sempre consentito nei limiti di cui al successivo comma.

Per le funzioni non agricole sono ammessi:

  • - interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con costruzioni prefabbricate in legno di altezza interna non superiore a m. 3,00 e tetto a capanna e superficie non superiore a mq. 40 per i locali strettamente connessi alla funzione (magazzini, servizi igienici, punto ristoro) e da demolire alla cessazione dell'attività; per la funzione di maneggio la superficie è incrementata di mq. 15 per selleria e 7,50 per ricovero di ciascun cavallo.
  • - interventi di ampliamento nei limiti di cui al precedente articolo 26 per le attività produttive esistenti;

Parametri per l'edificazione

La possibilità di costruzione di nuovi edifici e di ampliamenti per residenza agricola e per annessi è consentita in prossimità delle aree edificate e con i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo.

Prescrizioni

  • - Fermo restando che pozzi non provvisti della necessaria autorizzazione dovranno essere chiusi nel rispetto del T.U. 1775/33, le emungizioni dalla falda idrica dovranno strettamente attenersi a quanto prescritto nell'articolo 30 del piano strutturale.
  • - Oltre la superficie coperta degli edifici, le impermeabilizzazioni non potranno superare l'area corrispondente a quella di rigiro l'edificio residenziale per uno spessore medio di ml. 1,50 ed eventuali piazzali e aree di lavorazione relative a tutte le funzioni ammesse potranno essere pavimentate solo con materiali messi in opera su letto di sabbia.
  • - Per le aree ricadenti in zona di perialveo (aree FV-A1 della tavola 9.1 del Piano Strutturale) il R.U. non dovrà prevedere forme di edificazione.
  • - Gli annessi agricoli, sia all'interno di P. d. M.A.A. che in sua assenza, dovranno essere realizzati a non meno di 50 metri dal bordo del terrazzo fluviale con copertura a capanna e pareti intonacate, o secondo altre forme consolidate nella cultura locale.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati e saranno individuati da canaletti di scolo dei campi e da alberature di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.
  • - La realizzazione degli annessi di cui all'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005 è consentita, esternamente all'ANPIL, anche distante dai centri edificati, purché opportunamente schermata e fuori dalle visuali pubbliche principali.

Art. 28 Aree pianeggianti della bassa collina - Aci2

Oggetto

Sono costituite dalle aree a prevalente bassa pendenza (sempre inferiore al 10%) poste in continuità con le aree agricole di fondovalle (art. 27) caratterizzate da suoli impermeabili prive tuttavia di sostanziali limitazioni all'uso (prevalente classe I).

L'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni ne fanno aree ad elevata capacità agricola di limitate dimensioni.

Queste aree corrispondono, come quelle di cui al precedente articolo e a suo completamento, al tipo di paesaggio 1. Fondovalle stretti di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - Messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo dell'attività agricola, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche.
  • - Compressione della funzione di residenza secondaria e delle attività ricettive.
  • - Integrazione ambientale e funzionale delle attività manifatturiere esistenti.

Funzioni ammesse, interventi ammessi e parametri per l'edificazione

Come per le aree di cui al precedente articolo 27.

Prescrizioni

Le impermeabilizzazioni, quando dimostrata la necessità, possono superare i limiti prescritti per l'area di cui al precedente articolo 27.

Art. 29 Aree di tutela geomorfologica - A ci3

Oggetto

Sono le aree a prevalente destinazione agricola in parte non utilizzate situate nella zona collinare compresa fra i fondovalle e il pianalto su suoli di origine fluvio-lacustre caratterizzate da prevalente rischio geomorfologico. Comprendono più in particolare:

  1. a) le aree a prevalente matrice argillosa (CB-A2 del P.S.) con pendenze comprese fra il 10 e il 35% e suoli di scarso spessore estremamente vulnerabili al dilavamento. Tali caratteri ne fanno aree a bassa e bassissima capacità d'uso, ma di elevata caratterizzazione, quali naturale base delle balze;
  2. b) le aree marginali a matrice sabbiosa e ciottolosa di raccordo con il pianalto (CB-A4 del P.S.) e di crinale con pendenze, paesaggio agrario e capacità d'uso diversificati.

Tutta l'area è particolarmente sensibile all'instabilità e al rischio di erosione, che si aggravano con la pendenza e in presenza di pratiche colturali inadatte: arature profonde, colture a rittochino (prevalentemente vigneti), carenze di inerbimenti.

Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 5. Colline argillose del Valdarno di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - mantenimento della funzione agricola finalizzata alla tutela dell'ambiente, ivi favorendo per quanto possibile, accorpamenti e ampliamenti aziendali;
  • - nelle aree a capacità agricola III (tav. 6.3 del piano strutturale) mantenimento o riconversione delle colture in prati permanenti e pascoli;
  • - mantenimento/riconversione delle colture in oliveto su prati permanenti e colture a rotazione (per BC-A4);
  • - tutela dell'ambiente collinare nelle sue forme, nelle tessiture dei campi (aperti in BC- A2, a mosaico o a terrazzamento in BC-A4) e nelle colture suddette anche in presenza di residenza secondaria;
  • - recupero e pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, compreso quello attualmente allo stato di rudere, per residenza stabile agricola e non.

L'area ricade in gran parte nell'area naturale protetta di interesse locale delle Balze del Valdarno come al precedente articolo 12 ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole, ivi comprese quelle per zootecnia in stabulazione o allo stato brado, con edificabilità connessa nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma e per soli annessi nelle aree ricadenti nell'A.N.P.I.L.. Per la zootecnia è prescritto un carico massimo di 40 quintali di peso vivo per ettaro di superficie aziendale, comprese le eventuali parti non ricadenti nel territorio comunale;
  • - funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale; nelle aree CB-A2 del Piano Strutturale non sono ammessi i circuiti di maneggio cavalli e le altre funzioni nelle aree in cui la realizzazione comporti movimenti di terra e la modifica del profilo naturale dei versanti;
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Nelle stesse aree CB-A2 del Piano Strutturale non sono ammesse attività agricole comportanti coltivazioni sotto serra e altre opere su pendenze superiori al 10%.

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse all'agricoltura come definita nell'articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto con le specifiche di cui all'art. 26 (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9);
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Ferme restando le norme 2.2 per gli edifici in esse compresi, per gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione.

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

Fermo restando quanto prescritto per le aree ricadenti nell'A.N.P.I.L., l'edificazione di nuovi fabbricati e l'ampliamento di quelli esistenti è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26 nei limiti di cui al successivo comma e, per gli edifici classificati, quando ammesso nelle norme 2.2.

Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati per residenza agricola relativa alla formazione di nuove aziende. Nuovi fabbricati anche di residenza agricola possono essere consentiti, solo in presenza di ampliamenti e accorpamenti aziendali e, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 22 e 35 del P.T.C. della Provincia di Arezzo, nuovi annessi per fienili, annessi agricoli e tettoie per rimessa mezzi solo in corrispondenza delle aree edificate esistenti.

Sono ammessi ampliamenti rispettivamente fino a mq. 40 e mq. 25 per i soli edifici di cui è prevista la conservazione con possibilità di ampliamento nelle norme 2.2.

Per le funzioni non agricole sono ammessi nelle sole aree classificate CB-A4 di Piano Strutturale interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con tecnologie di prefabbricazione in legno di altezza interna non superiore a m. 3,00 e tetto a capanna e superficie non superiore a mq. 30 per i locali strettamente connessi alla funzione (magazzini, servizi igienici, punto ristoro) e da demolire alla cessazione dell'attività.

Per le funzioni non agricole sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento nei limiti di cui al precedente articolo 26 per le attività produttive esistenti.

Parametri per l'edificazione

Secondo i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo e i disposti del titolo IV della L.R. 01/2005.

Prescrizioni

  • - Il rilascio dei Permessi di Costruire e le S.C.I.A. sono subordinate alla stipula di atto d'obbligo per il mantenimento in efficienza dell'ambiente collinare.
  • - Nell'area agronomica aree per orti familiari con i caratteri e le prescrizioni di cui all'articolo 35 possono essere individuate solo in corrispondenza delle aree di crinale e nelle pendenze inferiori al 10% individuate nella tavola 3.2 del piano struttura le. Tali aree non possono essere comprese in nessun caso fra quelle di cui al D.M. 1444/68.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati. Nel caso di recinzioni sono prescritte siepi di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.

Art. 30 Aree di pianalto - A ci4

Oggetto

Sono le aree a prevalentemente funzione agricola situate sulla parte sommitale dei depositi lacustri caratterizzate da pendenze sempre inferiori al 5% e quelle ad esse assimilabili per caratteristiche di pendenza e di paesaggio agrario. Sono caratterizzate da buona o ottima stabilità e buona permeabilità, ma modesta disponibilità di acqua sotterranea.

Per l'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni sono aree ad elevata capacità agricola (classe I) e vocate per ogni tipo di coltura.

Queste aree corrispondono al tipo di paesaggio 4. Pianalti di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo compatibile dell'attività agricola, anche sostenuta da attività integrative del reddito, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche;

L'area è interamente compresa nell'A.n.p.i.l. delle Balze del Valdarno come al precedente articolo 12 ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole, ivi compreso agriturismo, ma escluse quelle relative alla zootecnia industriale da stabulazione e allo stato brado, con edificabilità connessa (servizi agricoli e serre) nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma e per soli annessi nelle aree ricadenti nell'A.N.P.I.L..;
  • - residenza stabile nel patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare connessa alla residenza;

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse all'agricoltura come definita nell'articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza (A);
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza;
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9)

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

Fermo restando quanto prescritto per le aree ricadenti nell'A.N.P.I.L., l'edificazione di nuovi fabbricati e l'ampliamento di quelli esistenti è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26 nei limiti di cui al successivo comma e, per gli edifici classificati, quando ammesso nelle norme 2.2.

Parametri per l'edificazione

Per le aree interne al perimetro dell'A.N.P.I.L. i parametri del PTCP sono da considerarsi applicabili per i soli annessi agricoli. In tutta l'area agronomica l'edificabilità connessa alla residenza agricola è ammessa solo nei P.d.M.A.A. che prevedano accorpamenti e ampliamenti della superficie.

Prescrizioni

  • - Fermo restando che pozzi non provvisti della necessaria autorizzazione dovranno essere chiusi nel rispetto del T.U. 1775/33, le emungizioni dalla falda idrica dovranno strettamente attenersi a quanto prescritto nell'articolo 30 del piano strutturale.
  • - Oltre la superficie coperta degli edifici, le impermeabilizzazioni non potranno superare l'area corrispondente a quella di rigiro l'edificio residenziale per uno spessore medio di ml. 1,50 ed eventuali piazzali e aree di lavorazione relative a tutte le funzioni ammesse potranno essere pavimentate solo con materiali messi in opera su letto di sabbia.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati e saranno individuati dai canaletti di scolo dei campi, da bassi ciglioni e da siepi e/o alberature di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.

Art. 31 Aree di margine di pianalto - A ci5

Oggetto

Comprendono le aree a funzione prevalentemente agricola situate nelle parti marginali del pianalto caratterizzate da pendenze generalmente inferiori al 5% e da una marcata tendenza all'instabilità per crolli e all'erosione, che possono subire anche una rapida evoluzione.

Queste aree corrispondono, come quelle di cui al precedente articolo e a suo completamento, al tipo di paesaggio 4. Pianalti di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse il solo obiettivo di piano strutturale che dovrà essere perseguito con le azioni sul territorio è il solo mantenimento delle risorse esistenti e dello stato dei luoghi.

L'area è interamente compresa nell'A.n.p.i.l. delle Balze del Valdarno come al precedente articolo 12 ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

Nell'area è ammessa la sola funzione agricola che non comporti aumento di carico urbanistico in essa.

Negli edifici

Negli eventuali edifici esistenti è ammessa la sola funzione di annesso agricolo.

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

Non sono ammessi nuovi edifici, né costruzioni precarie e/o stagionali

Prescrizioni

In tali aree non sono ammesse opere volte a trasformare o modificare l'assetto plano altimetrico dei luoghi, ivi comprese le opere per il drenaggio delle acque superficiali.

Le prescrizioni, quando compatibili con quanto sopra, sono le stesse di cui al precedente articolo 30.

Art. 32 Aree di estrazione di argilla comprese nel P.A.E.R.P. - A ci6

Oggetto e obiettivi

Comprende le aree di coltivazione della cava di estrazione di argilla per la produzione del cotto Pratigliolmi in dissesto geomorfologico per ragioni antropiche (cave) che non sono spontaneamente recuperabili, ma che necessitano di una mirata e differenziata strategia di intervento. Esse sono:

  • - aree interessate dalla coltivazione della cava della Pratigliolmi e ad esse limitrofe;

In tali aree gli obiettivi, in conformità con quelli di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - Recupero delle aree con metodi di bioingegneria naturalistica finalizzati alle specifiche problematiche di area e alle destinazioni previste dal piano strutturale.
  • - Progressivo risanamento ambientale per lotti delle aree oggetto di coltivazione di cava comprese nel P.A.E.R.P. secondo un progetto da attuare con tecniche di ingegneria

Funzioni ammesse

Secondo il piano di coltivazione approvato, o le sue varianti successive, le aree in esso interessate sono utilizzate per l'estrazione dell'argilla nelle forme e nelle quantità in esso previste.

Le aree dismesse dovranno essere destinate a funzioni naturali nelle parti più acclivi e ad uso agricolo senza edificabilità nelle aree a più bassa pendenza secondo il piano di risanamento delle aree connesso al piano di coltivazione.

Interventi ammessi

Sono ammessi tutti gli interventi strettamente connessi alla corretta escavazione dei materiali e delle opere ad essa complementari previste nel piano di coltivazione.

Nelle aree dismesse devono essere interessate dalle opere di risanamento ambientale finalizzate ad accogliere correttamente le destinazioni finali.

Non sono previsti interventi di edificazione o altre opere di sistemazione non finalizzate alle funzioni finali.

Modalità di attuazione

In tutta l'area interessata dal P.A.E.R.P. gli interventi per la coltivazione e il recupero progressivo dell'area si attuano previa approvazione di piano di coltivazione di spettanza privata ai sensi, con gli effetti e con i contenuti di cui alla L.R. 78/98.

Prescrizioni

Capo II Aree agricole del versante del Pratomagno

Art. 33 Aree terrazzate - A vp1

Oggetto

Sono le aree a prevalentemente funzione agricola, in parte segnate dall'abbandono e dall'uso temporaneo, che si sviluppano sui versanti dei primi contrafforti del Pratomagno nei bacini del T. Faella e del borro Spina sull'originario substrato arenaceo, caratterizzate in prevalenza da pendenze da medie a elevate (raramente superiori al 50%) e rimodellate con opere di ciglionamento e terrazzamento. Le aree più acclivi, specie in assenza di manutenzione, risultano vulnerabili all'erosione e all'instabilità dei terrazzamenti.

Per l'effetto congiunto di tali caratteri, cui si affianca una generale favorevole esposizione e una buona infrastrutturazione, le aree sono adatte e moderatamente adatte a colture specializzate tipiche di zona (oliveto) (classi II e III).

Sono le aree di più antico insediamento rurale del comune e conservano le stratificazioni dei vari periodi della storia urbanistica comunale, costituendo un tessuto fortemente integrato per continuità, morfologia, tecnologie e materiali usati da tutelare. Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 7. Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - politica integrata volta al conseguimento del massimo sviluppo agricolo compatibile con la tutela dell'ambiente fisico-paesaggistico attraverso incentivi economici e normativi volti al riordino e all'ampliamento della superficie aziendale e alla valorizzazione del prodotto di alta qualità;
  • - valorizzazione dell'economia rurale attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili;
  • - tutela, ripristino e valorizzazione del paesaggio rurale ed edificato e delle sue componenti (terrazzamenti, viabilità e percorsi storici, muri di sostegno, ecc.);
  • - massimo recupero del patrimonio edilizio esistente.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - attività agricole, ivi comprese quelle agrituristiche, da localizzare in complessi edilizi compatibili con questo uso (vedi norme 2.2);
  • - residenza.

Negli edifici

Oltre le funzioni ammesse nel territorio, sono consentite funzioni di:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2). Gli ampliamenti potranno avvenire solo al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici con esclusione dei soli annessi agricoli previsti e ammissibili all'interno di P.d.M.A.A. con previsione di riaccorpamenti fondiari e quelli per le attività agrituristiche. Non sono tuttavia ammissibili nelle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche di cui alla tavola 10.2 del piano strutturale.

Nuovi piccoli annessi agricoli (disciplinati dall'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005) per ricovero attrezzi, possono essere ammessi nel numero di uno per fondo agricolo avente superficie, anche se frazionata, superiore a 1,5 ettari e che ne siano privi, al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Gli stessi dovranno avere la caratteristiche di cui all'art.26 delle presenti norme

Parametri per l'edificazione

Secondo i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo e i disposti del titolo IV della L.R. 01/2005.

Prescrizioni

Interventi di sistemazione ambientale

Gli interventi di sistemazione ambientale connessi o meno ai P.d.M.A.A. consistono in:

  • - copertura vegetale continua nelle aree a rischio potenziale di erosione 3 (severo) in assenza di terrazzamenti e in ogni caso nelle aree a rischio 4 (molto severo) (vedi tavola 6.2 del piano strutturale;
  • - ripristino dei ciglionamenti e dei muri a secco in continuità con le parti esistenti da eseguire con le stesse tecnologie e materiali:

Altre prescrizioni e indirizzi prescrittivi

  • - per aree insediate significative il R.U. potrà prevedere norme disegnate volte a definire i rapporti e i significati formali e funzionali. Per tali aree il comune potrà anche assumersi, con diritto di rivalsa, l'obbligo di redigere il piano o il progetto di recupero, indicandovi le eventuali aree e gli immobili pubblici o ad uso pubblico.
  • - gli interventi di ristrutturazione e i nuovi inserimenti, quando ammessi, dovranno essere eseguiti con i materiali locali e in uso nell'architettura del luogo o compatibili con essi.

Art. 34 Aree terrazzate marginalizzate - A vp2

Oggetto

Sono le aree con caratteri simili a quelli dell'area articolo 33, ma contraddistinte da maggiore acclività (in gran parte superiore al 50%), marginalità urbanistica e funzionale e marcate situazioni di abbandono. Pur essendo in parte moderatamente adatte a colture specializzate tipiche di zona, devono essere trattate come aree a residuale funzione agricola ai sensi del 4º comma dell'articolo 1 della L.R. 64/95 come modificato dalla L.R. 25/97.

Le aree più acclivi risultano vulnerabili all'erosione e all'instabilità dei terrazzamenti, che si aggravano con il diffuso abbandono. La conservazione dei suoli presupporrebbe un complessivo oneroso mantenimento delle opere di presidio, improponibile per un'agricoltura di produzione, ma possibile in un contesto agricolo residenziale e di mantenimento dei caratteri storico paesaggistici.

L'area, penalizzata dalle limitazioni fisiche e dal pesante abbandono, è segnata dal degrado di molti insediamenti e, allo stesso tempo, da un diffuso fenomeno dell'uso temporaneo.

Con quelle del precedente articolo 33, queste aree completano il tipo di paesaggio 7. Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato (articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo).

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - politica integrata volta al mantenimento della funzione agricola quale attività complementare, in quanto garanzia del mantenimento del paesaggio agrario esistente e delle sue componenti, in primis i terrazzamenti;
  • - integrazione dell'attività agricola marginale con altre funzioni e settori produttivi compatibili;
  • - tutela, ripristino e valorizzazione del paesaggio rurale ed edificato e delle sue componenti (terrazzamenti, viabilità e percorsi storici, muri di sostegno, ecc.);
  • - massimo recupero del patrimonio edilizio esistente da ottenere, oltre che con la residenza stabile, anche con quella temporanea e turistica connessa alla garanzia di mantenimento delle componenti del paesaggio e di presidio dell'area.

Funzioni ammesse

Nel territorio e negli edifici

  • - attività agricole, ivi comprese quelle agrituristiche, da localizzare nei complessi edilizi compatibili con questo uso;
  • - residenza;
  • - attività ricettive (E1a,b);
  • - ricettività turistica familiare connessa alla residenza;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere (E2a)
  • - residence (E2c);
  • - pubblici esercizi senza ricettività negli edifici compatibili per ubicazione e tipologia;
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale quali attività sportive senza presenza di maneggi.

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici, ivi compresi quelli per residenza rurale.

Nuovi piccoli annessi agricoli (disciplinati dall'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005) per ricovero attrezzi, possono essere ammessi nel numero di uno per fondo agricolo avente superficie, anche se frazionata, superiore a 1,5 ettari e che ne siano privi.

Gli stessi dovranno avere la caratteristiche di cui all'art. 26 delle presenti norme.

Per le funzioni non agricole e per le attività agrituristiche sono ammessi interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con costruzioni prefabbricate in legno di altezza interna inferiore a m. 2,40 e tetto a capanna e Su non superiore a mq. 30 per i locali strettamente connessi alla funzione e da demolire alla cessazione dell'attività.

Prescrizioni

Gli interventi di sistemazione ambientale sono quelli di cui al precedente articolo 33.

Gli interventi di ristrutturazione e i nuovi inserimenti, quando ammessi, dovranno essere eseguiti con i materiali locali e in uso nell'architettura del luogo o compatibili con essi.

Capo III Aree ortive periurbane o intercluse

Art. 35 Aree periurbane o intercluse - A pu1

Oggetto

Comprendono le aree ortive periurbane a trama minuta strettamente integrative dei centri e dei nuclei abitati, o in essi intercluse, e quelle da prevedere in relazione alla idonea localizzazione e accessibilità per gli abitanti e alla necessità di prevedere aree verdi a tutela degli stessi abitati.

Essendo la pratica ortiva fortemente radicata e la popolazione caratterizzata da crescente indice di vecchiaia, tali aree assumono anche una funzione sociale e di servizio.

In esse gli obiettivi che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - promozione e consolidamento della funzione agricola integrativa dei centri e dei nuclei, da perseguire con il potenziamento della residenza stabile in essi e con interventi attivi, che incidano sulla qualità e sul grado di utilizzazione delle aree.

Le aree di cui al presente articolo non sono da considerare fra quelle disciplinate dal Capo III (il territorio rurale) della L.R. 01/2005.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - coltivazioni ortive;
  • - percorsi pubblici attrezzati e verde di arredo;
  • - piccole aree di socializzazione e attrezzature ludiche, ivi comprese funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale quali maneggio, pesca sportiva, ecc.. che dovranno essere distanti dai centri abitati al fine di non recare pregiudizio alla funzione residenziale

Negli edifici

Oltre eventuali annessi che insistono nella zona, negli edifici esistenti è ammessa la sola residenza.

Ferme restando le funzioni compatibili con gli edifici classificati nelle norme 2.2, per i fabbricati ricadenti in tali aree sono ammessi i soli cambiamenti di destinazione d'uso a residenza o ad un suo annesso non abitabile.

Interventi ammessi e parametri per l'edificazione

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2). Gli ampliamenti potranno avvenire solo al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Nuovi edifici

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici, ivi compresi quelli per residenza rurale.

Nuovi annessi a servizio degli orti

Previa demolizione di eventuali baracche e altre costruzioni precarie presenti e per appezzamenti di estensione superiore a mq. 1000, sono ammessi nuovi piccoli annessi perla rimessa degli attrezzi a servizio delle aree ortive con Su non superiore a mq. 12 e H interna inferiore a m. 2,40.

Eventuali costruzioni esistenti o regolarmente autorizzate per lo stesso uso dovranno essere detratte dalla Su ammessa.

Modalità di attuazione

Edifici esistenti

Per gli interventi sui fabbricati esistenti la modalità di attuazione è diretta.

Nuovi annessi a servizio degli orti

L'installazione di detti annessi è assoggettata a Permesso di Costruire e a ad atto d'obbligo contenente l'impegno alla rimozione al momento della cessazione dell'attività e/o della cessione di parte del fondo.

Nel caso di annessi esistenti di cui deve essere prevista la demolizione è prescritto la sottoscrizione di atto d'obbligo con l'impegno alla preventiva demolizione.

Prescrizioni

L'edificazione di piccoli annessi per rimessa attrezzi ha obbligo di conformità con le seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento integrale dei terrazzamenti e dei ciglioni e loro ripristino in caso di deterioramento o crollo;
  • - indicazione dei manufatti esistenti da demolire contestualmente al rilascio dell'atto amministrativo;
  • - unica tipologia edilizia e costruttiva in strutture di legno isolate; divieto di accorpamento di annessi in unità di dimensione maggiore; assenza di spazi cottura e di servizi igienici; unica apertura di accesso;
  • - localizzazione dell'annesso lato monte del terrazzamento, garantendo la possibilità di scolo del muro a secco;
  • - è da escludere l'apertura di nuove strade per il collegamento con il centro abitato.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51