Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 27 Aree di fondovalle - A ci1

Oggetto

Sono le aree a prevalente destinazione agricola, in parte non utilizzate, su suoli alluvionali recenti limosi e limoso sabbiosi con pendenze generalmente inferiori al 5%. L'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni - talvolta è presente un moderato rischio idraulico - ne fanno aree ad elevata capacità agricola (classe I), caratterizzate tuttavia dalla limitazione legata vulnerabilità dell'acquifero superficiale.

Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 1. Fondovalle stretti di cui all'articolo 21 delle Norme di progetto di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azione sul territorio sono:

  • - Messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo dell'attività agricola, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche.
  • - Riduzione del pericolo di inquinamento della risorsa idrica sotterranea.
  • - Integrazione ambientale e funzionale delle attività manifatturiere esistenti.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole con edificabilità connessa (servizi agricoli e serre) nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi;
  • - Funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale, che possono interessare anche l'area di cui al successivo articolo 28, quali maneggio, pesca sportiva, ecc..

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse alla pratica agricola come definita nel precedente articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - residenze turistico alberghiere (E1 b);
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto con le specifiche di cui all'art. 26 (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9);
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

L'edificazione di nuovi fabbricati è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26.

Salvo dove non ammesso nelle norme 2.2 per gli edifici classificati, per la funzione agricola l'ampliamento degli edifici esistenti è sempre consentito nei limiti di cui al successivo comma.

Per le funzioni non agricole sono ammessi:

  • - interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con costruzioni prefabbricate in legno di altezza interna non superiore a m. 3,00 e tetto a capanna e superficie non superiore a mq. 40 per i locali strettamente connessi alla funzione (magazzini, servizi igienici, punto ristoro) e da demolire alla cessazione dell'attività; per la funzione di maneggio la superficie è incrementata di mq. 15 per selleria e 7,50 per ricovero di ciascun cavallo.
  • - interventi di ampliamento nei limiti di cui al precedente articolo 26 per le attività produttive esistenti;

Parametri per l'edificazione

La possibilità di costruzione di nuovi edifici e di ampliamenti per residenza agricola e per annessi è consentita in prossimità delle aree edificate e con i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo.

Prescrizioni

  • - Fermo restando che pozzi non provvisti della necessaria autorizzazione dovranno essere chiusi nel rispetto del T.U. 1775/33, le emungizioni dalla falda idrica dovranno strettamente attenersi a quanto prescritto nell'articolo 30 del piano strutturale.
  • - Oltre la superficie coperta degli edifici, le impermeabilizzazioni non potranno superare l'area corrispondente a quella di rigiro l'edificio residenziale per uno spessore medio di ml. 1,50 ed eventuali piazzali e aree di lavorazione relative a tutte le funzioni ammesse potranno essere pavimentate solo con materiali messi in opera su letto di sabbia.
  • - Per le aree ricadenti in zona di perialveo (aree FV-A1 della tavola 9.1 del Piano Strutturale) il R.U. non dovrà prevedere forme di edificazione.
  • - Gli annessi agricoli, sia all'interno di P. d. M.A.A. che in sua assenza, dovranno essere realizzati a non meno di 50 metri dal bordo del terrazzo fluviale con copertura a capanna e pareti intonacate, o secondo altre forme consolidate nella cultura locale.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati e saranno individuati da canaletti di scolo dei campi e da alberature di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.
  • - La realizzazione degli annessi di cui all'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005 è consentita, esternamente all'ANPIL, anche distante dai centri edificati, purché opportunamente schermata e fuori dalle visuali pubbliche principali.

Art. 28 Aree pianeggianti della bassa collina - Aci2

Oggetto

Sono costituite dalle aree a prevalente bassa pendenza (sempre inferiore al 10%) poste in continuità con le aree agricole di fondovalle (art. 27) caratterizzate da suoli impermeabili prive tuttavia di sostanziali limitazioni all'uso (prevalente classe I).

L'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni ne fanno aree ad elevata capacità agricola di limitate dimensioni.

Queste aree corrispondono, come quelle di cui al precedente articolo e a suo completamento, al tipo di paesaggio 1. Fondovalle stretti di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - Messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo dell'attività agricola, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche.
  • - Compressione della funzione di residenza secondaria e delle attività ricettive.
  • - Integrazione ambientale e funzionale delle attività manifatturiere esistenti.

Funzioni ammesse, interventi ammessi e parametri per l'edificazione

Come per le aree di cui al precedente articolo 27.

Prescrizioni

Le impermeabilizzazioni, quando dimostrata la necessità, possono superare i limiti prescritti per l'area di cui al precedente articolo 27.

Art. 29 Aree di tutela geomorfologica - A ci3

Oggetto

Sono le aree a prevalente destinazione agricola in parte non utilizzate situate nella zona collinare compresa fra i fondovalle e il pianalto su suoli di origine fluvio-lacustre caratterizzate da prevalente rischio geomorfologico. Comprendono più in particolare:

  1. a) le aree a prevalente matrice argillosa (CB-A2 del P.S.) con pendenze comprese fra il 10 e il 35% e suoli di scarso spessore estremamente vulnerabili al dilavamento. Tali caratteri ne fanno aree a bassa e bassissima capacità d'uso, ma di elevata caratterizzazione, quali naturale base delle balze;
  2. b) le aree marginali a matrice sabbiosa e ciottolosa di raccordo con il pianalto (CB-A4 del P.S.) e di crinale con pendenze, paesaggio agrario e capacità d'uso diversificati.

Tutta l'area è particolarmente sensibile all'instabilità e al rischio di erosione, che si aggravano con la pendenza e in presenza di pratiche colturali inadatte: arature profonde, colture a rittochino (prevalentemente vigneti), carenze di inerbimenti.

Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 5. Colline argillose del Valdarno di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - mantenimento della funzione agricola finalizzata alla tutela dell'ambiente, ivi favorendo per quanto possibile, accorpamenti e ampliamenti aziendali;
  • - nelle aree a capacità agricola III (tav. 6.3 del piano strutturale) mantenimento o riconversione delle colture in prati permanenti e pascoli;
  • - mantenimento/riconversione delle colture in oliveto su prati permanenti e colture a rotazione (per BC-A4);
  • - tutela dell'ambiente collinare nelle sue forme, nelle tessiture dei campi (aperti in BC- A2, a mosaico o a terrazzamento in BC-A4) e nelle colture suddette anche in presenza di residenza secondaria;
  • - recupero e pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, compreso quello attualmente allo stato di rudere, per residenza stabile agricola e non.

L'area ricade in gran parte nell'area naturale protetta di interesse locale delle Balze del Valdarno come al precedente articolo 12 ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole, ivi comprese quelle per zootecnia in stabulazione o allo stato brado, con edificabilità connessa nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma e per soli annessi nelle aree ricadenti nell'A.N.P.I.L.. Per la zootecnia è prescritto un carico massimo di 40 quintali di peso vivo per ettaro di superficie aziendale, comprese le eventuali parti non ricadenti nel territorio comunale;
  • - funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale; nelle aree CB-A2 del Piano Strutturale non sono ammessi i circuiti di maneggio cavalli e le altre funzioni nelle aree in cui la realizzazione comporti movimenti di terra e la modifica del profilo naturale dei versanti;
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Nelle stesse aree CB-A2 del Piano Strutturale non sono ammesse attività agricole comportanti coltivazioni sotto serra e altre opere su pendenze superiori al 10%.

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse all'agricoltura come definita nell'articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto con le specifiche di cui all'art. 26 (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9);
  • - attività manifatturiere non inquinanti limitatamente a quelle presenti purché localizzate in tipologie insediative specifiche (capannoni e simili).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Ferme restando le norme 2.2 per gli edifici in esse compresi, per gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione.

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

Fermo restando quanto prescritto per le aree ricadenti nell'A.N.P.I.L., l'edificazione di nuovi fabbricati e l'ampliamento di quelli esistenti è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26 nei limiti di cui al successivo comma e, per gli edifici classificati, quando ammesso nelle norme 2.2.

Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati per residenza agricola relativa alla formazione di nuove aziende. Nuovi fabbricati anche di residenza agricola possono essere consentiti, solo in presenza di ampliamenti e accorpamenti aziendali e, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 22 e 35 del P.T.C. della Provincia di Arezzo, nuovi annessi per fienili, annessi agricoli e tettoie per rimessa mezzi solo in corrispondenza delle aree edificate esistenti.

Sono ammessi ampliamenti rispettivamente fino a mq. 40 e mq. 25 per i soli edifici di cui è prevista la conservazione con possibilità di ampliamento nelle norme 2.2.

Per le funzioni non agricole sono ammessi nelle sole aree classificate CB-A4 di Piano Strutturale interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con tecnologie di prefabbricazione in legno di altezza interna non superiore a m. 3,00 e tetto a capanna e superficie non superiore a mq. 30 per i locali strettamente connessi alla funzione (magazzini, servizi igienici, punto ristoro) e da demolire alla cessazione dell'attività.

Per le funzioni non agricole sono ammessi:

  • - interventi di ampliamento nei limiti di cui al precedente articolo 26 per le attività produttive esistenti.

Parametri per l'edificazione

Secondo i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo e i disposti del titolo IV della L.R. 01/2005.

Prescrizioni

  • - Il rilascio dei Permessi di Costruire e le S.C.I.A. sono subordinate alla stipula di atto d'obbligo per il mantenimento in efficienza dell'ambiente collinare.
  • - Nell'area agronomica aree per orti familiari con i caratteri e le prescrizioni di cui all'articolo 35 possono essere individuate solo in corrispondenza delle aree di crinale e nelle pendenze inferiori al 10% individuate nella tavola 3.2 del piano struttura le. Tali aree non possono essere comprese in nessun caso fra quelle di cui al D.M. 1444/68.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati. Nel caso di recinzioni sono prescritte siepi di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.

Art. 30 Aree di pianalto - A ci4

Oggetto

Sono le aree a prevalentemente funzione agricola situate sulla parte sommitale dei depositi lacustri caratterizzate da pendenze sempre inferiori al 5% e quelle ad esse assimilabili per caratteristiche di pendenza e di paesaggio agrario. Sono caratterizzate da buona o ottima stabilità e buona permeabilità, ma modesta disponibilità di acqua sotterranea.

Per l'assenza di rischio d'erosione e di altre limitazioni sono aree ad elevata capacità agricola (classe I) e vocate per ogni tipo di coltura.

Queste aree corrispondono al tipo di paesaggio 4. Pianalti di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - messa a coltura di tutti i terreni disponibili e massimo sviluppo compatibile dell'attività agricola, anche sostenuta da attività integrative del reddito, con particolare riferimento alle colture orticole e specializzate, anche sotto serra, e di quelle biologiche;

L'area è interamente compresa nell'A.n.p.i.l. delle Balze del Valdarno come al precedente articolo 12 ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - Attività agricole, ivi compreso agriturismo, ma escluse quelle relative alla zootecnia industriale da stabulazione e allo stato brado, con edificabilità connessa (servizi agricoli e serre) nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma e per soli annessi nelle aree ricadenti nell'A.N.P.I.L..;
  • - residenza stabile nel patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare connessa alla residenza;

Negli edifici

Oltre le funzioni connesse all'agricoltura come definita nell'articolo 26 sono ammesse:

  • - residenza (A);
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza;
  • - residence (E2c);
  • - commercio al minuto (A4);
  • - artigianato di servizio (A4);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - servizi sanitari / assistenziali (I9)

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

Fermo restando quanto prescritto per le aree ricadenti nell'A.N.P.I.L., l'edificazione di nuovi fabbricati e l'ampliamento di quelli esistenti è consentita quando connessa alla sola attività agricola come definita nel precedente articolo 26 nei limiti di cui al successivo comma e, per gli edifici classificati, quando ammesso nelle norme 2.2.

Parametri per l'edificazione

Per le aree interne al perimetro dell'A.N.P.I.L. i parametri del PTCP sono da considerarsi applicabili per i soli annessi agricoli. In tutta l'area agronomica l'edificabilità connessa alla residenza agricola è ammessa solo nei P.d.M.A.A. che prevedano accorpamenti e ampliamenti della superficie.

Prescrizioni

  • - Fermo restando che pozzi non provvisti della necessaria autorizzazione dovranno essere chiusi nel rispetto del T.U. 1775/33, le emungizioni dalla falda idrica dovranno strettamente attenersi a quanto prescritto nell'articolo 30 del piano strutturale.
  • - Oltre la superficie coperta degli edifici, le impermeabilizzazioni non potranno superare l'area corrispondente a quella di rigiro l'edificio residenziale per uno spessore medio di ml. 1,50 ed eventuali piazzali e aree di lavorazione relative a tutte le funzioni ammesse potranno essere pavimentate solo con materiali messi in opera su letto di sabbia.
  • - In tutta l'area agronomica i limiti di proprietà saranno preferenzialmente non recintati e saranno individuati dai canaletti di scolo dei campi, da bassi ciglioni e da siepi e/o alberature di essenze locali a foglia caduca (vedi elenco della provincia di Arezzo) eventualmente integrate da rete a maglia sciolta.

Art. 31 Aree di margine di pianalto - A ci5

Oggetto

Comprendono le aree a funzione prevalentemente agricola situate nelle parti marginali del pianalto caratterizzate da pendenze generalmente inferiori al 5% e da una marcata tendenza all'instabilità per crolli e all'erosione, che possono subire anche una rapida evoluzione.

Queste aree corrispondono, come quelle di cui al precedente articolo e a suo completamento, al tipo di paesaggio 4. Pianalti di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse il solo obiettivo di piano strutturale che dovrà essere perseguito con le azioni sul territorio è il solo mantenimento delle risorse esistenti e dello stato dei luoghi.

L'area è interamente compresa nell'A.n.p.i.l. delle Balze del Valdarno come al precedente articolo 12 ed è compresa anche nella Carta della natura della Provincia di Arezzo (codice area n. 22 - Balze).

Funzioni ammesse

Nel territorio

Nell'area è ammessa la sola funzione agricola che non comporti aumento di carico urbanistico in essa.

Negli edifici

Negli eventuali edifici esistenti è ammessa la sola funzione di annesso agricolo.

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

Non sono ammessi nuovi edifici, né costruzioni precarie e/o stagionali

Prescrizioni

In tali aree non sono ammesse opere volte a trasformare o modificare l'assetto plano altimetrico dei luoghi, ivi comprese le opere per il drenaggio delle acque superficiali.

Le prescrizioni, quando compatibili con quanto sopra, sono le stesse di cui al precedente articolo 30.

Art. 32 Aree di estrazione di argilla comprese nel P.A.E.R.P. - A ci6

Oggetto e obiettivi

Comprende le aree di coltivazione della cava di estrazione di argilla per la produzione del cotto Pratigliolmi in dissesto geomorfologico per ragioni antropiche (cave) che non sono spontaneamente recuperabili, ma che necessitano di una mirata e differenziata strategia di intervento. Esse sono:

  • - aree interessate dalla coltivazione della cava della Pratigliolmi e ad esse limitrofe;

In tali aree gli obiettivi, in conformità con quelli di piano strutturale, che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - Recupero delle aree con metodi di bioingegneria naturalistica finalizzati alle specifiche problematiche di area e alle destinazioni previste dal piano strutturale.
  • - Progressivo risanamento ambientale per lotti delle aree oggetto di coltivazione di cava comprese nel P.A.E.R.P. secondo un progetto da attuare con tecniche di ingegneria

Funzioni ammesse

Secondo il piano di coltivazione approvato, o le sue varianti successive, le aree in esso interessate sono utilizzate per l'estrazione dell'argilla nelle forme e nelle quantità in esso previste.

Le aree dismesse dovranno essere destinate a funzioni naturali nelle parti più acclivi e ad uso agricolo senza edificabilità nelle aree a più bassa pendenza secondo il piano di risanamento delle aree connesso al piano di coltivazione.

Interventi ammessi

Sono ammessi tutti gli interventi strettamente connessi alla corretta escavazione dei materiali e delle opere ad essa complementari previste nel piano di coltivazione.

Nelle aree dismesse devono essere interessate dalle opere di risanamento ambientale finalizzate ad accogliere correttamente le destinazioni finali.

Non sono previsti interventi di edificazione o altre opere di sistemazione non finalizzate alle funzioni finali.

Modalità di attuazione

In tutta l'area interessata dal P.A.E.R.P. gli interventi per la coltivazione e il recupero progressivo dell'area si attuano previa approvazione di piano di coltivazione di spettanza privata ai sensi, con gli effetti e con i contenuti di cui alla L.R. 78/98.

Prescrizioni

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51