Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 33 Aree terrazzate - A vp1

Oggetto

Sono le aree a prevalentemente funzione agricola, in parte segnate dall'abbandono e dall'uso temporaneo, che si sviluppano sui versanti dei primi contrafforti del Pratomagno nei bacini del T. Faella e del borro Spina sull'originario substrato arenaceo, caratterizzate in prevalenza da pendenze da medie a elevate (raramente superiori al 50%) e rimodellate con opere di ciglionamento e terrazzamento. Le aree più acclivi, specie in assenza di manutenzione, risultano vulnerabili all'erosione e all'instabilità dei terrazzamenti.

Per l'effetto congiunto di tali caratteri, cui si affianca una generale favorevole esposizione e una buona infrastrutturazione, le aree sono adatte e moderatamente adatte a colture specializzate tipiche di zona (oliveto) (classi II e III).

Sono le aree di più antico insediamento rurale del comune e conservano le stratificazioni dei vari periodi della storia urbanistica comunale, costituendo un tessuto fortemente integrato per continuità, morfologia, tecnologie e materiali usati da tutelare. Queste aree corrispondono, specificandone i limiti, al tipo di paesaggio 7. Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato di cui all'articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo.

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - politica integrata volta al conseguimento del massimo sviluppo agricolo compatibile con la tutela dell'ambiente fisico-paesaggistico attraverso incentivi economici e normativi volti al riordino e all'ampliamento della superficie aziendale e alla valorizzazione del prodotto di alta qualità;
  • - valorizzazione dell'economia rurale attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili;
  • - tutela, ripristino e valorizzazione del paesaggio rurale ed edificato e delle sue componenti (terrazzamenti, viabilità e percorsi storici, muri di sostegno, ecc.);
  • - massimo recupero del patrimonio edilizio esistente.

Funzioni ammesse

Nel territorio

  • - attività agricole, ivi comprese quelle agrituristiche, da localizzare in complessi edilizi compatibili con questo uso (vedi norme 2.2);
  • - residenza.

Negli edifici

Oltre le funzioni ammesse nel territorio, sono consentite funzioni di:

  • - residenza stabile o secondaria (A1 e A2) nel solo patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile, anche in parte, a fini agricoli;
  • - ricettività turistica familiare (E2b) connessa alla residenza stabile agricola e non negli edifici di cui è prevista la conservazione (norme 2.2);
  • - esercizi pubblici senza ricettività (A5);
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4).

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2). Gli ampliamenti potranno avvenire solo al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici con esclusione dei soli annessi agricoli previsti e ammissibili all'interno di P.d.M.A.A. con previsione di riaccorpamenti fondiari e quelli per le attività agrituristiche. Non sono tuttavia ammissibili nelle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche di cui alla tavola 10.2 del piano strutturale.

Nuovi piccoli annessi agricoli (disciplinati dall'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005) per ricovero attrezzi, possono essere ammessi nel numero di uno per fondo agricolo avente superficie, anche se frazionata, superiore a 1,5 ettari e che ne siano privi, al di fuori delle aree di tutela dei centri abitati, dei nuclei e delle ville storiche.

Gli stessi dovranno avere la caratteristiche di cui all'art.26 delle presenti norme

Parametri per l'edificazione

Secondo i parametri individuati dal PTCP della Provincia di Arezzo e i disposti del titolo IV della L.R. 01/2005.

Prescrizioni

Interventi di sistemazione ambientale

Gli interventi di sistemazione ambientale connessi o meno ai P.d.M.A.A. consistono in:

  • - copertura vegetale continua nelle aree a rischio potenziale di erosione 3 (severo) in assenza di terrazzamenti e in ogni caso nelle aree a rischio 4 (molto severo) (vedi tavola 6.2 del piano strutturale;
  • - ripristino dei ciglionamenti e dei muri a secco in continuità con le parti esistenti da eseguire con le stesse tecnologie e materiali:

Altre prescrizioni e indirizzi prescrittivi

  • - per aree insediate significative il R.U. potrà prevedere norme disegnate volte a definire i rapporti e i significati formali e funzionali. Per tali aree il comune potrà anche assumersi, con diritto di rivalsa, l'obbligo di redigere il piano o il progetto di recupero, indicandovi le eventuali aree e gli immobili pubblici o ad uso pubblico.
  • - gli interventi di ristrutturazione e i nuovi inserimenti, quando ammessi, dovranno essere eseguiti con i materiali locali e in uso nell'architettura del luogo o compatibili con essi.

Art. 34 Aree terrazzate marginalizzate - A vp2

Oggetto

Sono le aree con caratteri simili a quelli dell'area articolo 33, ma contraddistinte da maggiore acclività (in gran parte superiore al 50%), marginalità urbanistica e funzionale e marcate situazioni di abbandono. Pur essendo in parte moderatamente adatte a colture specializzate tipiche di zona, devono essere trattate come aree a residuale funzione agricola ai sensi del 4º comma dell'articolo 1 della L.R. 64/95 come modificato dalla L.R. 25/97.

Le aree più acclivi risultano vulnerabili all'erosione e all'instabilità dei terrazzamenti, che si aggravano con il diffuso abbandono. La conservazione dei suoli presupporrebbe un complessivo oneroso mantenimento delle opere di presidio, improponibile per un'agricoltura di produzione, ma possibile in un contesto agricolo residenziale e di mantenimento dei caratteri storico paesaggistici.

L'area, penalizzata dalle limitazioni fisiche e dal pesante abbandono, è segnata dal degrado di molti insediamenti e, allo stesso tempo, da un diffuso fenomeno dell'uso temporaneo.

Con quelle del precedente articolo 33, queste aree completano il tipo di paesaggio 7. Sistema territoriale dell'oliveto terrazzato (articolo 21 delle Norme di P.T.C. della Provincia di Arezzo).

In esse gli obiettivi di piano strutturale che dovranno essere perseguiti con le azioni sul territorio sono:

  • - politica integrata volta al mantenimento della funzione agricola quale attività complementare, in quanto garanzia del mantenimento del paesaggio agrario esistente e delle sue componenti, in primis i terrazzamenti;
  • - integrazione dell'attività agricola marginale con altre funzioni e settori produttivi compatibili;
  • - tutela, ripristino e valorizzazione del paesaggio rurale ed edificato e delle sue componenti (terrazzamenti, viabilità e percorsi storici, muri di sostegno, ecc.);
  • - massimo recupero del patrimonio edilizio esistente da ottenere, oltre che con la residenza stabile, anche con quella temporanea e turistica connessa alla garanzia di mantenimento delle componenti del paesaggio e di presidio dell'area.

Funzioni ammesse

Nel territorio e negli edifici

  • - attività agricole, ivi comprese quelle agrituristiche, da localizzare nei complessi edilizi compatibili con questo uso;
  • - residenza;
  • - attività ricettive (E1a,b);
  • - ricettività turistica familiare connessa alla residenza;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere (E2a)
  • - residence (E2c);
  • - pubblici esercizi senza ricettività negli edifici compatibili per ubicazione e tipologia;
  • - uffici e servizi privati in genere (F1);
  • - studi professionali (F4);
  • - funzioni organizzate per il tempo libero compatibili con gli obiettivi della tutela ambientale quali attività sportive senza presenza di maneggi.

Interventi ammessi

Edifici esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle norme sul patrimonio edilizio esistente (2.2).

Nuovi edifici o ampliamento di quelli esistenti

In tutta l'area non sono da prevedere nuovi edifici, ivi compresi quelli per residenza rurale.

Nuovi piccoli annessi agricoli (disciplinati dall'art. 41 c. 5 della L.R. 01/2005) per ricovero attrezzi, possono essere ammessi nel numero di uno per fondo agricolo avente superficie, anche se frazionata, superiore a 1,5 ettari e che ne siano privi.

Gli stessi dovranno avere la caratteristiche di cui all'art. 26 delle presenti norme.

Per le funzioni non agricole e per le attività agrituristiche sono ammessi interventi di nuova costruzione per funzioni organizzate per il tempo libero, ammissibili qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente presente nell'area oggetto dell'intervento, con costruzioni prefabbricate in legno di altezza interna inferiore a m. 2,40 e tetto a capanna e Su non superiore a mq. 30 per i locali strettamente connessi alla funzione e da demolire alla cessazione dell'attività.

Prescrizioni

Gli interventi di sistemazione ambientale sono quelli di cui al precedente articolo 33.

Gli interventi di ristrutturazione e i nuovi inserimenti, quando ammessi, dovranno essere eseguiti con i materiali locali e in uso nell'architettura del luogo o compatibili con essi.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51