Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 55 Norme generali

Oggetto

Comprendono le parti di territorio organizzate e trasformate nel tempo per garantire alle strutture territoriali livelli di qualità in termini di servizio e di relazione commisurati alle esigenze espresse dalla comunità socioeconomica e a quelle necessarie per adeguarle, ove carenti , alle necessità della società in trasformazione.

Esse comprendono in particolare:

  1. 1) le opere di urbanizzazione primaria assimilabili a quelle di cui all'articolo 4 della legge 847/64;
  2. 2) le opere di urbanizzazione secondaria assimilabili a quelle di cui all'articolo 44 della legge 865/71.

Funzioni ammesse

Le funzioni ammesse sono quelle contrassegnate con le lettere I e J del quarto comma del precedente articolo 8 e in particolare:

  1. I - 1) istruzione pubblica e privata, 2) scuole pubbliche e private di settore (musica, danza, disegno-pittura, informatica, ecc.), 3) servizi e attrezzature collettive pubbliche e private, 4) servizi amministrativi, 5) servizi culturali, 6) servizi ricreativi e/o associativi, 7) servizi sportivi e per attività motorie, 8) aree a parco pubblico e assimilabili, 9) servizi sanitari/assistenziali, 10) servizi religiosi, 11) servizi di protezione civile, 12) servizi di pubblica accoglienza, 13) servizi tecnologici, 14) altri servizi.
  2. J - 1) viabilità carrabile, 2) viabilità ciclabile, 3) viabilità pedonale, 4) aree di parcheggio pubblico, 5) trasporto pubblico e privato.

Nelle aree ad esse riservate possono essere ammesse quote di altre funzioni strettamente connesse al corretto funzionamento dei servizi o finalizzate a renderne più efficiente, qualificata e sostenibile la funzione stessa.

Interventi ammessi e modalità di attuazione

Gli interventi ammessi o prescritti per le zone, gli eventuali parametri e prescrizioni per l'edificazione e per l'ampliamento degli edifici esistenti e le modalità di attuazione degli interventi sono quelle indicate negli articoli seguenti.

Per gli edifici oggetto di tutela gli interventi ammessi o prescritti sono quelli indicati nella parte I delle norme 2.2.

Quando non diversamente specificato la modalità di attuazione degli interventi è diretta.

Capo I Servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico

Art. 56 Servizi e attrezzature di interesse comune esistenti - F1.1

Oggetto

Comprendono le parti di territorio insediato riservate ai servizi e alle attrezzature di interesse comune insediate di proprietà pubblica o privata, non comprese fra quelle che riguardano il patrimonio di interesse storico, e delle attività ad esse strettamente complementari.

In particolare:
servizi e attrezzature collettive pubbliche e private (I3), servizi amministrativi (I4), servizi culturali (I5), servizi ricreativi e/o associativi (I6), servizi sanitari/assistenziali (I9), servizi religiosi (I10), servizi di protezione civile (I11), servizi di pubblica accoglienza (I12), altri servizi (I14).

Funzioni e interventi ammessi

Per tutti i servizi e attrezzature collettive riguardanti il patrimonio edilizio esistente non compreso fra quello di cui alle norme 2.2 sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere interne, ristrutturazione edilizia R1 (art. 9 elab. 2.2). Per le aree parzialmente edificate o di nuova previsione per servizi pubblici e di interesse collettivo senza fine di lucro il carico urbanistico ammesso, fermo restando il rispetto dei caratteri ambientali e paesistici del contesto, è quello emergente dal progetto coerente delle esigenze funzionali e comunque con un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a 0,60 mq/mq.

H: non superiore a 6,50 m.; distanza dalla strada: 5 m.; distanze dai confini: 5 m. o, ove si verifichino dimostrate necessità, in aderenza o, se staccate, comunque non inferiori a quelle previste dal Codice civile; distanza da pareti finestrate: 10 m..

Per attrezzature e servizi speciali quali auditorium, sale per manifestazioni collettive,ecc, sono consentite altezze superiori a quelle prescritte, ma compatibili con quelle di area.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 57 Servizi e attrezzature di interesse comune di progetto - F1.2

Oggetto

Comprendono le parti di territorio insediato riservate ai servizi e alle attrezzature di interesse comune di nuova previsione di proprietà pubblica o privata, non comprese fra quelle che riguardano il patrimonio di interesse storico, e delle attività ad esse strettamente complementari.

In particolare:
servizi e attrezzature collettive pubbliche e private (I3), servizi amministrativi (I4), servizi culturali (I5), servizi ricreativi e/o associativi (I6), servizi sanitari/assistenziali (I9), servizi religiosi (I10), servizi di protezione civile (I11), servizi di pubblica accoglienza (I12), altri servizi (I14).

Funzioni e interventi ammessi

Per le aree parzialmente edificate o di nuova previsione per servizi pubblici e di interesse collettivo, il carico urbanistico ammesso, fermo restando il rispetto dei caratteri ambientali e paesistici del contesto, è quello emergente dal progetto coerente delle esigenze funzionali.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 50 Aree a parco e a verde attrezzato pubblico o di uso pubblico

Oggetto

Comprendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico esistenti e di nuova previsione destinate a parco urbano e a verde attrezzato e non per il gioco dei bambini e per lo svago e il passeggio (articolo 3 del D.M. 02.04.1968 punto c).

Quando individuabili come vero e proprio servizio indirizzato a colmare un bisogno collettivo, possono comprendere anche aree per orti periurbani di cui al precedente articolo 31.

Funzioni e interventi ammessi

Oltre le funzioni specifiche, sono ammesse tutte quelle strettamente complementari, attraverso l'installazione di piccole strutture a carattere temporaneo (chioschi) per la vendita di fiori, per il ristoro e la vendita di bibite, per il noleggio di biciclette, ecc., servizi igienici.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 58 Servizi per l'istruzione - F2.1

Oggetto

Comprendono le aree esistenti per l'istruzione di ogni ordine e grado (asilo nido, scuola materna, scuola elementare e scuola media).

Funzioni ammesse

Sono ammesse le funzioni inerenti la pubblica istruzione e le attività ad esse complementari;
sono ammesse inoltre le funzioni per le attività motorie per attività sportive extra scolastiche nelle attrezzature e negli impianti connesse alle strutture scolastiche.

Interventi ammessi

In attesa della formazione del programma integrato di intervento per il riordino del polo scolastico comunale, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere interne.

Gli interventi riguardanti l'edificio dell'asilo nido e della scuola elementare sono normati in 2.2.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 59 Servizi tecnologici - F3.1 e F3.2

Oggetto

Comprendono le aree esistenti (F3.1) e di progetto (F3.2) per gli impianti destinati ai servizi dell'acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni (I13). La simbologia, presente nelle tavole del R.U., indica le diverse tipologie di impianti.

Funzioni ammesse

Sono ammesse le funzioni specifiche relative ai servizi tecnologici.

Interventi ammessi

Sugli edifici e le strutture esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento per comprovate esigenze e/o disposizioni legislative.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta previa approvazione dei progetti da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia.

Prescrizioni

Con lo scopo di preservare i principali punti di ricarica delle acque sotterranee sfruttate per uso pubblico (sorgenti, pozzi e punti di captazione), anche se non individuate in cartografia, è posta una fascia di rispetto di ml. 200.

Entro tale fascia sono vietate: dispersione, o immissione in fossi, di reflui, fanghi e liquami, nonché acque bianche di piazzali e strade se non depurate, spandimento di pesticidi e fertilizzanti, discariche di qualsiasi tipo, stoccaggio e impianti di trattamento di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, raccolta e rottamazione autoveicoli.

Entro l'area di raggio non inferiore a metri 10 attorno a sorgenti e pozzi e punti di acquedotto possono essere ammesse esclusivamente opere di presa e strutture di servizio: La zona deve essere recintata e dotata di canalizzazione per le acque meteoriche.

Art. 60 Aree a verde attrezzato pubblico o di uso pubblico e impianti sportivi - VP1 e VP2

Oggetto

Comprendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico esistenti (VP1) e di nuova previsione (VP2) destinate a parco urbano e a verde attrezzato e non per il gioco dei bambini e per lo svago, il passeggio e alla pratica dello sport e delle attività motorie che possono esse fatte in impianti e attrezzature sportive scoperte o coperte. (articolo 3 del D.M. 02.04.1968 punto c). Comprendono altresì le opere idrauliche (casse d'espansione, ecc.) e le fasce di rispetto fluviale.

Funzioni e interventi ammessi

Oltre le funzioni specifiche, sono ammesse tutte quelle strettamente complementari, attraverso l'installazione di piccole strutture a carattere temporaneo (chioschi) per la vendita di fiori, per il ristoro e la vendita di bibite, per il noleggio di biciclette, ecc., servizi igienici.

Alle attrezzature sportive scoperte possono essere associate strutture che ne completino l'uso, quali spogliatoi, rimesse, tribune, locali per il ristoro e per riunioni inerenti le attività.

Il carico urbanistico ammesso, fermo restando il rispetto dei caratteri ambientali e paesistici del contesto, sono quelli emergenti dal progetto coerente delle esigenze funzionali.

H non superiore a 8 metri;

Almeno il 40% dell'area dovrà essere sistemata a verde alberato.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Capo II Infrastrutture della mobilità

Art. 61 Viabilità carrabile e pedonale

Le strade pubbliche sono classificate a tutti gli effetti in conformità all'articolo 2 del DM 285/92 ea tale classificazione dovrà essere fatto riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del D.M. 285/92.

Le nuove strade e l'adeguamento di quelle esistenti dovranno essere conformi per tipologia, caratteristiche funzionali e geometriche a quanto disposto per le strade delle stesse categorie nelle schede allegate al D.M. 5.11.2001.

Per le strade a fondo cieco o per raccordo a segmenti preesistenti non modificabili potrà essere ammessa congrua riduzione della carreggiata e dei marciapiedi, in ogni caso non inferiori a m. 1,00.

Entro le fasce di rispetto, in aree ricadenti del subsistema delle aree produttive agricole possono essere posti impianti per la distribuzione di carburante, ai sensi della L.R. 31.10.1985 e sue successive modificazioni e integrazioni nei modi previsti dalla Del. del C.R. 24.01.1985, e piazzole di sosta e/o scambio veicoli.

I percorsi pedonali autonomi dovranno essere di dimensione minima di m. 1,80 e dovranno essere pavimentati con materiale discontinuo o con elementi autobloccanti (pietra o conglomerato) posti su letto di sabbia.

Art. 62 Verde di arredo stradale - VA

Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali alberati generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 lettera c, ma che hanno un ruolo significativo nell'immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 63 Aree attrezzate per la sosta - PP1 e PP2

Le aree pubbliche per la sosta esistenti (PP1) e di progetto (PP2) (articolo 3 del D.M. 02.04.1968 punto d) sono di superficie in aree separate dalla carreggiata stradale, in aree ad essa affiancate o impegnando parzialmente le sedi stradali entro apposita segnaletica orizzontale.

Esse devono essere di norma dimensionate considerando mq. 20 a posto auto e attribuendo a ciascun posto auto una dimensione netta di m. 2,30/2,50 x 5,00 e, se non in carreggiata, dovranno riservare una superficie minima del 20% per verde di arredo alberato.

Le pavimentazioni dovranno essere realizzate di norma in materiale diverso da quello della pavimentazione stradale e, su suoli permeabili, in materiale drenante o in grigliato.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51