Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra

Art. 56 Servizi e attrezzature di interesse comune esistenti - F1.1

Oggetto

Comprendono le parti di territorio insediato riservate ai servizi e alle attrezzature di interesse comune insediate di proprietà pubblica o privata, non comprese fra quelle che riguardano il patrimonio di interesse storico, e delle attività ad esse strettamente complementari.

In particolare:
servizi e attrezzature collettive pubbliche e private (I3), servizi amministrativi (I4), servizi culturali (I5), servizi ricreativi e/o associativi (I6), servizi sanitari/assistenziali (I9), servizi religiosi (I10), servizi di protezione civile (I11), servizi di pubblica accoglienza (I12), altri servizi (I14).

Funzioni e interventi ammessi

Per tutti i servizi e attrezzature collettive riguardanti il patrimonio edilizio esistente non compreso fra quello di cui alle norme 2.2 sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere interne, ristrutturazione edilizia R1 (art. 9 elab. 2.2). Per le aree parzialmente edificate o di nuova previsione per servizi pubblici e di interesse collettivo senza fine di lucro il carico urbanistico ammesso, fermo restando il rispetto dei caratteri ambientali e paesistici del contesto, è quello emergente dal progetto coerente delle esigenze funzionali e comunque con un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a 0,60 mq/mq.

H: non superiore a 6,50 m.; distanza dalla strada: 5 m.; distanze dai confini: 5 m. o, ove si verifichino dimostrate necessità, in aderenza o, se staccate, comunque non inferiori a quelle previste dal Codice civile; distanza da pareti finestrate: 10 m..

Per attrezzature e servizi speciali quali auditorium, sale per manifestazioni collettive,ecc, sono consentite altezze superiori a quelle prescritte, ma compatibili con quelle di area.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 57 Servizi e attrezzature di interesse comune di progetto - F1.2

Oggetto

Comprendono le parti di territorio insediato riservate ai servizi e alle attrezzature di interesse comune di nuova previsione di proprietà pubblica o privata, non comprese fra quelle che riguardano il patrimonio di interesse storico, e delle attività ad esse strettamente complementari.

In particolare:
servizi e attrezzature collettive pubbliche e private (I3), servizi amministrativi (I4), servizi culturali (I5), servizi ricreativi e/o associativi (I6), servizi sanitari/assistenziali (I9), servizi religiosi (I10), servizi di protezione civile (I11), servizi di pubblica accoglienza (I12), altri servizi (I14).

Funzioni e interventi ammessi

Per le aree parzialmente edificate o di nuova previsione per servizi pubblici e di interesse collettivo, il carico urbanistico ammesso, fermo restando il rispetto dei caratteri ambientali e paesistici del contesto, è quello emergente dal progetto coerente delle esigenze funzionali.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 50 Aree a parco e a verde attrezzato pubblico o di uso pubblico

Oggetto

Comprendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico esistenti e di nuova previsione destinate a parco urbano e a verde attrezzato e non per il gioco dei bambini e per lo svago e il passeggio (articolo 3 del D.M. 02.04.1968 punto c).

Quando individuabili come vero e proprio servizio indirizzato a colmare un bisogno collettivo, possono comprendere anche aree per orti periurbani di cui al precedente articolo 31.

Funzioni e interventi ammessi

Oltre le funzioni specifiche, sono ammesse tutte quelle strettamente complementari, attraverso l'installazione di piccole strutture a carattere temporaneo (chioschi) per la vendita di fiori, per il ristoro e la vendita di bibite, per il noleggio di biciclette, ecc., servizi igienici.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 58 Servizi per l'istruzione - F2.1

Oggetto

Comprendono le aree esistenti per l'istruzione di ogni ordine e grado (asilo nido, scuola materna, scuola elementare e scuola media).

Funzioni ammesse

Sono ammesse le funzioni inerenti la pubblica istruzione e le attività ad esse complementari;
sono ammesse inoltre le funzioni per le attività motorie per attività sportive extra scolastiche nelle attrezzature e negli impianti connesse alle strutture scolastiche.

Interventi ammessi

In attesa della formazione del programma integrato di intervento per il riordino del polo scolastico comunale, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere interne.

Gli interventi riguardanti l'edificio dell'asilo nido e della scuola elementare sono normati in 2.2.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Art. 59 Servizi tecnologici - F3.1 e F3.2

Oggetto

Comprendono le aree esistenti (F3.1) e di progetto (F3.2) per gli impianti destinati ai servizi dell'acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni (I13). La simbologia, presente nelle tavole del R.U., indica le diverse tipologie di impianti.

Funzioni ammesse

Sono ammesse le funzioni specifiche relative ai servizi tecnologici.

Interventi ammessi

Sugli edifici e le strutture esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento per comprovate esigenze e/o disposizioni legislative.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta previa approvazione dei progetti da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia.

Prescrizioni

Con lo scopo di preservare i principali punti di ricarica delle acque sotterranee sfruttate per uso pubblico (sorgenti, pozzi e punti di captazione), anche se non individuate in cartografia, è posta una fascia di rispetto di ml. 200.

Entro tale fascia sono vietate: dispersione, o immissione in fossi, di reflui, fanghi e liquami, nonché acque bianche di piazzali e strade se non depurate, spandimento di pesticidi e fertilizzanti, discariche di qualsiasi tipo, stoccaggio e impianti di trattamento di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, raccolta e rottamazione autoveicoli.

Entro l'area di raggio non inferiore a metri 10 attorno a sorgenti e pozzi e punti di acquedotto possono essere ammesse esclusivamente opere di presa e strutture di servizio: La zona deve essere recintata e dotata di canalizzazione per le acque meteoriche.

Art. 60 Aree a verde attrezzato pubblico o di uso pubblico e impianti sportivi - VP1 e VP2

Oggetto

Comprendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico esistenti (VP1) e di nuova previsione (VP2) destinate a parco urbano e a verde attrezzato e non per il gioco dei bambini e per lo svago, il passeggio e alla pratica dello sport e delle attività motorie che possono esse fatte in impianti e attrezzature sportive scoperte o coperte. (articolo 3 del D.M. 02.04.1968 punto c). Comprendono altresì le opere idrauliche (casse d'espansione, ecc.) e le fasce di rispetto fluviale.

Funzioni e interventi ammessi

Oltre le funzioni specifiche, sono ammesse tutte quelle strettamente complementari, attraverso l'installazione di piccole strutture a carattere temporaneo (chioschi) per la vendita di fiori, per il ristoro e la vendita di bibite, per il noleggio di biciclette, ecc., servizi igienici.

Alle attrezzature sportive scoperte possono essere associate strutture che ne completino l'uso, quali spogliatoi, rimesse, tribune, locali per il ristoro e per riunioni inerenti le attività.

Il carico urbanistico ammesso, fermo restando il rispetto dei caratteri ambientali e paesistici del contesto, sono quelli emergenti dal progetto coerente delle esigenze funzionali.

H non superiore a 8 metri;

Almeno il 40% dell'area dovrà essere sistemata a verde alberato.

Modalità di attuazione

Per tutti gli interventi ammessi la modalità di attuazione è diretta.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 14:51