Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 9 Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare i fabbricati mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un'unità in tutto o in parte diversa dalla precedente.

In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere individuati vincoli e prescrizioni speciali per la tutela di parti significative degli edifici contenute nelle schede di edificio.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, a seconda del livello di opere che comportano, si distinguono in:

  • ristrutturazione edilizia R1 rivolta alla sola riorganizzazione funzionale interna delle singole unità funzionali dell'unità edilizia, nel rispetto dei principali elementi tipologici e dell'impianto distributivo principale del fabbricato; in essa non possono essere apportate alterazioni alle superfici utili e ai caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, ma possono essere introdotte modifiche alle aperture dei prospetti secondari e agli elementi anche strutturali verticali finalizzati ad una nuova distribuzione e al cambiamento della destinazione d'uso fra quelle compatibili con la tipologia insediativa; é ammessa la possibilità di utilizzazione dei sottotetti con cambiamento del piano di imposta del piano di calpestio ed apertura di finestre a falda nel tetto, nei limiti dettati dalla competente ASL e del 5% della superficie del tetto dell'unità edilizia;
  • ristrutturazione edilizia R2 come R1 ma con possibilità di modifica sistematica di elementi strutturali finalizzata alla riorganizzazione interna dell'intera unità edilizia, anche per il cambiamento di destinazione d'uso, fino allo svuotamento.
  • ristrutturazione edilizia R3 come sopra ma con possibilità di demolizione e ricostruzione sul sedime o su nuovi allineamenti definiti dal Comune.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia R1 e R2 è ammessa la deroga alle norme igienico sanitarie per aperture e altezze interne, con i minimi ammessi dalla competente ASL.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti delle previsioni contenute nelle norme di zona o degli interventi compatibili con i caratteri della tipologia insediativa, possono ammettere ampliamenti organici dei fabbricati.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39