Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 11 Generalità

Le prescrizioni contenute nel titolo II si applicano a tutti gli edifici e integrano quelle contenute per le varie categorie omogenee di edifici e per le singole tipologie insediative.

Quando in contrasto, prevalgono le prescrizioni di maggiore dettaglio.

Art. 12 Destinazioni d'uso per le tipologie insediative di interesse storico

Ferme restando le previsioni e prescrizioni di zona, le destinazioni d'uso per il patrimonio edilizio di interesse storico sono disciplinate in funzione della loro compatibilità con le tipologie insediative individuate e classificate nelle tavole 5 e 6.1.

Le destinazioni d'uso compatibili con le specifiche tipologie insediative sono quelle individuate nei successivi articoli da 38 a 61 e, se non diversamente espresso negli stessi articoli, sono da intendersi classificate come nell'articolo 8 delle norme di attuazione territoriali (elaborato 2.1).

Art. 13 Modalità per i frazionamenti e gli accorpamenti

Gli accorpamenti e i frazionamenti sono sempre ammessi sia per fini residenziali che per attività economiche se non in contrasto con le prescrizioni per categorie omogenei di edifici (titolo II) e per tipologia insediativa.

Se non diversamente disposto, i frazionamenti non dovranno alterare le parti comuni e la distribuzione degli edifici e non dovranno comportare l'apertura di nuovi accessi dalla viabilità. In nessun caso potranno alterare i caratteri architettonici e decorativi degli edifici.

Se non diversamente disposto, gli accorpamenti dovranno interessare parti comprese nella stessa unità edilizia, escludendo rifusioni e collegamenti anche parziali fra diverse unità edilizie.

Art. 14 Dimensioni minime

Ferme restando le prescrizioni di zona, il rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici classificati ai sensi delle presenti norme e specifiche di scheda, nonché delle superfici dei monolocali e dei vani in conformità con il D.M. 5.07.1975, non sono prescritte superfici minime per gli alloggi.

Per le destinazioni d'uso non residenziali le superfici minime dovranno essere conformi alle norme specifiche vigenti.

Art. 15 Uso dei sottotetti

L'uso dei sottotetti per uso residenziale è di norma sempre ammesso in tutti gli edifici. È esclusa ogni altra destinazione se non quella di vani accessori ad uso ripostiglio.

Per gli edifici classificati nelle presenti norme fino alla categoria 5a l'uso dei sottotetti è ammissibile con le stesse modalità nel solo rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici e specifiche di scheda.

L'uso dei sottotetti a fini residenziali è ammesso nel rispetto di un'altezza media interna non inferiore a m. 2,55, escludendo dal computo le parti di sottotetto con altezza netta all'intradosso dell'orditura secondaria del tetto inferiore a m. 1,50.

Art. 16 Soppalchi

La realizzazione di soppalchi è di norma sempre ammessa in tutti gli edifici.

Per gli edifici classificati nelle presenti norme fino alla categoria 5a la realizzazione di soppalchi è ammissibile solo nei casi in cui non compromettano le proporzioni e i caratteri architettonici dei vani e nel solo rispetto rigoroso delle norme tecniche per le varie categorie di edifici e specifiche di scheda.

I soppalchi non potranno essere realizzati in locali di altezza inferiore a m. 4,50 e in posizione tale da interessare vani di porta o finestra e la barriera di affacciamento sul vano non dovrà essere chiusa. Al di sotto dei soppalchi in legno non sono ammesse cucine o il posizionamento di impianti comportanti la produzione di fiamma o di calore.

Negli edifici di cui al precedente secondo comma la realizzazione dei soppalchi dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • l'intervento dovrà tendere a differenziare la struttura e la delimitazione del soppalco da quella dell'ambiente per forma e per materiali;
  • l'altezza dal pavimento all'intradosso del soppalco non dovrà essere inferiore a m. 2,25 e non potrà superare la proporzione di 2/3 della dimensione del vano in cui si inserisce.

Art. 17 Autorimesse e garage

Ferma restando l'obbligatorietà delle autorimesse per gli interventi di nuova previsione regolata dalle norme di zona e dalle leggi vigenti, negli edifici non compresi fra quelli individuati nelle tavole 5 e 6.1 la realizzazione di autorimesse e posti auto è sempre ammessa nei vani posti al piano terra e, quando consentito dalle norme territoriali 2.1, nel sottosuolo delle aree pertinenziali.

Nelle aree ricadenti nel subsistema produttivo agricolo le autorimesse sono ammesse all'interno degli edifici esistenti e all'esterno nelle aree di pertinenza con la costruzione di tettoie.

Negli edifici individuati nelle tavole 5 e 6.1 le autorimesse non sono mai ammesse in aggiunta al patrimonio storico esistente, né nel sottosuolo delle aree di pertinenza. Nel rispetto delle norme per le varie categorie di intervento sugli edifici e delle previsioni per le varie zone urbanistiche, le autorimesse e i posti auto possono essere localizzati ai piani terra degli edifici nei soli vani per attività dismesse o nei locali accessori degli edifici agricoli che non comportino ampliamenti delle aperture esistenti.

Art. 18 Superfetazion

Sono da considerarsi superfetazioni le addizioni planimetriche e altimetriche determinatesi nel tempo in aggiunta al corpo principale dell'edificio.

Sono da considerarsi incongrue quelle realizzate secondo modalità costruttive difformi rispetto a quelle dell'edificio consolidato, quelle che determinano intasamenti e incompatibilità funzionali, ovvero che contrastano con l'assetto morfologico dell'edificio o con l'ambiente storico circostante.

Salvo specifiche prescrizioni delle norme, le superfetazioni incongrue sono da ritenersi incompatibili con l'assetto dell'edificio e da demolire con qualunque categoria di intervento senza che questo possa comportare forme di compensazione o di rivalsa.

Le altre superfetazioni eseguite con forme e materiali conformi o compatibili con quelli dell'edificio sono da ritenersi storicamente consolidate e quindi compatibili con l'assetto dell'edificio.

Art. 19 Impianti tecnologici

La realizzazione degli impianti tecnologici, sia per quanto concerne le canalizzazioni che gli alloggiamenti e le installazioni, (riscaldamento, canne fumarie, idrico, di smaltimento liquami, di scarico pluviale, direte elettrica, televisiva e telefonica fissa e mobile) dovrà essere conforme alle leggi vigenti e uniformarsi alle indicazioni del comune in merito alla loro localizzazione e modalità di installazione quando questa interessi il patrimonio di interesse urbanistico ed edilizio. Nel caso di nuovi impianti televisivi tradizionali o satellitari o di sostituzione di impianti esistenti si fa obbligo di installazione di sistemi centralizzati e si dovrà porre cura nei materiali usati, nelle modalità di installazione e nella localizzazione, che dovrà essere controllata

Le indicazioni del comune saranno prescrittive e dovranno essere indirizzate a minimizzare l'impatto visivo ed ambientale delle installazioni e ad evitare alterazioni e deturpazioni sul patrimonio di interesse storico, controllandone la localizzazione anche dai principali punti panoramici e canali ottici.

La realizzazione di bagni, locali igienici e cucine è sempre ammessa negli edifici di interesse storico e dovrà interessare le parti più marginali e di minore pregio, non comportare l'alterazione di elementi decorativi e di porte e finestre.

Nei casi di mancanza di finestre è prescritta l'installazione all'interno con ventilazione forzata.

Art. 20 Modalità per gli spazi esterni, giardini e cortili

Le modalità degli interventi nelle aree di pertinenza degli edifici e negli spazi esterni dovranno tendere a conservare o ripristinare al più elevato livello di compatibilità degli edifici con il loro storico contesto urbanistico. In particolare dovrà essere posta cura agli ambiti di cui ai successivi commi.

I cortili e le chiostrine, le aree a comune.

I giardini e le aree aperte di centri storici, le mura di delimitazione.

Gli interventi sulle unità edilizie componenti gli isolati del centro murato di Castelfranco dovranno tendere a liberare i chiassi indicati nella tavola 3.2.1 dalle superfetazioni incongrue, in modo da recuperare e ripristinare a terra il segno urbanistico originario. Il recupero dei chiassi potrà tendere al ripristino della loro originaria funzione di raccolta canalizzata delle acque reflue. Le porzioni di chiasso ripristinate, cui dovrà essere garantita idonea ventilazione, dovranno essere pavimentate per consentire la raccolta e la canalizzazione sotterranea delle acque. Il progressivo ripristino urbanistico dei chiassi non comporta cambiamento dell'attuale diritto di proprietà.

Il caso delle aree ex ortive in continuità con i nuclei e i centri minori non attribuibile ad una sola unità edilizia.

Il caso delle aree private di uso pubblico.

Art. 21 Elementi costruttivi e materiali

Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio di interesse storico dovranno tendere alla tutela e al recupero delle tecniche costruttive e dei materiali proprie della civiltà e della tradizione locale e al loro corretto inserimento delle opere nel contesto urbanistico come definito nell'articolo 3. In particolare dovranno in prima istanza tendere al recupero dei manufatti originali o, quando non recuperabili per eccessivo degrado, al ripristino con stessi materiali e tecnologie o, in alternativa, con le consolidate tecniche del restauro.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39